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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 354, recante disposizioni urgenti per il funzionamento del tribunale delle acque, nonché interventi per l'amministrazione della giustizia.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Avverto che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare, ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che la II Commissione (Giustizia) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Falanga, ha facoltà di svolgere la relazione.
CIRO FALANGA, Relatore. Signor Presidente, il decreto-legge in esame, composto da nove articoli portati ad otto dopo l'esame in sede referente della Commissione, contiene disposizioni urgenti dirette ad intervenire su varie materie attinenti a diversi settori dell'amministrazione della giustizia.
In particolare, l'articolo 1 detta disposizioni urgenti relative al funzionamento ed alla composizione dei tribunali delle
acque. Come già evidenziato nella relazione illustrativa di accompagnamento al decreto-legge, le disposizioni di cui all'articolo in esame intendono assicurare la completa ripresa dell'operatività dei tribunali delle acque. Infatti, a seguito delle pronunce della Corte costituzionale nn. 305 e 353 del 2002, i tribunali medesimi sono stati posti nell'impossibilità di esercitare la giurisdizione.
Secondo la prima pronuncia, la mancata previsione da parte delle norme istitutive della nomina di membri supplenti dei titolari determina l'incostituzionalità del combinato disposto degli articoli 139 e 143, comma terzo, del regio decreto n. 1775 del 1933 nella parte in cui non sono previsti meccanismi di sostituzione del componente astenuto, ricusato o legittimamente impedito del collegio del tribunale. Con la seconda sentenza, la normativa sui tribunali delle acque è illegittima nella parte in cui prevede che siano aggregati al tribunale membri tecnici dell'ex genio civile, di cui uno deve intervenire nel collegio giudicante.
In effetti, la prima pronuncia della Corte costituzionale ha accertato la violazione degli articoli 24, primo comma, 102, 103, 111, primo e secondo comma, e 113 della Costituzione in quanto, nel caso di astensione obbligatoria o in altre ipotesi di legittimo impedimento di uno o più componenti del tribunale, la mancata previsione di membri supplenti e l'impraticabilità di forme di temporanea sostituzione determinerebbero l'impossibilità di comporre il collegio giudicante in conformità alla disciplina processuale vigente, traducendosi, essenzialmente, in una lesione del diritto alla tutela giurisdizionale ed in un vulnus al corretto e regolare esercizio della giurisdizione sotto i diversi profili evocati dai parametri costituzionali indicati.
La seconda sentenza, che ha fatto riferimento alla composizione del collegio giudicante da parte di funzionari del genio civile, ha accertato la violazione del principio di cui all'articolo 108 della Costituzione e del principio di indipendenza e terzietà del giudice quale elemento essenziale alla stessa intrinseca natura della giurisdizione, che si identifica nell'indipendenza istituzionale del giudice e nella sua posizione di terzo imparziale qualunque siano le parti in giudizio, compresa la pubblica amministrazione. Detto principio, quindi, riguarda anche i giudici delle giurisdizioni speciali ed i componenti cosiddetti laici che partecipano all'amministrazione della giustizia.
Il comma 1 dell'articolo 1 preventivamente stabilisce un limite temporale dell'efficacia delle disposizioni dettate dal comma medesimo, tutte volte a dare attuazione alle citate sentenze della Corte costituzionale. Si tratta dell'entrata in vigore della complessiva riforma della disciplina concernente la giurisdizione in materia di acque pubbliche. In realtà, non può dirsi che trattasi di una vera e propria clausola abrogativa, in quanto sarebbe impossibile prevedere con una norma la temporanea efficacia della stessa in attesa del verificarsi di un momento futuro ed incerto quale quello della complessiva riforma della materia.
Si può leggere questa parte del comma 1 dell'articolo 1 come una sorta di manifestazione d'intento circa la volontà di riformare la materia del tribunale delle acque, alla quale non è ricollegabile alcun effetto normativo. Questa disposizione, interpretata in tal modo, è inserita in modo corretto. In particolare, si modifica l'articolo 138 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedendo la sostituzione nel collegio giudicante dei tre funzionari dell'ex genio civile con tre esperti iscritti nell'albo degli ingegneri e nominati con decreto del ministro della giustizia, in conformità alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, adottata su proposta del presidente della corte d'appello. Si inserisce, inoltre, nel citato regio decreto, l'articolo 139-bis, diretto a prevedere la nomina, nelle stesse forme stabilite per i titolari, di componenti supplenti del tribunale superiore delle acque, retribuiti per il servizio effettivamente prestato. Con queste due disposizioni si evita, quindi, di incorrere in quelle violazioni che la stessa Corte costituzionale ha indicato.
L'articolo 2 del decreto-legge riconferma nelle funzioni, fino al 31 dicembre 2004, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, il cui mandato sarebbe dovuto scadere entro il 31 dicembre 2003.
Passiamo ora ad esaminare la composizione dei tribunali ordinari, nonché la necessità di tenere ancora in carica i giudici onorari, i quali in qualche maniera risolvono il grave disagio in cui versa l'amministrazione della giustizia. Al riguardo, la norma si rende necessaria perché la disciplina di dettaglio per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari è stata recentemente oggetto di riforma da parte di due circolari del Consiglio superiore della magistratura del 26 maggio 2003. Al fine di consentire una più celere definizione delle procedure ed una tempestiva copertura dei posti scoperti, le nuovi circolari innovano radicalmente le modalità di reclutamento dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari. L'attuale sistema, sostanzialmente casuale, viene sostituito da una procedura di tipo concorsuale decentrata, mediante la predisposizione in ogni distretto di corte d'appello, da parte del consiglio giudiziario, di una graduatoria degli aspiranti, con validità biennale, alla quale attingere periodicamente in tutti i casi di vacanza di organico.
La necessità e l'urgenza di provvedere è derivata da un fatto molto singolare. Le citate circolari del Consiglio superiore della magistratura del 26 maggio 2003, di modifica della disciplina relativa ai criteri di nomina e conferma dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, prevedevano la data del 30 luglio 2003 quale termine ultimo per la presentazione delle domande da parte degli aspiranti magistrati onorari. Tuttavia, i decreti del ministro della giustizia del 18 luglio 2003, di recepimento delle indicate circolati, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale solo il 6 novembre 2003, quindi dopo che il termine del 30 luglio 2003 era ampiamente scaduto. Essendo, pertanto, impossibile assicurare tempestivamente, per l'inizio del 2004, l'entrata in servizio dei nuovi magistrati onorari ed anche in considerazione dei tempi tecnici necessari alle selezioni e al tirocinio, l'articolo 2 del decreto-legge, per scongiurare vacanze di organico ed i prevedibili disservizi nell'amministrazione della giustizia, provvede a riconfermare nell'ufficio, fino al 31 dicembre 2004, la quota di magistrati onorari di tribunale (circa 800 giudici secondo la relazione governativa), i quali, già confermati dopo il primo mandato triennale, avrebbero dovuto lasciare l'incarico per il raggiunto limite di sei anni, fissato dall'articolo 42-quinquies dell'ordinamento giudiziario.
L'esame in sede referente si è concentrato in particolare sull'articolo 3, che sostituisce integralmente l'articolo 132 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali), che, qualora non fosse stato emanato il decreto-legge in esame, sarebbe dovuto entrare in vigore nella sua originaria formulazione il 1o gennaio 2004.
L'articolo 132, nel testo originario, poneva, secondo il Governo, due ordini di problemi: da un lato, faceva riferimento espressamente ai soli dati relativi al traffico telefonico, non potendosi applicare, pertanto, anche ai dati relativi ad Internet; dall'altro, prevedeva, per finalità di accertamento e repressione di reati, un termine massimo per la conservazione dei dati pari a 30 mesi, non prorogabile nemmeno in caso di commissione di delitti di particolare gravità che, assai frequentemente, implicano la necessità di indagini lunghe e complesse.
