Allegato A
Seduta n. 414 del 28/1/2004


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(A.C. 2305 - Sezione 3)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'Autorità può inoltre richiedere all'operatore pubblicitario, ovvero al proprietario del mezzo che ha diffuso il messaggio pubblicitario, di esibire copia del messaggio pubblicitario ritenuto ingannevole o illecito, anche avvalendosi, nei casi di inottemperanza, dei poteri previsti dall'articolo 14, commi 2, 3, 4 e 5, della legge 10 ottobre 1990, n. 287».
2. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, dopo il comma 6 è inserito il seguente:
«6-bis. Con la decisione che accoglie il ricorso l'Autorità dispone inoltre l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 100.000 euro, tenuto conto della gravità e della durata della violazione. Nel caso dei messaggi pubblicitari ingannevoli di cui agli articoli 5 e 6 la sanzione non può essere inferiore a 25.000 euro».

3. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. In caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 50.000 euro. Nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni».
4. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. In caso di inottemperanza alle richieste di fornire le informazioni o la


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documentazione di cui al comma 3, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 20.000 euro».

5. All'articolo 7 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, al comma 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti alle violazioni del presente decreto si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo I, sezione I, e negli articoli 26, 27, 28 e 29 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni. Il pagamento delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo deve essere effettuato entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento dell'Autorità».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

All'articolo 1, premettere il seguente:
ART. 01. - 1. Dopo l'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 74, è aggiunto il seguente:
«Art. 4-bis. - 1. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti, trattamenti o servizi aventi ad oggetto anche indirettamente la salute umana o l'estetica deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, i dati relativi alle previste autorizzazioni ministeriali per la loro produzione, commercializzazione e somministrazione o, in assenza, le ragioni della dimostrata assoluta innocuità e non incidenza sull'organismo.
2. La trasmissione di programmi televisivi o radiofonici di televendita e telepromozione di prodotti o servizi attinenti credenze astrologiche, filosofiche o probabilistiche deve riportare, in maniera evidente e facilmente individuabile, una comunicazione che espliciti la non scientificità dell'oggetto e l'eventuale necessità della volontaria adesione degli utenti ai convincimenti alla base di tali credenze.
3. Con regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni sono disciplinati le modalità di trasmissione e i contenuti dei messaggi di cui ai commi 1 e 2, nonché le relative sanzioni per i proponenti e produttori dei suddetti prodotti e servizi e per i titolari delle concessioni o autorizzazioni a trasmettere programmi radiofonici e televisivi».
01. 01. Ruzzante.

Al comma 1, sostituire le parole: , 4 e 5 con le parole: e 4.

Conseguentemente, al comma 4, capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole: Qualora le informazioni o la documentazione fornite non siano veritiere, l'Autorità applica una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro.
1. 1. La Commissione.
(Approvato)