Allegato A
Seduta n. 414 del 28/1/2004


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(A.C. 4592-A - Sezione 3)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 4-bis.
(Concordato).

Al comma 6, sopprimere il terzo periodo.
4-bis. 12. Sedioli, Rava, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Il concordato approvato dai creditori è obbligatorio per tutti i creditori anteriori all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria. I crediti accertati con provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori, di cui al comma 4, ivi inclusi quelli di cui all'articolo 4-ter e quelli fatti valere successivamente alla chiusura della procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del comma 9, sono soddisfatti nella stessa misura e con le stesse modalità previste dal concordato.
4-bis. 16. La Commissione.
(Approvato)

Subemendamento all'emendamento 4-bis. 17. della commissione

All'emendamento 4-bis. 17. della Commissione, dopo le parole: maggioranza delle classi aggiungere le seguenti: , purché rappresentino nel loro insieme almeno i due terzi del totale dei crediti ammessi,
0. 4-bis. 17. 1. Quartiani, Gambini, Ruggeri, Ruzzante.

Al comma 7, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale, anche sulla base dell'autorizzazione del Ministro delle attività produttive di cui al comma 1-ter, può ritenere priva di effetto la mancata approvazione del concordato da parte di una o più classi di creditori qualora la maggioranza delle classi abbia approvato la proposta di concordato e i creditori appartenenti alle classi dissenzienti possano risultare soddisfatti dal concordato in misura non inferiore rispetto alle altre alternative concretamente praticabili.
4-bis. 17. La Commissione.
(Approvato)

ART. 4-ter.
(Accertamento del passivo).

Al comma 3, sostituire le parole: dieci giorni con le seguenti: venti giorni.
4-ter. 1. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. (Sgravi fiscali per titoli di imprese in ristrutturazione). - 1. Il risultato di gestione dei fondi chiusi costituiti ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che investano in titoli di imprese sottoposte alla procedura di ristrutturazione industriale di cui al presente decreto, di seguito denominate «imprese», è esente dal prelievo fiscale di cui all'articolo 11 della legge 14 agosto 1993, n. 344, per la quota relativa ai titoli delle aziende, per l'intera durata del programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4, comma 2.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il risultato di gestione dei fondi si determina sottraendo dal valore della quota di patrimonio netto del fondo investita in titoli delle imprese alla fine del periodo di ristrutturazione al lordo dell'imposta sostitutiva accantonata, aumentato dei rimborsi


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e dei proventi eventualmente distribuiti nell'anno, il valore di tale quota di patrimonio netto del fondo all'inizio del periodo di ristrutturazione e i proventi di partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio soggetti ad imposta sostitutiva, nonché i proventi esenti e quelli soggetti a ritenuta a titolo d'imposta.
3. All'inizio del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato, per i titoli negoziati sui mercati regolamentati:
a)
al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;
b)
al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la comunicazione del decreto di ammissione alla procedura di ammissione straordinaria, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza i titoli fossero già in proprietà del fondo.

4. Negli altri casi il valore di cui al comma 3 è calcolato:
a) al prezzo di acquisto, qualora i titoli siano stati acquistati successivamente alla dichiarazione di insolvenza;
b) in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali, qualora al momento della dichiarazione di insolvenza fossero già in proprietà del fondo.

5. Alla fine del periodo di ristrutturazione, il valore del patrimonio netto del fondo investito in titoli delle imprese è calcolato:
a) per i titoli negoziati sui mercati regolamentati, in base al prezzo di chiusura dell'ultimo giorno del mese antecedente la fine del periodo di ristrutturazione;
b) per i titoli non negoziati sui mercati regolamentati, in base a perizia giurata di stima ai sensi dell'articolo 64 del codice di procedura civile, di soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili, ovvero nell'albo dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 01. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 4-ter, aggiungere il seguente:
Art. 4-quater. (Agevolazioni alle imprese fornitrici di imprese in ristrutturazione). - 1. Al comma 1 dell'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Tale importo è stabilito in 5 milioni di euro per le imprese il cui fatturato nel corso del 2003, per una quota superiore al 50 per cento, è relativo a forniture e subforniture di beni e servizi alle imprese in stato di insolvenza che intendano avvalersi della procedura di ristrutturazione economica e finanziaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270».
2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in 5 milioni di euro per l'anno 2004 ed in 5milioni di euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale», iscritta, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nello stato di previsione


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del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro

dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
4-ter. 02. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

ART. 5.
(Operazioni necessarie per la salvaguardia del gruppo).

