...
Al comma 1, lettera a), al numero 1), premettere il seguente:
01) al primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«8-bis - Trento: per la circoscrizione della Corte di appello di Trento e per la sezione distaccata di Bolzano».
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 64, Tabella E, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«8-bis - Trento».
1. 1. Detomas, Collè.
Al comma 1, lettera a), numero 1), dopo le parole: albo degli ingegneri aggiungere le seguenti: , laureati in ingegneria idraulica.
1. 2. Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.
Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso lettera d), dopo le parole: albo degli ingegneri aggiungere le seguenti: , laureati in ingegneria idraulica.
1. 3. Mantini, Fanfani, Ruta, Annunziata.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Fino alla nomina degli esperti secondo le modalità di cui al presente articolo, restano in servizio gli esperti in carica alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, secondo le modalità dei rispettivi incarichi.
1. 100. Il Governo
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 13 del decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, in ordine agli incarichi di diretta collaborazione con il Presidente del Consiglio dei ministri o con i singoli ministri, nonché dall'articolo 5 del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, a far data dal 1o luglio 2004, l'articolo 19 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente: «Il numero massimo dei magistrati collocati fuori dal ruolo organico della magistratura e destinati al Ministero non deve superare le 65 unità».
1. 01. Palma, Tarditi.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
1. All'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «in occasione del semestre di Presidenza italiana dell'Unione europea» sono soppresse;
b) le parole: «fino al 30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato, sentito il Consiglio superiore della magistratura e su proposta del Ministro della giustizia, per fare fronte, per la durata di due anni, ad urgenti necessità connesse all'amministrazione della giustizia o all'entrata in vigore di riforme organizzative od ordinamentali».
2. Fino al 30 giugno 2004 conserva efficacia il collocamento fuori ruolo dei magistrati effettuato a norma dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1.
3. Alla scadenza del termine di cui al comma 2, nonché alla scadenza del termine
di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 novembre 2002, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 gennaio 2003, n. 1, così come modificato dal comma 1, il magistrato, fermo restando il diritto ad essere assegnato, anche in caso di carenza di posti in organico, alla originaria sede di servizio, può essere assegnato ad altro ufficio non direttivo o semidirettivo vacante sulla base della graduatoria relativa all'ultimo bando di trasferimento ordinario bandito dal Consiglio superiore della magistratura.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Proroga di talune disposizioni relative alla magistratura onoraria ed al collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari.
1. 02. Tarditi.
Al comma 1, sopprimere le parole: il cui mandato scade entro la data del 31 dicembre 2003.
2. 2. Cola, Mazzoni.
Al comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2004 con le seguenti: 31 dicembre 2005.
2. 4. Catanoso, Cola.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'articolo 42-quinquies, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così sostituito: «1. La nomina a giudice onorario di tribunale ha la durata di quattro anni. Il titolare può essere confermato, alla scadenza e per una pari durata, fino al compimento di otto anni dalla data della nomina».
2. 5. Catanoso.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 245 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle parole: «sette anni».
2. 6. Cola, Catanoso, Mazzoni.
(Approvato)
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
«4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta».
2. 7. Catanoso.
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 1, sopprimere le parole: o alla corrispondenza in via telematica.
Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sopprimere le parole: o della corrispondenza in via telematica.
3. 13. Folena, Magnolfi, Cento, Buemi, Pisapia, Mascia, Bonito, Siniscalchi, Finocchiaro, Cola, Gironda Veraldi.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.
3. 8. Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.
3. 9. Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 1, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: diciotto mesi.
3. 3. Cento, Buemi.
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: dodici mesi.
3. 5. Mascia, Pisapia.
Al comma 1, capoverso Art. 132, comma 2, sostituire le parole: ventiquattro mesi con le seguenti: trenta mesi.
3. 10. Bonito.
Al comma 1, capoverso Art. 132, sopprimere il comma 6.
3. 12. Siniscalchi.
(Approvato)
Sostituire il comma 5, con il seguente:
«5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 614.120 annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003».
0. 6. 0100. 1. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Posizioni vicarie nelle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrativa e nell'Avvocatura generale dello Stato). - 1. Nell'ordinamento della magistratura ordinaria è istituito il posto di Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della stessa Corte. È contestualmente soppresso un posto di avvocato generale presso la Corte di cassazione. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Procuratore generale aggiunto presso la Corte suprema di cassazione sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Procuratore generale presso la Corte suprema di cassazione è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per
il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.
2. Nell'ordinamento della magistratura amministrativa è istituito il posto di Presidente aggiunto del Consiglio di Stato, parificato a ogni effetto giuridico e economico, escluso l'incremento retributivo di cui al presente comma, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, con conseguente incremento di una unità nella dotazione organica complessiva. La tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Il Presidente aggiunto del Consiglio di Stato oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione del Consiglio di Stato, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente del Consiglio di Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Al Presidente del Consiglio di Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.
3. Nell'ordinamento della magistratura contabile sono istituiti il posto di Presidente aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione, nonché il posto di Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti, parificato a ogni effetto giuridico e economico a quello di presidente di sezione della Corte dei conti. Il Presidente aggiunto della Corte dei conti, oltre a svolgere le funzioni di presidente di una sezione della Corte dei conti, sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Presidente della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Il Procuratore generale aggiunto della Corte dei conti sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, il Procuratore generale della Corte dei conti e lo coadiuva nei compiti affidatigli. Sono contestualmente soppressi due posti di presidente di sezione della Corte dei conti di cui all'articolo 1, comma 8-bis, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 19, e successive modificazioni. La tabella B annessa alla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, e successive modificazioni, è conformemente modificata. Al Presidente della Corte dei conti è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte. Il Procuratore generale della Corte dei conti è parificato a ogni effetto giuridico e economico al Presidente aggiunto della Corte dei conti.
4. Nell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato è istituito il posto di Avvocato generale aggiunto, parificato a ogni effetto giuridico e economico, a quello del Presidente aggiunto della Corte suprema di cassazione. È contestualmente soppresso un posto di vice avvocato generale. La tabella A allegata alla legge 3 aprile 1979, n. 103, e successive modificazioni, è conformemente modificata. L'Avvocato generale aggiunto sostituisce, nei casi di assenza o impedimento, l'Avvocato generale dello Stato e lo coadiuva nei compiti affidatigli. All'Avvocato generale dello Stato è riconosciuto un incremento retributivo pari alla metà della differenza tra il trattamento economico previsto per il Presidente aggiunto della Corte di Cassazione e quello previsto per il Primo presidente della stessa Corte.
5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di euro 590.500 a decorrere dall'anno 2004; al relativo onere si provvede mediante utilizzo dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. 0100. Il Governo
(Approvato)
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis - 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02. Siniscalchi, Marone.
Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis - 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.
6. 01. Acquarone.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. All'articolo 3, comma 79, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «ove residenti fuori del distretto della Corte d'appello di Roma» sono soppresse.
7. 100. Il Governo.