Allegato A
Seduta n. 414 del 28/1/2004


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(A.C. 4592 - Sezione 4)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
la Latte Sole, società controllata della Parmalat, sta attraversando una grave crisi finanziaria legata alla crisi del gruppo di Collecchio;
le banche hanno sospeso le linee di credito alle realtà produttive Latte Sole di Catania e di Ragusa;
a rischio sono quasi 200 posti di lavoro e oltre 900 allevatori che forniscono il latte agli stabilimenti siciliani;
il commissario straordinario, Enrico Bondi, ha inviato una lettera alle banche affinché possano essere riattivate le linee di credito per Latte Sole dando assicurazioni sui risultati economici e sui cash-flow positivo;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa assicurare il prosieguo dell'attività lavorativa e produttiva degli stabilimenti Latte Sole di


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Catania e Ragusa ed attivando tutte le procedure urgenti per il rimborso dell'IVA all'azienda.
9/4592/1. (Testo modificato nel corso della seduta) Burtone, Finocchiaro, Enzo Bianco.

La Camera,
premesso che:
il gruppo Parmalat sta attraversando una lunga e difficile crisi il cui superamento non è ipotizzabile;
i lavoratori del gruppo stanno vivendo giorni difficilissimi per la incertezza del proprio futuro;
tra le unità produttive particolare attenzione va prestata alla linea Mr Day delle merendine e dei biscotti;
un importante stabilimento Parmalat della linea in oggetto è situato in Basilicata ad Atella in provincia di Potenza;
l'unità produttiva in questione occupa 180 dipendenti a cui bisogna aggiungere gli stagionali;
lo stabilimento è stato realizzato ai sensi dell'intervento straordinario di industrializzazione post-sisma 1980 e rappresenta una delle principali realtà produttive insediatisi;

impegna il Governo

a dare sostegno all'iniziativa del commissario straordinario affinché possa salvaguardare i livelli occupazionali e produttivi dello stabilimento di Atella assicurando il prosieguo dell'attività lavorativa in attesa di definire il futuro assetto societario e finanziario del gruppo.
9/4592/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Molinari, Lettieri.

La Camera,
esaminato il decreto-legge n. 347 del 2003 recante misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza;
tenuto conto che in altri paesi, come ad esempio gli Stati Uniti d'America, sono diffusi sistemi di tutela dei consumatori, che, secondo il principio della Class Action, consentono alla collettività di costituirsi parte civile nei confronti di imprese multinazionali ree di avere leso i diritti dei consumatori;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative, anche normative, per la tutela dei consumatori anche seguendo il principio della Class Action menzionato nella premessa.
9/4592/3. Polledri, Martinelli.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4592,
premesso che:
la vicenda del gruppo Parmalat configura una gravissima violazione degli interessi collettivi economici e finanziari dei risparmiatori, dei diritti fondamentali in tema di correttezza, trasparenza ed equità, nonché del loro specifico diritto all'informazione;
considerato che:
la protezione degli interessi dei consumatori è espressamente riconosciuta dall'articolo 153 del Trattato di Roma, che ha previsto che «la Comunità contribuisce a tutelare la salute, la sicurezza e gli interessi economici dei consumatori nonché a promuovere il loro diritto all'informazione, all'educazione e all'organizzazione per la salvaguardia dei propri interessi»;


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nel nostro ordinamento, i due provvedimenti specifici in materia, la legge comunitaria per il 1994 e la legge 30 luglio 1998, n. 281, non prevedono una tutela collettiva dei diritti dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti che, mediante un'azione di gruppo, possa determinare, come nelle «class actions» americane, un diritto al risarcimento del danno subito in capo ai singoli appartenenti al gruppo;
già il decreto-legge 8 febbraio 2003, convertito nella legge n. 63 del 2003, ha escluso la decisione secondo equità del giudice di pace sulle controversie relative ai cosiddetti contratti di massa, rendendo applicabile anche a questo contenzioso il normale gravame in appello dinanzi al tribunale, prima escluso in caso di giudizio di equità, che era impugnabile solo per cassazione;
ritenuto necessario che si raggiunga ad una rapida approvazione delle proposte di legge di iniziativa parlamentare già all'esame della Camera affinché sia introdotto nel nostro ordinamento l'istituto dell'azione collettiva giudiziale (class action) per il risarcimento dei danni subiti da risparmiatori da consumatori e da
utenti a seguito di comportamenti illeciti;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative;
a prevedere che tale azione sia riconosciuta alle associazioni dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti non soltanto per inibire i comportamenti lesivi o per correggere o eliminare gli effetti degli stessi, ma anche per ottenere il risarcimento dei danni subiti da consumatori, risparmiatori, utenti;
ad introdurre norme che attribuiscano alle associazioni dei consumatori, risparmiatori, utenti la legittimazione ad agire anche indipendentemente da una preventiva manifestazione espressa di volontà in tal senso da parte dei consumatori, risparmiatori, utenti interessati;
a disporre misure affinché la cosiddetta class action sia esente dal pagamento del contributo unificato dì iscrizione a ruolo dei procedimenti giurisdizionali civili, penali ed amministrativi.
9/4592/4. Ruzzante, Gambini, Quartiani.