Al fine di ovviare a tali difficoltà, il decreto-legge ha eliminato ogni riferimento alla natura telefonica del traffico: si parla più genericamente di dati di traffico ed è stata prevista la possibilità di proroga del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo di ulteriori 30 mesi. Ciò quando debbano essere perseguiti i delitti in danno di sistemi informatici o telematici e quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
La Commissione, dopo un approfondito esame, al quale hanno partecipato, attraverso lo strumento dell'audizione, anche il Garante per la protezione dei dati personali ed il Procuratore nazionale antimafia, ha ridotto, sotto i profili oggettivi e temporali, la portata dell'obbligo di conservazione dei dati di traffico (che rimane circoscritto al traffico telefonico ed alla corrispondenza in via telematica). Inoltre, il termine per la conservazione dei dati è stato ridotto a 24 mesi, prorogabili per ulteriori 24 mesi, sempre quando debbano essere perseguiti quei gravi delitti, per i quali il decreto-legge già prevedeva la proroga.
Il testo originario del decreto, nella parte in cui estende ai dati Internet l'obbligo di conservazione dei dati di traffico, è apparso alla Commissione non pienamente conforme al dettato costituzionale, in quanto, sia pure per esclusive finalità di perseguimento di particolari delitti, potrebbe comportare una limitazione eccessiva del diritto alla protezione dei dati personali ed alla libertà e segretezza della comunicazione.
Le modifiche apportate dalla Commissione, in particolare quelle che restringono alla sola comunicazione telematica l'obbligo di conservazione dei dati, escludendo, quindi, che debbano essere conservati anche quei dati telematici dai quali è possibile ricostruire la personalità e l'inclinazione dell'utente di Internet, consentono comunque di superare i dubbi di costituzionalità, trattandosi di dati non dissimili da quelli relativi ai tabulati telefonici.
Anche relativamente alle modalità di acquisizione e di conservazione dei dati, il decreto-legge contiene rilevanti innovazioni.
In riferimento alle prime, nulla disponeva il precedente testo dell'articolo 132. Il decreto-legge, invece, prevede una disciplina dettagliata e differenziata, a seconda che l'acquisizione dei dati debba avvenire nel corso dei primi 30 mesi o nel corso del periodo successivo. Nel primo caso, i dati sono acquisiti anche a seguito di istanza di parte, con decreto motivato dell'autorità giudiziaria (pubblico ministero nel corso delle indagini e giudice nel corso del giudizio), ovvero direttamente dal difensore dell'indagato o dell'imputato, tramite estrazione di copia (articolo 391-quater del codice di procedura penale). Nel secondo caso, scaduto il termine dei primi 30 mesi, sia il pubblico ministero, sia il difensore devono rivolgersi al giudice, che provvederà con decreto motivato.
La Commissione ha modificato tale disciplina, rendendola maggiormente garantista e più conforme al principio costituzionale di parità delle parti processuali. Si è voluto precisare che spetta al giudice e non al pubblico ministero (una delle parti processuali) autorizzare l'acquisizione dei dati su richiesta delle parti.
Quanto alla disciplina delle modalità di conservazione di trattamento dei dati, mentre il precedente articolo 132 si limitava ad un rinvio ad un successivo decreto ministeriale, la nuova disposizione, pur prevedendo l'adozione di un decreto del ministro della giustizia, da emanarsi di concerto con il ministro dell'interno, con il ministro delle comunicazioni e con quello per l'innovazione e le tecnologie, su conforme parere del Garante, detta alcuni principi ai quali esso dovrà attenersi.
In particolare, dovranno prevedersi specifici sistemi di autenticazione informatica e di autorizzazione degli incaricati al trattamento dei dati, analoghi a quelli contenuti nell'allegato B del codice; dovranno disciplinarsi le modalità di conservazione separata dei dati per il periodo successivo ai primi 24 mesi, garantendo che, nel corso di tale periodo, l'accesso sia consentito esclusivamente nell'ambito delle limitazioni prima esaminate - previo decreto motivato del giudice - e di quelle previste all'articolo 7 del codice civile; dovranno infine individuarsi le modalità tecniche per la periodica distruzione dei dati, una volta trascorso il periodo di 30 mesi e quello eventuale di proroga.
L'articolo 4 aggiunge il comma 6-bis all'articolo 181 del decreto legislativo n. 196 del 2003. Si introduce una disposizione transitoria in materia di conservazione dei dati, relativi al traffico di abbonati
o di utenti, in possesso del fornitore di una rete pubblica di comunicazioni o di un servizio di comunicazione elettronica alla data del 31 dicembre 2003.
L'articolo 123 del codice civile prevede che il trattamento dei dati relativi al traffico, in particolare di quelli strettamente necessari ai fini di fatturazioni o pagamenti per interconnessione, sia consentito per un periodo della durata massima di 6 mesi. In via transitoria - cioè, fino alla data del 31 dicembre 2005 - si dispone, invece, che la conservazione dei dati relativi al traffico sia consentita sino alla fine del periodo durante il quale può essere legalmente contestata la fattura o preteso il pagamento.
L'articolo 5 è stato soppresso dalla Commissione per ragioni di coordinamento, ma si può tranquillamente affermare che ciò sia avvenuto perché non si è compreso il tenore e la necessità del suo contenuto.
L'articolo 6 provvede ad autorizzare per il 2004 una spesa pari a 700 mila euro, al fine di assicurare il funzionamento nonché il potenziamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione Sicilia, organo che, ai sensi dell'articolo 23 dello Statuto, esercita funzioni consultive e giurisdizionali di appello nella regione. La norma si è resa necessaria a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei ministri, il 7 novembre 2003, del decreto legislativo di riassetto della composizione e del funzionamento del Consiglio di giustizia amministrativa della regione siciliana.
L'articolo 7 dispone che la sottoposizione a procedura fallimentare delle società autorizzate alla concessione di finanziamenti sotto forma di leasing non comporta né la possibilità per il curatore di optare per lo scioglimento dei contratti né, tantomeno, lo scioglimento automatico di questi ultimi. Quindi, poiché nonostante la procedura concorsuale, i contratti di leasing non si considerano sciolti, resta ferma la facoltà per l'utilizzatore di acquistare la proprietà del bene verso il pagamento del relativo prezzo.
In assenza di una disciplina organica della materia, le interpretazioni giurisprudenziali, in più occasioni, hanno sancito l'applicazione in via analogica delle disposizioni previste dagli articoli 1526 e seguenti del codice civile, in materia di vendita con riserva della proprietà, anche ai contratti di locazione finanziaria di tipo traslativo e, in particolare, alla risoluzione anticipata di contratti per inadempimento o per altre ragioni tassativamente previste dal codice.
Tali interpretazioni, relative prevalentemente a casi di risoluzione del contratto di locazione finanziaria per inadempimento dell'utilizzatore, hanno trovato fondamento nella considerazione che il canone di locazione finanziaria di tipo traslativo ha essenzialmente la funzione di anticipazione rateizzata del prezzo di acquisto del bene alla scadenza prevista dal contratto. In effetti, è sulla natura del contratto di leasing che si interviene, anche al fine di comprendere fino a che punto tale contratto sia un contratto di locazione assimilabile alla classica locazione, prevista espressamente dal nostro ordinamento, o se invece si tratti di un contratto particolare in cui il canone di locazione non viene pagato soltanto per l'utilizzazione del bene, ma quale anticipato prezzo di acquisto del bene stesso.
È stata, pertanto, disposta la restituzione all'utilizzatore della parte del prezzo d'acquisto corrisposta prima della risoluzione, al netto del compenso per l'uso del bene stesso, oltre al risarcimento del danno, in analogia con quanto previsto per la risoluzione anticipata del contratto di vendita con riserva della proprietà.
