Allegato A
Seduta n. 414 del 28/1/2004


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(A.C. 4952 - Sezione 2)

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole:
«Le disposizioni del presente decreto si applicano alle imprese» sono inserite le seguenti: «soggette alle disposizioni sul fallimento».

All'articolo 2:
al comma 1, le parole: «con istanza motivata al Ministro delle attività produttive e corredata di adeguata documentazione, dandone contestuale comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle attività produttive, con istanza motivata e corredata di adeguata documentazione, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza»;
al comma 2, le parole: «e le motivazioni della richiesta» e le parole: «ed alla definizione degli specifici poteri conferiti allo stesso commissario straordinario» sono soppresse;
al comma 3, le parole:
«entro tre giorni» sono sostituite dalla seguente: «immediatamente».

All'articolo 3:
al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, sino alla dichiarazione dello stato di insolvenza, provvede all'amministrazione dell'impresa, compiendo ogni atto utile all'accertamento dello stato di insolvenza»;
al comma 3, le parole: «Nel termine di cui al comma 2» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, presentando contestuale ricorso per la dichiarazione dello stato di insolvenza al tribunale di cui all'articolo 2, comma 1».

All'articolo 4:
al comma 1, le parole: «sulla base della relazione presentata dal commissario, accerta con sentenza» sono sostituite dalle seguenti: «con sentenza pubblicata


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entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto di cui all'articolo 2, comma 2, sentito il commissario straordinario, dichiara»;
dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Qualora il tribunale accerti l'insussistenza dello stato di insolvenza, ovvero anche di uno solo dei requisiti previsti dall'articolo 1, cessano gli effetti del decreto di cui all'articolo 2, comma 2. Restano in ogni caso salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura»;
al comma 2, le parole: «, commi 1 e 2,» sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, accompagnata dallo stato analitico ed estimativo delle attività e dall'elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione»;
al comma 4, la parola: «piano» è sostituita dalle seguenti: «programma di ristrutturazione» e la parola: «beni» è sostituita dalle seguenti: «complessi aziendali».

Dopo l'articolo 4, sono inseriti i seguenti:
«Art. 4-bis. - (Concordato). - 1. Nel programma di ristrutturazione il commissario straordinario può prevedere la soddisfazione dei creditori attraverso un concordato, di cui deve indicare dettagliatamente le condizioni e le eventuali garanzie. Nel concordato la soddisfazione dei creditori può avvenire anche mediante forme diverse dal pagamento in denaro.
2. Nel caso di cui al comma 1, entro tre giorni dall'autorizzazione del Ministro delle attività produttive, di cui all'articolo 57 del decreto legislativo n. 270, all'esecuzione del programma di ristrutturazione, il commissario straordinario trasmette alla cancelleria del tribunale copia del programma autorizzato, depositando presso il giudice delegato istanza di definizione della procedura di amministrazione straordinaria tramite concordato.
3. Nel caso di cui al comma 1, l'imprenditore insolvente, i creditori ed ogni altro interessato possono depositare in cancelleria, entro dieci giorni dal deposito del programma e della relazione di cui all'articolo 4, memorie scritte e documenti contenenti le proprie osservazioni sull'elenco dei creditori, sugli importi indicati e sulle relative cause di prelazione. Nel medesimo termine i soggetti che non figurano nell'elenco dei creditori possono depositare istanza di ammissione dei propri crediti, corredata dai documenti giustificativi.
4. Nei successivi sessanta giorni il giudice delegato provvede con l'ausilio del commissario straordinario alle opportune integrazioni e modifiche dell'elenco dei creditori e delle relative cause di prelazione e, senza che ciò pregiudichi le pronunce definitive sulla sussistenza dei crediti, deposita in cancelleria un elenco provvisorio dei creditori, i quali sono ammessi a votare sul concordato, nonché un elenco dei creditori esclusi, indicando per ciascuna categoria i relativi importi e le cause di prelazione. Il commissario straordinario informa i creditori, entro cinque giorni dal deposito dei predetti elenchi, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero altra modalità, anche telematica, ritenuta idonea dal giudice delegato, dell'avvenuto deposito in cancelleria degli elenchi medesimi, di cui i creditori e l'imprenditore insolvente possono prendere visione.
5. Il giudice delegato stabilisce le modalità ed il termine entro cui i creditori provvisoriamente ammessi sono chiamati a votare sulla proposta di concordato, indicando una data compresa tra i venti e i quaranta giorni successivi alla data di deposito dell'istanza di cui al comma 2, ovvero alla data di deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, se successiva. Il commissario straordinario, con le modalità e nei termini di cui al comma 4, secondo periodo, provvede a comunicare ai creditori ammessi in via