La Camera,
premesso che:
la crisi del sistema Parmalat ha notevoli ricadute negative anche in Sicilia, dove esistono tre stabilimenti: Latte Sole a Catania e a Ragusa, la Cosal a Terme di Vigliatore in provincia di Messina, la Emmegi a Termini Imerese in provincia di Palermo; in quest'ultima è prodotto il succo di arance rosse con marchio Santal; la Sicilia non può subire un ulteriore calo occupazionale ed industriale;
queste realtà produttive sono di grande qualità ed intorno ad esse si sono create ottime professionalità, in grado di produrre prodotti moderni e con grande potenzialità di mercato;
va evitato che la crisi della Parmalat coinvolga negativamente gli operatori agricoli che conferiscono le materie prime e tutto l'indotto che si è costruito attorno a tali produzioni;

impegna il Governo

a sostenere l'iniziativa del commissario straordinario affinché operi nella direzione di non interrompere le attività delle aziende ed a sostenere la continuità produttiva delle imprese siciliane che fanno riferimento alla Parmalat;
a mantenere livelli occupazionali di tali realtà aziendali che vanno inserite nel futuro piano industriale di rilancio del sistema Parmalat senza smembramenti o vendite settoriali;


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a garantire agli operatori agricoli e alle aziende dell'indotto le adeguate certezze economiche.
9/4592/5. (Testo modificato nel corso della seduta) Lumia, Finocchiaro, Cusumano, Cardinale, Enzo Bianco, Burtone.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4592,
premesso che:
alla data di ammissione alla procedura di amministrazione straordinaria, più di 7.000 imprenditori agricoli conferivano latte alla Parmalat spa; gli stessi imprenditori continuano a fornire il latte alla Parmalat in amministrazione straordinaria per assicurare la continuazione dell'esercizio dell'impresa;
considerato che:
occorre assicurare continuità all'attività produttiva delle aziende legate al gruppo Parmalat, garantendo la liquidazione dei crediti pregressi, nonché dei crediti sorti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa per effetto della prosecuzione dei contratti di somministrazione di prodotti agricoli;
molte imprese fornitrici della materia prima al gruppo Parmalat sono piccole imprese che hanno instaurato un rapporto quasi esclusivo di fornitura;

impegna il Governo

ad autorizzare il commissario straordinario, sentito il giudice delegato e il parere del Comitato di sorveglianza, a distribuire con priorità acconti parziali alle imprese agricole conferenti, sulle somme che saranno prevedibilmente attribuite in via definitiva nel rispetto delle cause legittime di prelazione.
9/4592/6. Rava, Preda, Sedioli, Rossiello, Franci, Borrelli, Gambini.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4592,
premesso che:
la crisi del gruppo Parmalat coinvolge direttamente più di mille lavoratori del gruppo e indirettamente molti altri lavoratori della filiera produttiva;

impegna il Governo

come rilevato nel parere al disegno di legge in esame espresso dalla Commissione lavoro, ad integrare la documentazione allegata al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2, con una nota relativa al personale coinvolto, specificando tutti gli elementi utili alla valutazione delle risorse umane e professionali disponibili;
a concedere immediatamente il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti del gruppo Parmalat e di eventuali altre imprese della filiera direttamente coinvolte nella crisi del gruppo.
9/4592/7. Quartiani, Gambini.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge n. 4592,
premesso che:
la grave crisi finanziaria ed economica del gruppo Parmalat richiede l'immediata adozione di specifici interventi volti ad alleviare i problemi delle piccole e medie imprese della filiera Parmalat attraverso l'attivazione di uno strumento di garanzia appositamente dedicato che consenta di ottenere la necessaria liquidità dal sistema bancario;
molte imprese della filiera Parmalat e, in generale, non poche imprese italiane - in particolare quelle operanti nell'ambito territoriale interessato dalla crisi - detengono azioni Parmalat che