Le pronunce giurisprudenziali hanno inoltre rilevato che il concedente assume nell'operazione, sia essa di leasing traslativo o di godimento, il ruolo d'intermediario finanziario cui resta estranea l'utilità alla cui soddisfazione il bene è destinato, che è unicamente quella dell'utilizzatore del bene. Anche nell'ipotesi di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali, si deve ritenere prevalente l'esigenza dell'utilizzatore del bene finanziato con il leasing di preservarne l'utilizzo,
mantenendo al contempo l'aspettativa dell'acquisto del bene alla scadenza del contratto.
Nella relazione si legge che divergenti pronunce giurisprudenziali riguardanti le conseguenze del fallimento del concedente hanno però condotto ad un'incertezza sul regime applicabile; in particolare, una recente sentenza della Corte di cassazione del 9 aprile 2003, la n. 5552, ha sancito, in relazione al fallimento nel 1998 di una piccola società di leasing, lo scioglimento dei contratti di leasing, smentendo così le interpretazioni sulla base delle quali le agenzie internazionali di rating attribuivano il massimo rating alle operazioni di cartolarizzazione italiana.
PRESIDENTE. Onorevole Falanga, si avvii a concludere.
CIRO FALANGA, Relatore. Concludo, Presidente.
A seguito di tale pronunciamento, le agenzie di rating sono intenzionate a ridurre il rating a tutte le operazioni italiane, con conseguenze drammatiche per il settore del leasing nel suo complesso, ove con apposita norma non si proceda a ristabilire la certezza di contesto giuridico cui si era fatto affidamento. Ragioni di tutela dell'utilizzatore, anche quale contraente debole, e identità di ratio con le norme fallimentari in tema di riserva della proprietà e di finanziamenti bancari rendono indispensabile un immediato chiarimento in via normativa dell'incertezza sul trattamento in sede concorsuale dei contratti di locazione finanziaria, sia a carattere traslativo sia di godimento, cui, a questi limitati fini, si equiparano. La norma in questione è, pertanto, intesa a chiarire l'applicabilità, anche al contratto di locazione finanziaria stipulato da intermediari finanziari a ciò autorizzati, del principio della continuazione del rapporto in caso di assoggettamento del concedente a procedure concorsuali.
L 'articolo 8 del decreto-legge in esame provvede alla copertura finanziaria, mentre l'articolo 9 stabilisce che le disposizioni dello stesso decreto entrano in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, fatte salve le disposizioni contenute negli articoli 1, 6 e 8, la cui entrata in vigore è posticipata al 1o gennaio 2004.
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.
LEARCO SAPORITO, Sottosegretario di Stato per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza. Signor Presidente, mi riservo di intervenire in sede di replica.
PRESIDENTE. Sta bene.
È iscritto a parlare l'onorevole Cento. Ne ha facoltà.
PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, intervengo con riferimento, in particolare, ad una parte del provvedimento in esame. Mi riferisco all'inserimento, a mio avviso improprio e in qualche modo forzato, in un decreto-legge, che nasce per garantire il funzionamento del tribunale delle acque, di un tema di grande rilevanza come quello delle norme per il funzionamento e l'amministrazione della giustizia, con particolare riferimento agli articoli che riguardano il mantenimento dei dati di traffico telefonico e su Internet, al fine di consentire le indagini dell'autorità giudiziaria e l'attività investigativa delle forze di polizia.
Questa è, a mio parere, la prima anomalia riscontrabile. Il decreto-legge in esame, che nasce per affrontare una questione rilevante come il funzionamento del tribunale delle acque, contiene, impropriamente, norme di tutt'altro genere e rilievo, concernenti sia i profili della tutela della libertà individuale e collettiva delle persone sia i profili che riguardano la tutela e la protezione dei dati personali.
Il Governo e la maggioranza hanno motivato tali misure, sia in sede di Commissione sia nella relazione, definendole urgenti e necessarie per il proseguimento di alcune importanti indagini della magistratura e, in generale, per garantire, nell'ambito della lotta al terrorismo, la possibilità
di intervenire utilizzando fonti e dati derivanti dai contatti telefonici tra le persone ed anche dai contatti - è questa la novità di maggiore rilievo - tra le persone mediante Internet.
Si tratta dunque di un provvedimento che desta preoccupazione, in primo luogo per la forma utilizzata, quella del decreto-legge. Tale strumento, infatti, secondo quanto previsto dalla Costituzione, va utilizzato con «parsimonia», e, soprattutto, quando vi sono motivi di urgenza non derogabili. Non soltanto la materia in esame non richiedeva tale intervento, perché, fortunatamente, le indagini della magistratura si stavano svolgendo con le norme previgenti senza, a mio avviso, subire né ritardi né danni, ma il bene che tale normativa va ad intaccare è un bene di tale rilievo, anche in base alla Costituzione, da meritare un approfondimento serio in sede parlamentare, senza il ricatto dell'approvazione a pena di decadenza di un decreto-legge.
In Commissione si sono svolte alcune importanti audizioni sul decreto-legge in esame. Ricordo, in quanto ritengo che debba essere considerata con attenzione da parte della Camera e del Parlamento intero, l'audizione del Garante per la protezione dei dati personali, professor Rodotà, che in maniera puntuale e precisa ha segnalato - e la Commissione ha accolto alcuni rilievi - tutti i rischi che tale normativa, così com'è stata introdotta dal Governo e se dovesse essere approvata dal Parlamento, può determinare in materia di garanzie delle libertà individuali e della tutela della privacy.
Non si possono in alcun modo utilizzare per Internet le stesse forme di controllo e di intercettazione che vengono utilizzate per i contatti telefonici. Infatti, i collegamenti e i contatti che avvengono tramite Internet sono diventati un grande spazio pubblico democratico che merita una tutela particolare: tale necessità è stata colta anche da questa Camera con l'approvazione della mozione Folena ed altri n. 1-00215. Pertanto, i collegamenti via Internet non possono essere oggetto di restrizioni senza che queste siano fortemente motivate e legate al perseguimento di reati e comportamenti specifici messi in atto attraverso un uso illegittimo dello spazio stesso.
L'esempio di maggiore rilievo ed importanza, anche dal punto di vista dei risultati delle investigazioni, è costituito dal modo in cui si affronta la necessità di colpire i pedofili che usano Internet quale strumento non solo di contatto ma anche di commissione di reati nei confronti dei bambini e degli adolescenti.
Ebbene, abbiamo constatato - e ce lo insegnano le numerose inchieste che, fortunatamente, la magistratura e le forze dell'ordine, ne va dato atto, portano avanti con esiti positivi - come vi siano già gli strumenti per poter perseguire reati gravi, quali quelli collegati alla pedofilia commessi attraverso l'uso di Internet, mediante gli attuali mezzi ordinari di investigazione, di intervento e di repressione dell'uso improprio di questo importante spazio di comunicazione, che è in espansione e in crescita.
Il gruppo dei Verdi si domanda per quale motivo sia stata avvertita l'esigenza di andare ad equiparare in maniera forzata, dal punto di vista della necessità di controllo, l'uso di Internet alle telefonate e ai contatti telefonici. Non vi è né una ragione investigativa, né una ragione di carattere generale.
Vi è, a mio avviso, la tendenza autoritaria - che questo Governo e questa maggioranza hanno manifestato già più volte e in più settori - di avere la presunzione di poter costruire una rete di controllo e una rete disciplinare di autoritarismo moderno nei confronti dei nuovi spazi di comunicazione che l'innovazione tecnologica ci consegna; questa tendenza, attraverso una repressione preventiva, consente di creare un controllo particolare ed invasivo nei confronti dei comportamenti individuali e collettivi, anche quando non hanno niente a che vedere con la commissione o con la preparazione di reati.