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provvisoria le modalità ed il termine ultimo entro il quale gli stessi sono chiamati a votare sul concordato.
6. Il concordato è approvato se riporta il voto favorevole della maggioranza del valore assoluto dei crediti ammessi. I creditori possono esprimere il loro voto, da far pervenire presso la cancelleria del tribunale nel termine stabilito dal giudice delegato, tramite telegramma, ovvero lettera raccomandata, ovvero altra modalità ritenuta idonea dal giudice delegato medesimo. I creditori che non fanno pervenire il proprio voto entro il suddetto termine si ritengono consenzienti. L'eventuale variazione del numero dei creditori ammessi in via provvisoria, ovvero dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di provvedimento successivo al deposito dell'elenco provvisorio dei creditori di cui al comma 4, non influisce sul calcolo della suddetta maggioranza.
7. Qualora la maggioranza di cui al comma 6 sia raggiunta, il tribunale approva il concordato con sentenza in camera di consiglio. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta, il commissario straordinario apporta le necessarie variazioni al programma di ristrutturazione, ai sensi dell'articolo 60 del decreto legislativo n. 270.
8. La sentenza che approva o rigetta il concordato è provvisoriamente esecutiva ed è pubblicata a norma dell'articolo 17 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. È ammesso appello da parte dell'imprenditore insolvente, dei creditori e del commissario straordinario entro quindici giorni dalla sua affissione. L'impugnazione della sentenza non ne sospende l'efficacia esecutiva.
9. La procedura di amministrazione straordinaria si chiude con il passaggio in giudicato della sentenza che approva il concordato.
Art. 4-ter. - (Accertamento del passivo). - 1. L'accertamento del passivo è improntato a criteri di massima celerità e speditezza. Esso avviene secondo le disposizioni di cui all'articolo 53 del decreto legislativo n. 270 e, ove depositati, sulla base delle risultanze degli elenchi provvisori dei creditori di cui agli articoli 4, comma 2, e 4-bis, comma 4.
2. Il commissario straordinario informa i creditori del deposito in cancelleria dello stato passivo con le modalità di cui all'articolo 4-bis, comma 4, secondo periodo.
3. In deroga a quanto previsto dagli articoli 98 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l'opposizione al decreto che dichiara esecutivo lo stato passivo è proposta con reclamo al tribunale, ai sensi dell'articolo 26 del medesimo regio decreto, entro dieci giorni dalla comunicazione di cui al comma 2. Il tribunale decide con decreto in camera di consiglio».

All'articolo 5:
al comma 1, dopo le parole:
«Il Ministro» sono inserite le seguenti: «delle attività produttive, dopo la dichiarazione dello stato di insolvenza,» e dopo la parola: «commissario» è inserita la seguente: «straordinario»;
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«
2-bis. L'autorizzazione di cui al comma 2 non è necessaria per gli atti non eccedenti l'ordinaria amministrazione o il cui valore sia inferiore a 250.000 euro».

All'articolo 6:
al comma 1, dopo le parole:
«dopo l'autorizzazione alla esecuzione del programma di ristrutturazione, purché funzionali» sono inserite le seguenti: «, nell'interesse dei creditori,».

All'articolo 7:
al comma 1, le parole:
«le autorizzazioni previste dagli articoli 4 e 5 sono adottate dal Ministro delle attività produttive,» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle attività produttive autorizza l'esecuzione del programma di ristrutturazione».