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La Camera,
premesso che:
le persone anziane sono le più bersagliate dai messaggi pubblicitari ingannevoli, tanto che sovente risultano oggetto di vere e proprie truffe;
il presente provvedimento prevede all'articolo 1, comma 2, un aggravio delle sanzioni nei casi delle persone più deboli e indifese limitatamente ai bambini e agli adolescenti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74,
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte alla tutela delle persone più deboli e indifese della società, in particolare delle persone anziane, anche al fine di rendere più incisiva l'azione di controllo da parte dell'autorità garante del mercato e della concorrenza, con riguardo ad azioni fraudolente che lo colpiscono.
9/2305/1. Ruggeri.
La Camera,
in occasione dell\`esame della proposta di legge n. 2305, rilevata la necessità che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo;
che la trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche debba riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze;
che con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi,
ad adottare ogni utile iniziativa, anche normativa, per rispondere alle esigenze illustrate in premessa.
9/2305/2. Ruzzante, Castellani.