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hanno offerto in garanzia o in pegno a fronte di affidamenti bancari; le banche chiedono ora a tali imprese la sostituzione delle garanzie, divenute incapienti in relazione alla situazione di insolvenza dell'emittente le azioni;
considerato che:
il Fondo di garanzia per le PMI di cui alla legge n. 662 del 1996 ha l'obiettivo di favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese attraverso la concessione di tre tipologie di garanzia: garanzia diretta (concessa direttamente a favore delle banche); contro garanzia (concessa a favore dei Confidi e di altri fondi di garanzia); cogaranzia (concessa direttamente a favore delle banche e congiuntamente ai Confidi, agli altri fondi di garanzia ovvero al Fondo Europeo per gli Investimenti);
il Fondo, attivato nel novembre del 1999, è uno strumento di incentivazione innovativo grazie all'ampiezza delle possibilità d'intervento, ben superiori a quelle previste dalla legislazione previgente, limitate territorialmente, settorialmente, o circoscritte a determinate tipologie di operazioni finanziarie;
il Fondo può garantire e controgarantire a costi molto bassi (zero al Sud) qualsiasi operazione finanziaria - compresa la finanza innovativa e la partecipazione al capitale - a favore di PMI di qualsiasi settore produttivo (tranne gli artigiani e pochi settori esclusi dalla UE) su tutto il territorio nazionale;
come garanzia diretta, il Fondo garantisce fino al 60 per cento dell'operazione nelle aree del centro-nord e fino all'80 per cento dell'operazione nel Mezzogiorno; nel caso della controgaranzia il Fondo copre fino al 90 per cento della garanzia dei Confidi o di altri fondi di garanzia;
valutato che:
il Fondo è già operante, è dotato di tutte le autorizzazioni comunitarie ed interviene efficacemente a favore di piccole e medie imprese economicamente e finanziariamente sane su tutto il territorio nazionale;
il Fondo, gestito da Mediocredito Centrale, possiede procedure di istruttoria snelle e rapide: il tempo medio di istruttoria è pari a un mese dal momento dell'arrivo della domanda al Fondo da parte delle banche che erogano il finanziamento e dei confidi che rilasciano la garanzia;

impegna il Governo

a valutare la possibilità:
di costituire una riserva pari a 10 milioni di euro, nell'ambito del Fondo di garanzia per le PMI, destinata alla concessione delle diverse tipologie di garanzia su finanziamenti bancari alle piccole e medie imprese creditrici di Parmalat e in generale alle piccole e medie imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270; tale riserva nel Fondo dovrebbe altresì essere destinata alla sostituzione delle garanzie accordate con azioni Parmalat in garanzia o pegno a fronte di affidamenti bancari, per evitare fenomeni di blocco o razionamento del credito;
di incrementare la dotazione finanziaria del Fondo in misura corrispondente, allo scopo di evitare che tale finalità straordinaria possa «spiazzare» l'ordinaria attività di garanzia del Fondo a favore delle piccole e medie imprese.
9/4592/8. Gambini, Quartiani.

La Camera,
in sede di esame dei disegno di legge n. 4592,
premesso che:
la grave situazione economica e finanziaria del gruppo Parmalat richiede


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l'immediata adozione di misure volte a sostenere le imprese della filiera colpite dalla crisi;
valutato che:
in conseguenza dell'applicazione della procedura di amministrazione straordinaria di cui al presente decreto al gruppo Parmalat, le imprese fornitrici e subfornitrici di imprese del gruppo Parmalat sono tenute ad emettere regolare fattura a fronte dei crediti derivanti dalle forniture necessarie per la continuazione dell'esercizio dell'impresa e la gestione del patrimonio del debitore;
nonostante il decreto legislativo 270/99 preveda che tali crediti siano soddisfatti in prededuzione a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge falimentare, questi sarebbero soddisfatti solo dopo la liquidazione dell'attivo; tali imprese fornitrici sono pertanto tenute a versare all'erario l'IVA relativa a fatture che non possono incassare entro breve termine;
considerato che:
l'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, prevedeva che i contribuenti che eseguono versamenti unitari delle imposte, dei contributi dovuti all'INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali, possano effettuare compensazione degli eventuali crediti dello stesso periodo nei confronti dei medesimi soggetti;
il comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 disponeva l'innalzamento da 500 a 1 miliardo di lire del limite massimo dei crediti d'imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale;

impegna il Governo

a valutare la possibilità
di stabilire in 5 milioni di euro il limite massimo dei crediti d'imposta e contributivi compensabili con imposte e contributi dovuti (o rimborsabili) in particolare alle imprese il cui fatturato 2003 sia stato determinato per una quota superiore al 50 per cento da forniture o subforniture di beni e servizi alle società del gruppo Parmalat, e in generale alle imprese fornitrici o subfornitrici per più del 50 per cento del loro fatturato, di imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 270;
di garantire con tali provvedimenti la riduzione degli esborsi fiscali e contributivi per tali imprese e l'immediata disponibilità di 5 milioni di euro di liquidità per le imprese che abbiano crediti d'imposta e contributivi, che con i meccanismi ordinari sarebbero rimborsati solo dopo anni;
di concedere una sospensione d'imposta sull'IVA dovuta a fronte di fatture emesse per forniture a imprese dal gruppo Parmalat da parte di imprese fornitrici e subfornitrici che consentono in tal modo la continuazione dell'esercizio dell'impresa.
9/4592/9. Lulli, Gambini, Quartiani.