Nel corso dei lavori in Commissione vi è stato, in realtà, un parziale accoglimento di questo ragionamento: credo si tratti di una questione rilevante che sta a cuore,
con livelli diversi di preoccupazione e di tono, non solo ai Verdi e all'opposizione ma a tutte le forze politiche e a tanti colleghi della maggioranza. In realtà, si è modificato il decreto-legge nella parte relativa ai contatti derivanti dalle comunicazioni via Internet, introducendo il concetto nuovo della corrispondenza telematica. Anche su quelle che, banalmente, definiamo la posta elettronica e la comunicazione via e-mail tra poste elettroniche che fanno capo a diversi soggetti, ci domandiamo se sia necessario - qui si sostanzia la critica forte che i Verdi avanzano a questa parte del decreto-legge - mantenere una sorta di equiparazione tra i contatti telefonici e quelli che avvengono tra le persone attraverso l'uso della posta telematica. Lo dico in maniera provocatoria ma credo che ciò abbia un fondamento: è come se tenessimo un registro aggiornato di tutta la corrispondenza cartacea che nel paese viene scambiata; è come se in ogni ufficio postale - oggi è questo il paragone corretto che dobbiamo fare - ci fosse l'elenco (e fosse tenuto a disposizione per un certo numero di mesi) di tutta la corrispondenza ordinaria che avviene tra le persone.
Oggi la forma moderna di comunicazione è la posta elettronica e noi vogliamo introdurre un controllo sulla stessa, fosse anche solo un controllo sui contatti - e, certamente, non sul contenuto - tra le diverse persone. Tuttavia, sappiamo che, attraverso l'informazione e i dati risultanti dai contatti di posta elettronica tra le diverse persone, possiamo risalire ad abitudini, a comportamenti abituali, ad orientamenti di carattere religioso, politico e sessuale. Cosa c'entra questa grande banca dati che si vuole creare con la necessità di colpire la commissione di reati ed individuare i responsabili di atti criminosi, realizzati attraverso o con il concorso di Internet? Noi Verdi avremmo preferito - questo era il senso di un nostro emendamento presentato in Commissione - che tutta la materia e ciò che riguardava la necessità di un controllo su Internet fossero stralciati da questo decreto-legge, proprio per la particolarità degli argomenti che anche in considerazione dei rilievi sollevati dal Garante della privacy -, non possono mai diventare oggetto di un'azione repressiva, da parte del Governo o del Parlamento, che non faccia un esame dei diversi valori in campo: da una parte, la tutela dei dati personali, della privacy, delle libertà individuali e collettive e, dall'altra, la lotta al terrorismo, la prevenzione dei reati e la necessità di individuare i responsabili di azioni criminali che si avvalgono anche dell'uso di Internet.
Ancora oggi noi riteniamo che lo stralcio integrale di questa materia sia la strada migliore per poter tornare ad affrontare in maniera seria, rigorosa ma rispettosa dei diritti la necessaria tutela di Internet e dei dati personali, introducendo eventualmente, dopo un attento esame, forme di controllo che non siano invasive dei principi e dei diritti fondamentali. Se la scelta, invece, è quella di mantenere, seppure in forma più attenuata, il passaggio dal controllo generico e generale di tutto ciò che avviene su Internet al controllo della semplice corrispondenza telematica, noi diciamo che è una scelta che non ci convince e che contrasteremo con emendamenti, perché la riteniamo pericolosa per i suoi effetti e per le sue conseguenze sulla tutela delle libertà e dei dati personali in questo settore.
Vi è poi un'altra riflessione riguardante i dati telefonici. Il nostro è un paese che spende molto - a volte anche a sproposito - sulle intercettazioni telefoniche e sulla capacità investigativa assegnata solo e unicamente a questo strumento di prevenzione e di repressione dei reati. Non è vi paese in Europa nel quale i contatti telefonici - non il contenuto, su cui sappiamo deve esservi espressamente un'autorizzazione dall'autorità giudiziaria - vengano conservati per un periodo di tempo così lungo e così ampio. Non vi è paese in Europa in cui sia previsto un lasso di tempo così ampio per tenere in una grande banca dati le informazioni telefoniche riguardanti la generalità dei cittadini, non i cittadini che vengono accusati di un determinato reato e su cui vi sono le indagini della magistratura, ma la generalità
dei cittadini! Durante una delle audizioni in Commissione giustizia ci è stato detto che vi sono 500 miliardi di dati che vengono conservati a vario titolo senza alcuna garanzia e che riguardano la vita di ognuno di noi!
Noi Verdi crediamo che anche su questo punto vada introdotta una riflessione su una limitazione temporale. Anche qui, parzialmente, la Commissione ha fatto una qualche riflessione positiva in questa direzione: tuttavia, riteniamo che sia ancora troppo poco. È eccessivo il tempo in cui questi dati vengono conservati e vengono tenuti nella disponibilità di interventi che non sempre sono leciti e che hanno a che fare con un esercizio legittimo della giustizia.
Per concludere, noi ci auguriamo che l'occasione di questa discussione - impropria in un decreto-legge sbagliato -, che andava fatta su un piano completamente diverso, rappresenti però un'occasione affinché il Parlamento prenda coscienza e conoscenza del fatto che parliamo della tutela dei dati personali, un tema che non a caso è stata inserito anche nella Convenzione di Nizza e nei lavori preparatori della nuova Costituzione europea: quindi, si tratta di una questione rilevantissima in questa epoca moderna di comunicazione telematica. Il Parlamento non può affrontarla come fosse una discussione di routine o peggio una discussione ingabbiata dentro le procedure tipiche della conversione in legge di un decreto-legge adottato dal Governo. Noi Verdi ci opporremo a questo decreto-legge se non verranno accolti alcuni degli emendamenti che vanno nella direzione che abbiamo indicato, con particolare riferimento a questa parte. Ci opporremo, con la convinzione che è necessario lanciare un messaggio di libertà, di capacità di tenere insieme interessi diversi, meritevoli tutti di una tutela da parte della legge nazionale.
Ci opporremo perché guardiamo con forte preoccupazione al rischio di uno Stato di polizia moderno, basato sulla creazione di grandi banche dati da utilizzare, a seconda dei momenti, più che per prevenire i reati, per controllare i comportamenti sociali, culturali, religiosi, sessuali, politici dei cittadini italiani. Su questo invitiamo il Governo, il Parlamento, l'opposizione - che ovviamente già in Commissione ha condotto una battaglia di civiltà -, ma anche i colleghi della maggioranza, a riflettere prima di approvare superficialmente e frettolosamente norme che incideranno fortemente sulla vita e sulla libertà di ognuno di noi (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Verdi-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritta a parlare l'onorevole Magnolfi. Ne ha facoltà.
BEATRICE MARIA MAGNOLFI. Signor Presidente, per prima cosa voglio riconoscere il valore della discussione che abbiamo svolto in Commissione giustizia (discussione, per la verità, già affrontata precedentemente in quest'aula, quando approvammo, all'unanimità, le mozioni Folena e Leone), anche se in quella sede abbiamo avuto pochissimo tempo.
Lo sottolineo per ribadire, ancora una volta, come ha già fatto il collega Cento, la contrarietà del nostro gruppo al ricorso massiccio, indiscriminato ed ingiustificato alla decretazione d'urgenza. In questo provvedimento si mettono insieme il tribunale delle acque, i giudici onorari, la questione delicatissima del trattamento dei dati personali e tutto ciò che essa sottende. Si mettono insieme argomenti completamente diversi, nel valore e nella qualità.
Il ricorso alla decretazione d'urgenza non si giustifica, a nostro parere: la straordinaria necessità ed urgenza può essere giustificata soltanto perché c'è l'abitudine di procedere in maniera sommaria ed emergenziale su questioni che meriterebbero di essere affrontate in modo più sistematico. Mi riferisco, in particolare, allo statuto dei giudici onorari, materia importantissima, sulla quale si continua ad operare con l'istituto della proroga anziché affrontare la questione nel suo complesso.
Il lavoro della Commissione, tuttavia, ha avvertito il limite di una discussione costretta entro ambiti temporali ben definiti e ristretti, quando invece vi era
l'esigenza di discutere senza scadenze di tempo sulle questioni sollevate dagli articoli 3, 4 e 5 del provvedimento in esame.
