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PRESIDENTE. Prendo atto che il relatore, onorevole Falanga, rinuncia alla replica.
Ha facoltà di replicare il rappresentante del Governo.
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, sebbene questa materia non sia di competenza del mio ministero, per cui oggi rappresento il Governo solo occasionalmente, non posso non ringraziare sia il relatore sia tutti i colleghi intervenuti per il tono di alto livello intellettuale e morale usato per affrontare un problema che afferisce alla libertà degli individui.
La legge, ovviamente, cerca, sia pure in via sperimentale, di porre, in tema di sicurezza esistente nella nostra società, una linea di bilanciamento fra i diritti individuali di libertà e i diritti collettivi di sicurezza. Ricordo, a me ed a tutti i parlamentari, che si suol dire che la libertà di un individuo finisce dove inizia la libertà dell'altro; quando poi gli altri sono tanti, e la società ha bisogno di sicurezza, probabilmente, definire in maniera giusta questo bilanciamento è una cosa molto difficile. Certamente, il testo del disegno di legge al nostro esame, così come é stato licenziato dalla Commissione giustizia, è completamente diverso, da questo punto di vista, rispetto al testo originario.
È stata introdotta la distinzione, di cui hanno parlato numerosi intervenuti nonché il relatore, onorevole Falanga, tra la riduzione del termine di trenta mesi rinnovabili genericamente e quella di ventiquattro mesi rinnovabili soltanto per i reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a, del codice di procedura penale (si tratta - mi rivolgo ai colleghi che hanno formulato osservazioni critiche - di reati sui quali c'è grande attenzione e sensibilità, che riguardano la mafia, il terrorismo ed altri delitti infami).
L'onorevole Folena è intervenuto sul tema delle garanzie. L'esigenza di garanzie sull'utilizzo dei dati è tenuta in grande considerazione, sia nel testo originario sia in quello modificato dagli emendamenti. Infatti, l'acquisizione presso il fornitore dei dati telefonici e telematici relativi al traffico Internet, per il primo periodo di ventiquattro mesi è autorizzata dal giudice su richiesta del pubblico ministero in presenza non di un reato generico o di un fatto delittuoso che può verificarsi, ma in ragione di un reato che è in atto o di un delitto che già è stato commesso, in ordine al quale può essere determinante l'utilizzo di quei dati.
In ogni caso, vi sono le garanzie relative all'utilizzazione e alla distruzione dei dati e al mantenimento della libertà del singolo. Vi sono dunque tutte le garanzie che al momento, nel quadro definito dalla legge, sono, a giudizio del Governo e anche del relatore, accettabili.
Il Governo trae comunque dagli interventi spunti per un'ulteriore riflessione, e ritengo che anche il relatore voglia tener conto delle osservazioni che sono state formulate, al fine di verificare se vi sia la possibilità di trovare un percorso, comunque nell'ambito di questo quadro che a giudizio del Governo è accettabile nell'attuale fase della nostra società, in ordine alle questioni di assoluta novità poste dalla società dell'informazione, al fine di incrementare le garanzie, da una parte dell'individuo e dall'altra della collettività che richiedono maggiore sicurezza e tranquillità.
PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.
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