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente:
al comma 2, sostituire le parole:
può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta;

aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.
alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.
5. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: può richiedere al Ministro delle attività produttive con le seguenti: richiede al Ministro delle attività produttive, sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,
5. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, dopo le parole: stato di insolvenza aggiungere le seguenti: , sentito il comitato di sorveglianza nominato ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta.
5. 3. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2, sostituire le parole: può richiedere con la seguente: richiede.
5. 4. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.
(Approvato)

Al comma 2, dopo le parole: al Ministro delle attività produttive aggiungere le seguenti: , sentito il Comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo


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n. 270, che si esprime entro tre giorni dalla richiesta,
5. 5. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 2-bis, dopo la parola: valore aggiungere la seguente: individuale.
5. 7. La Commissione.
(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-ter. Per le finalità di cui al presente decreto, il comitato di sorveglianza è composto da cinque membri, di cui uno in rappresentanza dei lavoratori dell'impresa o del gruppo, designato tra gli esponenti delle organizzazioni sindacali più rappresentative all'interno dell'impresa o del gruppo; uno, in rappresentanza dei risparmiatori, indicato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti; uno in rappresentanza dei creditori chirografari; i membri residui tra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitata dall'impresa o nella materia concorsuale.

Conseguentemente, alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: , la tutela del risparmio e dell'occupazione.
5. 6. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. In conformità all'articolo 27 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000, il commissario straordinario è tenuto a garantire alle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nell'impresa, l'informazione e la consultazione in tempo utile sul programma di cui all'articolo 4, comma 2, nonché sulle operazioni necessarie alla salvaguardia del gruppo di cui all'articolo 5.
5. 01. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

ART. 6.
(Azioni revocatorie).

Sopprimerlo.
6. 1. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, dopo le parole: nell'interesse dei creditori aggiungere le seguenti: e dei lavoratori dipendenti dell'impresa.
6. 2. Alfonso Gianni.

ART. 7.
(Intesa del Ministero delle politiche agricole e forestali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7. (Intesa dei Ministri competenti). - 1. L'autorizzazione al programma di ristrutturazione di cui all'articolo 4 è adottata dal Ministro delle attività produttive d'intesa con il Ministro competente nella materia oggetto dell'attività dell'impresa.
7. 2. Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Lulli, Nieddu, Quartiani, Rugghia.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.
*7. 3. Misuraca.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni


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previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.
*7. 4. Bellotti.

Al comma 1, sostituire le parole: il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione con le seguenti: le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive.
*7. 5. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

Al comma 1, dopo le parole: programma di ristrutturazione aggiungere le seguenti: , contenente l'eventuale concordato di cui all'articolo 4-bis ovvero la modifica o la sostituzione del programma medesimo ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270,
7. 6. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Al comma 1, dopo le parole: programma di ristrutturazione aggiungere le seguenti: , sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative,
7. 9. Alfonso Gianni.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Analogamente il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione, sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, d'intesa con il Ministro competente a seconda della tipologia merceologica delle imprese.
7. 10. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nei casi di cui al comma 1, il Ministro delle attività produttive procede alla nomina dei membri residui del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, scegliendoli tra persone particolarmente esperte nel settore agroalimentare.
7. 7. Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Masini, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, almeno un membro del comitato di sorveglianza di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999 è scelto tra i creditori che hanno conferito prodotti agricoli all'impresa insolvente nei sei mesi precedenti la dichiarazione dello stato di insolvenza.
7. 8. Rava, Sedioli, Borrelli, Franci, Oliverio, Preda, Rossiello, Sandi, Stramaccioni.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.
7. 02. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.


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Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la presenza di almeno un rappresentante delle piccole imprese agricole conferenti nel comitato di cui all'articolo 45 del decreto legislativo n. 270 del 1999.
7. 03. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.


Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. - 1. Nel caso in cui si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1, le imprese che operano nella produzione, prima trasformazione e commercializzazione nei settori connessi ai prodotti elencati nell'allegato 1 del Trattato istitutivo della Comunità europea, negli allegati 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92, come modificato dal regolamento CE n. 692/2003 del Consiglio dell'8 aprile 2003 ed agli altri prodotti qualificati agricoli dal diritto comunitario, il Ministro delle attività produttive, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole e forestali, provvede a garantire la massima tempestività nella distribuzione degli acconti di cui all'articolo 68 del decreto legislativo n. 270 del 1999 e nel pagamento dei crediti conseguenti alla continuazione dell'esercizio dell'impresa e, coinvolgendo le associazioni di categoria, la massima informazione sulle procedure relative all'amministrazione straordinaria e sui suoi risultati.
7. 04. Marcora, Banti, Santino Adamo Loddo, Monaco, Ruggieri.

ART. 8.
(Disposizioni finali).

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: in quanto compatibili.
8. 1. La Commissione.
(Approvato)