In questi articoli, infatti, si riscrive l'articolo 132 del codice per il trattamento dei dati personali, entrato in vigore il 1o gennaio 2004 dopo essere stato approvato con decreto legislativo nel giugno 2003. Si tratta, tra l'altro, di un codice che è frutto di un lavoro lungo ed attento da parte della commissione appositamente insediata dal Ministero della funzione pubblica e che, con il decreto-legge in esame, si è voluto modificare in maniera anche sostanziale, prima ancora di aver verificato l'efficacia della nuova normativa rispetto ad una materia così complessa e delicata.
Infatti, la questione che sta dietro al decreto-legge e ai citati articoli in particolare è di enorme importanza per ogni paese democratico, poiché investe la qualità stessa della democrazia. Noi sappiamo, infatti, che vi sono molti tipi di democrazia, ma quello che va fatto è un ragionamento di tipo qualitativo, che riguarda le garanzie fondamentali, quali sono quelle sottese a tali articoli. Mi riferisco al diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati sensibili, questioni che sono sancite - e il percorso non è stato breve - in tutti gli atti nazionali e internazionali, ed anche nella Costituzione.
Si tratta di una questione enorme, che sta a cuore soprattutto a chi, come noi, si batte, con coerenza per la modernizzazione del paese, nell'ottica degli obiettivi sanciti dal Consiglio europeo straordinario di Lisbona del 2000, e dunque è impegnato nella costruzione della società della conoscenza.
Pensiamo, tuttavia, che si debba dedicare altrettanta energia a prevenire il rischio che la società della conoscenza possa assumere i tratti di una società della sorveglianza o del controllo dei cittadini. Si tratta di questioni che attengono alla libertà e che del resto, come è stato già ricordato, erano già comprese nel testo della mozione presentata dal collega Folena, sottoscritta da numerosi deputati e approvata dall'Assemblea quasi all'unanimità, contenente indirizzi che si sono rivelati preziosi anche nella discussione svoltasi presso la Commissione giustizia.
I Democratici di sinistra hanno creduto (ma anche altri colleghi, appartenenti alla maggioranza, hanno ritenuto fondate tali osservazioni) che fosse importante inquadrare tale questione nel quadro di un bilanciamento tra le esigenze di tutela dei diritti di libertà, da una parte, e quelle relative alla sicurezza, dall'altra. Ci troviamo, infatti, in una fase difficile, perché vi è l'esigenza di combattere il terrorismo e la criminalità organizzata. Occorre, dunque, mettere a disposizione delle indagini gli strumenti necessari, ma ciò va perseguito nell'ambito di due principi ritenuti fondamentali: il principio di efficacia e quello di proporzionalità.
Abbiamo richiesto, in tal senso, lo svolgimento di alcune audizioni informali, che sono state molto interessanti. Sono stati auditi il Garante per la protezione dei dati personali, il professor Stefano Rodotà, ed il Procuratore nazionale antimafia, Pier Luigi Vigna, i quali ci hanno illustrato, anche sulla base della loro importante esperienza, la rilevanza delle questioni che stiamo affrontando.
Grazie a tale dibattito, che giudico serio (lo affermo perché ritengo che ciò non accada sempre nelle Commissioni, ma questa volta reputo giusto esprimere un tale giudizio), il testo del decreto-legge ha subito modifiche piuttosto importanti per quanto concerne sia la durata della conservazione dei dati, sia la definizione dei dati da conservare. Il testo originario del provvedimento, infatti, parlava molto genericamente di «traffico», senza specificare a quale tipo di traffico si facesse riferimento. È stato limitato e circoscritto, in tal modo, un possibile sbilanciamento, proprio alla luce del principio di proporzionalità delle esigenze della sicurezza rispetto a quelle relative alla tutela delle libertà, riducendo da cinque a quattro anni la durata della conservazione dei dati telefonici e specificando che si tratta di mantenere e conservare non i dati relativi
all'intero traffico Internet, ma solamente quelli attinenti alla corrispondenza in via telematica.
Vorrei affermare da subito, con grande pacatezza, che su questo aspetto non siamo d'accordo, e che rimane un'importante punto di differenziazione rispetto al testo giunto all'Assemblea, sul quale ci batteremo, attraverso le nostre proposte emendative, nel seguito della discussione in questa sede. Non siamo d'accordo su tale aspetto, perché il ragionamento si inquadra in un contesto - che ho già illustrato - caratterizzato dalla particolare fase storica in cui viviamo e dal rischio di intensificazione degli strumenti di controllo, di identificazione e di sorveglianza sui cittadini, sui loro dati sensibili e sul loro stesso corpo.
Il professor Rodotà ha scritto che il corpo umano sta diventando una password: l'iride, le impronte digitali, un pezzo della nostra identità fisica, sembrano non avere più valore, non avere più diritto ad essere tutelati, in una fase in cui le contraddizioni si moltiplicano. E pensare che, a livello europeo, già da molto tempo si è aperto un dibattito concernente la brevettabilità del software o, addirittura, di ogni singola idea, di ogni singolo pacchetto software! Da una parte, c'è un'attenzione quasi ossessiva per la tutela della proprietà intellettuale; dall'altra, si registra un'invasività molto forte rispetto a beni di ben altra rilevanza, quali la stessa identità personale dei cittadini.
Venendo al testo del provvedimento e, più direttamente, alla questione sulla quale non siamo d'accordo, cosa significa conservare la corrispondenza in via telematica (ovvero quella che chiamiamo, più semplicemente, posta elettronica), sia pure per un lasso di tempo minore rispetto a quello originariamente previsto (siamo passati da cinque anni a due)?
Noi pensiamo, intanto, che vi sia un discrimine sottile tra l'accesso ai dati di traffico, ai collegamenti, e l'accesso ai contenuti. L'abbiamo detto anche in Commissione, ma vogliamo ripeterlo in questa sede perché si tratta di un punto fondamentale: Internet è diverso dalla comunicazione attraverso il telefono. Internet è un grande spazio di libertà. La navigazione in Internet è diventata un modo per esercitare quegli stessi diritti che, prima, denominavamo diritti di espressione delle convinzioni religiose, di manifestazione del pensiero e persino di associazione. In rete, tali diritti acquistano una connotazione diversa, ma si tratta pur sempre degli stessi, sacrosanti diritti, i quali vanno tutelati anche in questo nuovo spazio che la tecnologia offre ai cittadini.
Pensiamo che invadere lo spazio di Internet con strumenti di controllo che rischiano di non essere proporzionati all'obiettivo della sicurezza (che pure riteniamo importante), sia pure nel limitato campo della posta elettronica, rappresenti un passo estremamente rischioso. Vorremmo avere più tempo per discuterne e vorremmo anche dare il nostro contributo. Crediamo, altresì, che un contributo importante possa venire anche da chi, in questi anni, ha svolto un ruolo ed ha maturato un'esperienza significativa in tale campo: il Garante per la protezione dei dati personali, il quale, peraltro, si è mostrato disponibile a collaborare con noi.
Riteniamo che la disposizione in questione vada cancellata dal testo che l'Assemblea si accinge ad approvare - è questa la condizione per avere il nostro consenso - perché temiamo che l'intervento relativo alla corrispondenza in via telematica possa preludere all'invasione dello spazio di Internet.
Ho parlato del principio di proporzionalità, ma c'è anche il principio di efficacia. Noi riteniamo che la grande criminalità ed il terrorismo internazionale siano in possesso, purtroppo, di sistemi assai sofisticati, che consentono di aggirare anche questo tipo di controlli e di strumenti.
Dunque, sorvegliare tutti i cittadini in modo indiscriminato e preventivo, senza colpire chi realmente attenta alla sicurezza degli stessi, costituirebbe una beffa ed una violazione inutile dei diritti sacrosanti di libertà.
