...
All'articolo 1:
il comma 2 è sostituito dai seguenti:
«2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera c), è autorizzata la spesa di 35.957 euro a decorrere dall'anno 2004.
2-bis. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera d), è autorizzata la spesa di 9.387 euro a decorrere dall'anno 2004».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 1, le parole: «i dati relativi al
traffico sono conservati dal fornitore per trenta mesi» sono sostituite dalle seguenti: «i dati relativi al traffico telefonico o alla corrispondenza in via telematica sono conservati dal fornitore per ventiquattro mesi»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 2, dopo le parole: «i dati» sono inserite le seguenti: «relativi al traffico telefonico» e le parole: «trenta mesi e possono essere richiesti esclusivamente per finalità di accertamento e repressione dei delitti» sono sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi per esclusive finalità di accertamento e repressione dei delitti»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 3, le parole: «dell'autorità giudiziaria, d'ufficio o su istanza» sono sostituite dalle seguenti: «del giudice su istanza del pubblico ministero o» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ferme restando le condizioni di cui all'articolo 8, comma 2, lettera f), per il traffico entrante»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Dopo la scadenza del termine indicato al comma 1, il giudice autorizza l'acquisizione dei dati, con decreto motivato, se ritiene che sussistano sufficienti indizi dei delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, nonché dei delitti in danno di sistemi informatici o telematici»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, l'alinea è sostituito dal seguente: «5. Il trattamento dei dati per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è effettuato nel rispetto delle misure e degli accorgimenti a garanzia dell'interessato prescritti ai sensi dell'articolo 17, volti anche a:»;
al comma 1, capoverso «Art. 132», comma 5, alla lettera c) le parole: «di accesso ai» sono sostituite dalle seguenti: «trattamento dei» e le parole: «l'accesso sia consentito» sono sostituite dalle seguenti: «l'utilizzazione dei dati sia consentita».
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «Fino alla data del 31 dicembre 2005 per la conservazione del traffico si osserva il termine della prescrizione di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171» sono sostituite dalle seguenti: «Fino alla data in cui divengono efficaci le misure e gli accorgimenti prescritti ai sensi dell'articolo 132, comma 5, per la conservazione del traffico telefonico o della corrispondenza in via telematica si osserva il termine di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 13 maggio 1998, n. 171».
L'articolo 5 è soppresso.
All'articolo 8:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 1 e 6 del presente decreto è autorizzata la spesa complessiva di 745.344 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia».