Allegato A
Seduta n. 414 del 28/1/2004


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DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 24 DICEMBRE 2003, N. 354, RECANTE DISPOSIZIONI URGENTI PER IL FUNZIONAMENTO DEI TRIBUNALI DELLE ACQUE, NONCHÈ INTERVENTI PER L'AMMINISTRAZIONE DELLA GIUSTIZIA (4594)

(A.C. 4594 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 22 della legge 13 febbraio 2001, n. 48, è aggiunto il seguente comma:
«4. Nel caso di applicazione del comma 3, coloro che esercitano le funzioni di giudice onorario di tribunale o vice procuratore onorario presso i tribunali ordinari da almeno due anni e non sono stati mai revocati dalle funzioni di magistrato onorario, sono esonerati dalla prova preliminare e direttamente ammessi alla prova scritta».
2. 7. Catanoso.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis - 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto assoluto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.
2. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 2.119.340 euro per l'anno 2004 e di 228.317 euro per gli anni 2005 e 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito n dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2004, allo scopo parzialmente utilizzando lo stanziamento iscritto al Ministero della giustizia.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6. 02. Siniscalchi, Marone.

Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis - 1. Gli ultimi due periodi dell'articolo 50, comma 4, legge 23 dicembre 2000, n. 388, vanno interpretati nel senso che è fatto divieto di estendere gli effetti delle decisioni irrevocabili, rese sui ricorsi individuali in sede di giustizia amministrativa prima della entrata in vigore della presente legge.
6. 01. Acquarone.