Per quanto riguarda il principio di efficacia, abbiamo anche il timore che tutto ciò si risolva semplicemente in un
aggiramento delle disposizioni di legge. Vi sono i paradisi fiscali; non potranno nascere, in tal modo, i paradisi digitali? Sarà sufficiente abbonarsi ad un provider straniero per aggirare le disposizioni di un testo che, nell'ambito dei paesi europei, rappresenta un'eccezione. Il Garante ha ricordato (tutte le audizioni lo hanno confermato) che nessun paese prevede la conservazione, per un tempo tanto lungo, di così tanti dati. L'unico paese che ha legiferato in questo senso ha compiuto una scelta diversa, delimitando il tetto minimo. Mi riferisco al Belgio, che ha stabilito la conservazione dei dati per un periodo minimo di un anno, senza definire il tetto massimo.
Crediamo vi possa essere un'assoluta inadeguatezza ed inefficacia dietro una legislazione che vede l'Italia isolata rispetto alle normative vigenti in altri paesi europei, soprattutto se si vogliono combattere fenomeni come quelli della criminalità internazionale e del terrorismo internazionale, che hanno una valenza ben più ampia rispetto a quelli circoscritti ad un singolo paese.
Non mi soffermo sugli aspetti economici, che pure vi sono. Il nostro paese, con grande ritardo, si sta avviando sulla strada dello sviluppo digitale e della società della conoscenza. Di recente, vi è stata la privatizzazione del gestore. Siamo di fronte ad un mercato, anche molto vivace ed interessante, ma costituito da soggetti di piccole dimensioni dal punto di vista economico. La tenuta di questa massa di dati, che in ogni caso non sarà estesa a tutto il traffico Internet ma limitata alla posta elettronica, potrebbe rivelarsi, dal punto di vista economico, un ostacolo allo sviluppo dell'economia nel nostro paese. Un ostacolo insormontabile soprattutto per i piccoli gestori, che non hanno la forza di approntare una tecnologia così costosa.
Per quanto riguarda gli abusi, ricordo che uno degli aspetti su cui il Garante della privacy si è soffermato in modo particolare in sede di audizione in Commissione è il seguente: più dati di traffico per più tempo può voler dire più abusi. Il nostro paese non ha ancora approntato un sistema efficace di controlli e di deterrenza rispetto ai possibili abusi. Penso alla vendita di questa mole di dati; essa potrebbe essere molto appetibile per il mondo del marketing, degli affari e del commercio, che già invade, attraverso il fenomeno dello spamming, le nostre caselle di posta elettronica e, quindi, il nostro diritto alla privacy e alla tutela dei dati personali. Crediamo che un principio di grande cautela vada esercitato in questa materia.
Riteniamo di partecipare a questa discussione con grande interesse, ma anche con la necessaria fermezza su questo punto: le disposizioni relative alla corrispondenza in via telematica vanno espunte dal testo, perché necessitano, come si conviene a tutte le questioni relative ad Internet che fin qui ho cercato di trattare, di un maggiore approfondimento, di una maggiore attenzione al modo in cui tenere insieme il diritto alla sicurezza e l'importantissimo diritto alla tutela dei dati personali, in una parola, alla libertà.
Questa sarà la nostra linea nel corso del dibattito in Assemblea. Ci batteremo sui nostri emendamenti, perché riteniamo che questo testo, per quanto modificato in Commissione, sia ancora migliorabile.
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Ruta. Ne ha facoltà.
ROBERTO RUTA. Signor Presidente, soltanto alcune annotazioni su un testo che, come già è stato detto, contiene un po' di tutto. Contiene norme diverse che non sono assolutamente omogenee tra di loro e che, oltre tutto, sono collocate all'interno di un decreto-legge.
Non voglio essere monotono, ma devo sottolineare ancora una volta che il Governo utilizza lo strumento della decretazione d'urgenza per introdurre disposizioni fortemente eterogenee, che non sembrano rivestire carattere di urgenza. Sono, infatti, norme di natura ordinamentale sia quelle dell'articolo 1, in materia di composizione del tribunale delle acque pubbliche, sia quelle dell'articolo 2, concernenti la proroga degli incarichi dei giudici
onorari, beni che non sembrano giustificare un intervento di tipo legislativo, ma, semmai, potrebbero essere oggetto di normazione secondaria.
Non v'è dubbio che questo decreto-legge interviene in talune materie perché vi era la necessità di farlo. La disposizione che proroga l'incarico dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari, prossimi alla scadenza, affronta un problema che esiste oggettivamente e che andava urgentemente risolto, ma lo fa in modo parziale, perché vi era la necessità di una riforma organica in tema di magistrati onorari, loro incarichi e loro funzioni. C'è un altro anno di tempo; speriamo che il Governo non lo utilizzi interamente per disciplinare questa parte del nostro ordinamento.
La questione che necessita di maggiore attenzione è quella dell'estensione della conservazione dei dati personali anche ai dati relativi ad Internet. L'articolo 3, così come originariamente proposto dal Governo, prevedeva l'estensione della conservazione dei dati personali anche ai dati relativi ad Internet mediante l'abrogazione del termine «telefonico», lasciando ampia e generica la dizione «traffico»; l'allungamento del termine massimo di conservazione dei dati per un periodo ulteriore di 30 mesi rispetto a quello già esistente (sempre di 30 mesi), nei casi in cui dovessero essere perseguiti - così recitava l'articolo 3 - delitti in danno di sistemi informatici o telematici e quelli di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale, ossia in considerazione di indagini che avessero ad oggetto gravi fenomeni delittuosi, tra cui la criminalità mafiosa ed il terrorismo.
Inoltre, l'articolo 3 prevedeva la conservazione dei dati presso il fornitore per il periodo ordinario di 30 mesi, termine suscettibile di proroga di ulteriori 30 mesi in presenza di indagini relative a reati di particolare gravità, nonché l'acquisizione dei dati presso il fornitore disposta d'ufficio dall'autorità giudiziaria o su istanza del difensore dell'imputato, dell'indagato o delle altre parti private. Lo stesso articolo prevedeva, poi, la possibilità per il pubblico ministero e il difensore dell'imputato, una volta decorso il primo termine di 30 mesi, di richiedere l'autorizzazione ad acquisire dati al giudice, il quale decideva con decreto motivato. Prevedeva, infine, una serie di principi di cui tenere conto nel trattamento dei dati personali, a garanzia dell'interessato, e stabiliva che le modalità di trattamento dei dati dovessero essere fissate con decreto ministeriale, sulla base dei principi indicati nello stesso articolo 3, di concerto con gli altri ministri e su parere del Garante.
Le modifiche apportate in Commissione sono state anche significative, ma il primo dato da considerare è che comunque la proposta del Governo non andava assolutamente bene: è una proposta negativa, che presta il fianco ad una serie di eccezioni e questioni che sono state evidenziate in Commissione non soltanto dall'intera opposizione ma anche da figure istituzionali, come il Garante per la protezione dei dati personali.
Anche nelle altre audizioni svolte in Commissione, come quella del Procuratore nazionale antimafia, sono emerse alcune esigenze ed è venuto in luce, complessivamente, che questa non è una materia ordinaria, non è una materia qualunque, ma è materia di straordinario interesse, che riguarda il futuro e di cui - ne sono convinto - tanti cittadini non hanno alcuna consapevolezza.
ROBERTO RUTA. Vi è l'idea che esista la possibilità di conservare tutto ciò che ormai rientra in abitudini abbastanza diffuse, nei gesti quotidiani, quelli che normalmente le persone compiono con l'idea di non essere visti, né ripresi. Ciò non perché tali gesti debbano essere compiuti di nascosto, ma perché rientrano nella sfera delle attività proprie della persona, che la Costituzione vuole preservate dall'altrui conoscenza e, magari, anche da un uso non garantito, non chiarito e non definito.
