...
La Camera,
rilevata l'opportunità di individuare misure di carattere ordinamentale per migliorare il funzionamento della giustizia;
giudicata positivamente l'esperienza dei giudici di pace;
ad adottare ogni utile iniziativa normativa perché il rapporto di servizio del magistrato di pace abbia la durata di anni quattro a decorrere dalla data del giuramento e di immissione nel possesso delle funzioni, e si protragga per ulteriori periodi di quattro anni, subordinatamente al giudizio di idoneità.
9/4594/1.Marinello, Gioacchino Alfano.
La Camera,
visto il decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354;
considerato che non viene affrontata la questione relativa al magistrato di pace ed al suo stato giuridico;
considerato che il magistrato di pace rappresenta la presenza dello Stato nel territorio avendo competenze sia civili che penali, oltre che conciliative, prevenendo l'instaurarsi di procedimenti giudiziari oltremodo costosi per l'amministrazione della giustizia, venendo così, anche a determinare l'attività di prevenzione;
tenuto conto che dallo stesso magistrato di pace sono trattati circa un milione
e mezzo ogni anno di procedimenti in tempi brevi ed a costi relativamente esigui, sia perché il cittadino può rappresentarsi personalmente, sia anche in relazione ai bassi costi di gestione e che, pertanto, l'istituto del magistrato di pace ha permesso di avvicinare i cittadini alle istituzioni e di fargli avvertire la presenza attiva dello Stato a tutela e garanzia dei suoi diritti, infondendogli fiducia nella giustizia;
a definire lo stato giuridico del magistrato di pace in modo compiuto per dare certezza a chi svolge detta funzione, garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza, garantendo la continuità nel servizio di quattro anni in quattro anni, fino al settantaduesimo anno di età, secondo criteri di ragionevolezza in ossequio ai principi della buona amministrazione, in ragione alla professionalità acquisita che discende dall'impegno economico della pubblica amministrazione volto ad assicurare la formazione iniziale nonché la formazione permanente degli stessi e pertanto a considerare che nel quadro della riforma dell'ordinamento giudiziario, assuma valore qualificante la migliore definizione del magistrato di pace.
9/4594/2.(Testo modificato nel corso della seduta) Lucchese, Marinello.
ad adottare ogni utile iniziativa normativa affinché sia definito lo stato giuridico del magistrato onorario garantendogli autonomia, continuità ed indipendenza.
ritenuto che la riforma della magistratura onoraria e, quindi, il superamento della attuale disorganica ed incerta disciplina rappresentano una condizione irrinunciabile affinché possa essere assicurata efficienza al «servizio giustizia», in quanto proprio la capillare diffusione sul territorio della magistratura onoraria garantisce il diritto costituzionale di ogni cittadino di accedere ai servizi giudiziari:
9/4594/3. Cola.