Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
sugli emendamenti 1.1 Detomas, 3.1 Cento, 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi, 6.01 Acquarone, 6.02 Siniscalchi e 6.0100 del Governo, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, secondo cui:
dagli articoli aggiuntivi 1.01 Palma e 1.02 Tarditi non deriva la necessità di provvedere a successivi incrementi di organico;
gli oneri derivanti dall'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo ammontano a euro 614.120 annui e possono essere imputati allo stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, che presenta le necessarie disponibilità;
l'emendamento 7.100 del Governo non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;
sull'articolo aggiuntivo 6.0100 del Governo, con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
il comma 5 sia sostituito dal seguente: «5. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è autorizzata la spesa dì euro 614.120 annui a decorrere dell'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui al decreto legislativo n. 303 del 1999, come determinato dalla tabella C della legge n. 350 del 2003.»;
sull'emendamento 7.100 del Governo e sugli articoli aggiuntivi 1.01 Palma, 1.02 Tarditi;
Conseguentemente, s'intende revocato il parere espresso in data 27 gennaio 2003, per la parte riferita all'emendamento 7.100 e agli articoli aggiuntivi 1.01, 1.02 e 6.0100 del Governo.