Certamente, si pone una questione di interesse investigativo, come ha rilevato lo stesso procuratore antimafia, legato all'esigenza che questo profilo venga garantito con continuità per alcune attività che sono state e che continuano ad essere svolte. Dall'altra parte, va considerata la tutela di libertà importanti, quali quelle di comunicazione, di associazione, di libera manifestazione del pensiero, di confronto.
Come non riconoscere che oggi questi strumenti telematici rappresentano un modo di comunicare incisivo, molto libero ed anche un modo di confrontarsi con le persone più diverse, di associarsi e anche di manifestare? In qualche modo, quelle nelle quali ci si ritrova attraverso i nuovi mezzi di comunicazione telematici sono piazze virtuali.
Si tratta di un nuovo strumento di libertà e, come tutti gli strumenti di libertà, deve conoscere un limite, deve avere un controllo, ma non tollera invasioni, proprio perché la tutela di quegli articoli della nostra Costituzione funziona qualunque sia lo strumento utilizzato. Si tutelano, infatti, quei diritti ovunque essi si svolgano ed ovunque si esplichi la loro efficacia.
Allora, è normale che vi sia stata un'ampia riflessione in Commissione. Anzi, vorrei definirla profonda e non ampia: si ricorre infatti allo strumento della decretazione d'urgenza su una materia che non riguarda i prossimi mesi o la gestione di qualche giornata, trattandosi di un provvedimento che potrebbe avere efficacia per anni e che, in qualche misura, negozia uno spazio di libertà di questa società che nel futuro sarà importante e significativo.
Così come significativo era, ed è ancora oggi, lo spazio riservato ai cittadini attraverso la semplice comunicazione, quella fatta attraverso la scrittura e l'invio di una lettera dai contenuti propri ed esattamente riservati, che attengono alla persona e alla sfera individuale. La registrazione di una massa incredibile di dati - una cifra che negli anni diviene astronomica e che non è raccontabile - è ferma lì. Certo, ci sono le esigenze investigative: tuttavia, questa massa di dati, è stato ben detto, oltre che ad essere utilizzata per finalità commerciali, e questo preoccupa fino ad un certo punto, investe il fatto che ogni democrazia è fondata sulla bontà delle regole, non tanto su quella delle persone. La bontà delle regola vuole che se vi è un «accantonamento» di informazioni che le persone offrono involontariamente e queste vengono raccolte, occorre avere certezza sull'uso di quelle informazioni, nel senso di un uso non lesivo dei diritti costituzionalmente garantiti in una società che cerca di compiere passi in avanti nel senso della civiltà; non, dunque, avendo come meta l'anarchia, bensì una società di uomini responsabili e, per questo, sempre più liberi.
Rispetto a questi dati, credo che occorra una riflessione, che il Governo avrebbe dovuto svolgere già nell'adottare questo decreto-legge e che invece non ha compiuto, perché in campo vi è una questione delicata, che riguarda il nostro futuro e le nostre libertà individuali. Su questo tema deve essere avviato un ragionamento non di parte, ma un ragionamento che abbia all'orizzonte la libertà, al di là degli slogan e delle cose dette, che allarmano certamente nell'immediato. Penso al discorso del Presidente del Consiglio dei ministri, che rimane tale anche quando si reca alle convention di Forza Italia o quando festeggia i compleanni, ai discorsi del ministro di giustizia, quando va in piazza, come qualche giorno fa, e dice cose che allarmano e che raccontano di un'emergenza quotidiana sul fronte complessivo dei rapporti istituzionali e delle modalità con le quali deve essere gestita la materia giustizia nei rapporti fra poteri dello Stato.
Occorre un approfondito dialogo su questi aspetti, che sembrano marginali perché trattati dal Governo in un decreto-legge sul tribunale delle acque, che ha un'autonoma importanza, ma che rappresentano un foglio sottile, il velo che esiste tra lo Stato e la libertà individuale; un velo che, perchè non venga infranto, necessita di una riflessione svolta da chi guarda negli anni a venire, nei prossimi decenni, con l'idea fissa che esiste un limite alla
libertà dello Stato nei riguardi dei cittadini. Questo Stato si fonda sulle regole della convivenza, che raccontano i progressi - ed è questo il modo di giudicare uno Stato - in termini di civiltà e libertà.
Non dobbiamo abbassare mai la guardia, come Parlamento, verso il raggiungimento di un grado superiore di libertà. Infatti, non avendo ancora regole certe e controlli forti sul modo di utilizzo di quei dati, il rischio che si corre è più grande di qualsiasi azione investigativa che potrebbe essere compromessa. Il rischio è quello della libertà e su tale tema non bisogna abbassare mai la guardia, oggi più di ieri.
In conclusione, il testo del provvedimento in esame è sicuramente meno allarmante di quello proposto dal Governo perché in Commissione sono stati recepiti alcuni emendamenti, risultato degli interrogativi posti e delle considerazioni svolte dal Garante della privacy. Quello al nostro esame è un testo che dà maggiore tranquillità o, comunque, preoccupa meno. Tuttavia, resta un tema più generale e più ampio di cui il nostro Parlamento si dovrà occupare. Se il decreto-legge in esame verrà convertito senza le ulteriori modifiche, che sembrano oggettivamente necessarie, andrà posto con immediatezza il tema del confronto. Dovrà essere un confronto molto più approfondito perché siano individuati sistemi di controllo molto più efficaci, certi e forti.
In gioco vi è una parte importante della libertà degli individui. Siamo chiamati a dare il nostro contributo per negoziare il futuro che abbiamo davanti in maniera più convinta e coerente con il desiderio, che credo animi tutti indistintamente, di libertà (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).
PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Folena. Ne ha facoltà.
PIETRO FOLENA. Signor Presidente, vorrei aggiungere alcune considerazioni a quelle svolte con efficacia, poco fa, dall'onorevole Magnolfi a nome del nostro gruppo, ed anche a quelle svolte dall'onorevole Ruta e dall'onorevole Cento. Le mie considerazioni muovono, innanzitutto, dalle mozioni che il 14 gennaio scorso l'Assemblea ha approvato all'unanimità. In tale occasione sono state approvate due mozioni: una a prima firma mia e l'altra a prima firma dell'onorevole Leone.
Nella prima parte del dispositivo della mia mozione si impegna il Governo ad adottare un'iniziativa volta a favorire una riforma della disciplina vigente che miri a rafforzare la tutela della privacy sulla rete Internet e che rimuova tutte le norme potenzialmente lesive dei diritti di riservatezza previsti dalle leggi nazionali e dalla normativa europea in materia, nonché dall'articolo 15 della Costituzione. Tale formulazione è esplicita e non poteva esserlo di più perché era già previsto l'esame da parte dell'Assemblea del decreto-legge n. 354 del 2003.
Ho avuto modo di apprezzare la convergenza che da culture politiche diverse e da posizioni politiche tante volte contrapposte sui temi della giustizia, dei diritti e della libertà si è verificata attorno al recepimento di alcune osservazioni. Mi riferisco, innanzitutto, alla relazione annuale del 2002 sullo stato di attuazione della legge n. 675 del 1996 in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali ed alle osservazioni che il Garante della privacy aveva fatto il 24 dicembre di quello stesso anno, e con lui anche molti di noi, a proposito del decreto liberticida con il quale si voleva imporre la conservazione per cinque anni dell'intero traffico on line.
Credo che quel dibattito sia stato utile, per il lavoro che è stato compiuto dai colleghi della Commissione giustizia con il concorso anche dei colleghi della Commissione affari costituzionali. Vorrei cogliere l'occasione per esprimere davvero parole di apprezzamento per i colleghi dell'opposizione ed anche per quelli della maggioranza, i quali hanno inteso recepire - o perlomeno avviarsi verso una linea di recepimento - le osservazioni avanzate lo scorso 14 gennaio nelle mozioni presentate e condivise all'unanimità dal Parlamento.
Le modifiche sono state di tre tipi. La prima ha riguardato il traffico telefonico. Non dimentichiamoci, infatti, che anche questo è un problema serio nel nostro ordinamento, perché le comunicazioni telefoniche, oggi, nelle abitudini quotidiane e collettive dell'intera società, si sono moltiplicate in un modo assolutamente esponenziale. La conservazione per cinque anni di tutti i materiali poneva dei problemi molto delicati, che, se combinati con quelli relativi alla possibile localizzazione del titolare dell'utenza di telefonia mobile e con quelle relativi ad un'altra serie di controlli, davvero rischiavano di disegnare quello scenario di controllo totale, di Grande Fratello, che è stato paventato. Ritengo sia stato importante avviarsi lungo una linea di riduzione, di parziale recepimento di molte delle osservazioni che venivano dal Parlamento e dal Garante della privacy, fissando a 24 mesi rinnovabili la conservazione dei dati sul traffico telefonico. Siamo, quindi, di fronte ad una parziale riduzione di quella larga espansione che allora era stata prevista.
In secondo luogo, in un dibattito che per la verità si è svolto in un modo un po' contraddittorio in Commissione giustizia, si è inteso in un primo momento raccogliere l'osservazione che veniva dall'opposizione, circa la necessità di escludere tutto il traffico on line; poi, per iniziativa del presidente della Commissione giustizia, è stato reinserito il riferimento alla posta elettronica. Anche se apprezzo il fatto che venga esclusa un'altra parte importantissima del traffico on line, ritengo tuttavia che, alla fine, la lesione del principio di libertà e di segretezza della corrispondenza e della comunicazione, che è un principio costituzionalmente garantito, avvenga proprio con la norma che autorizza la conservazione del traffico di posta elettronica.
La terza modifica è stata quella di impedire, per questo tipo di traffico, la proroga.
Pertanto, abbiamo una curiosa normativa: da un lato, essa riduce quell'espansione eccessiva del controllo sul traffico telefonico, che prima era prevista; dall'altro, inserisce, a differenza del testo precedente, solo una parte del traffico on line, e cioè la posta elettronica, e per tale tipo di comunicazione riduce il periodo di conservazione dei dati a soli 24 mesi, senza proroga. Quindi, anche se apprezzo il fatto che 24 mesi sono meglio di 48, tuttavia occorre fare attenzione, colleghi, perché nel momento in cui riconosciamo che non è prorogabile questa conservazione del traffico Internet di posta elettronica, in qualche modo riconosciamo che siamo di fronte ad un «bene» che va tutelato in una forma più attenta, più speciale e più significativa, di quanto non vada tutelato il «bene» del traffico telefonico.
Ragioniamo, allora, su questo bene. L'onorevole Magnolfi ha testé svolto alcune considerazioni concrete che non dovrebbero essere ignorate dal Parlamento. Tante volte legiferiamo ignorando la concretezza delle decisioni che assumiamo.
Esistono vari ordini di problemi, chiaramente esplicitati nel corso delle audizioni svoltesi la settimana scorsa in Commissione, che vale la pena di riprendere in questa discussione. Vi è, in primo luogo, un enorme problema che attiene alle modalità tecniche: non sappiamo ancora attraverso quali modalità tecniche si garantirà la conservazione dei dati. In secondo luogo, si avverte una grandissima problematica sotto il profilo dei costi della conservazione: ci si domanda, infatti, sulle spalle di chi graveranno i costi della stessa. Siamo di fronte - è stato affermato dall'onorevole Cento e ribadito poco fa dall'onorevole Ruta - ad una quantità di traffico di dimensioni gigantesche.
Rischiamo, soprattutto, di compiere inconsapevolmente una scelta che dà un colpo ai provider italiani ed aiuta quelli stranieri, permettendo, come affermato dall'onorevole Magnolfi, la costruzione o la definizione di paradisi o, comunque, di luoghi di traffico on line, al di fuori del controllo della legislazione italiana. Oggi le aziende italiane, anche nel campo delle telecomunicazioni, non hanno certamente bisogno di perdere altre decine o centinaia
di migliaia di clienti solo per la fretta di convertire un decreto-legge entro il 27 febbraio!
Tutto ciò, come anche la contraddizione che ho rilevato nel differente trattamento previsto nell'attuale formulazione del testo, modificato dalla Commissione, tra il traffico telefonico e quello di posta elettronica (il primo è prorogabile, mentre il secondo non lo è), ci fa interrogare su cosa sia, in realtà, Internet e su come si possa definirlo nell'ambito della legislazione ed in rapporto alla Costituzione.
Si tratta di un tema rilevante: certamente non possiamo caricare sulle spalle, già molto robuste, colte e giuridicamente davvero straordinarie, del costituente italiano la novità, così straordinaria, di una rivoluzione digitale che ha visto crescere questo spazio di comunicazione come nessuno, più di cinquanta anni fa, poteva immaginare. Pensiamo a cosa rappresenta Internet nel campo del commercio, della pubblica amministrazione, della comunicazione, della libertà di associazione, della comunicazione delle idee, della corrispondenza, e via dicendo. Al riguardo, intervengono molti articoli della Costituzione repubblicana. Lo stesso legislatore viene invitato a pensare, in modo più compiuto, a come ricondurre o riportare entro gli alvei costituzionale, normativo, legislativo, anche di natura ordinaria, quest'enorme novità che, sicuramente, ha bisogno di una regolamentazione, prima di tutto su scala globale, internazionale, e poi su quella nazionale.
Per ciò che riguarda la posta elettronica, l'articolo 15 della Costituzione non lascia equivoci: la libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La libertà e la segretezza della corrispondenza sono definizioni di principi che non riguardano soltanto il contenuto, ma anche il destinatario.
La violazione della libertà e della segretezza della corrispondenza avviene anche attraverso un sistema che permette, in un modo compiuto, di controllare tutti gli indirizzi a cui la corrispondenza viene inviata. Quando, pertanto, si parla di posta elettronica, non ci si riferisce al traffico telefonico sotto altro nome; altro conto è l'aspetto industriale, riferendomi con tale espressione alle aziende telefoniche che gestiscono una parte importante di questo servizio (sarebbe come se le industrie telefoniche, un domani, comprassero le poste italiane o aziende private di recapiti; le grandi aziende di comunicazione hanno interessi diversificati).
Pensate se il Governo, un domani, emanasse un decreto che stabilisce che le Poste italiane devono registrare gli indirizzi di tutta la corrispondenza per ragioni investigative. O se, un domani, stabilissimo con decreto che, attraverso un chip applicato su tutte le automobili - oggi la tecnologia digitale lo permette: stiamo guardando le immagini dei crateri esistenti su Marte -, si debba controllare dove si dirigono. La mafia sicuramente porta una parte del suo potenziale comunicativo attraverso l'uso di quel principio costituzionale, tutelato dall'articolo 16, che è la libertà di circolazione.
Questi esempi possono apparire dei paradossi, ma lo sono fino ad un certo punto. Infatti, dobbiamo essere coscienti che esiste un problema di grandissimo rilievo, che ci porta a sottolineare con grande forza - tutta l'opposizione lo ha fatto attraverso la presentazione degli emendamenti -, avendo fatto un primo passo importante in direzione di una diversificazione, la necessità di espungere la materia della posta elettronica dal decreto in esame, avviando un vero tavolo di discussione sul tema.
Noi della sinistra veniamo accusati di essere statalisti, di voler mettere lacci e lacciuoli, di essere giustizialisti, ma figuratevi se possiamo essere insensibili a questo tema! So bene che la mafia e la grande criminalità sono sofisticate. Quando, 15 giorni fa, in sede di discussione delle mozioni sulla protezione dei dati personali, ho affermato che la mafia non usa la posta elettronica, non mi riferivo al fatto che essa non utilizza le nuove tecnologie, ma al fatto che sicuramente nessun investigatore troverà Totò Riina che, attraverso la posta elettronica,
scrive a Bernardo Provenzano! Vi sono sistemi molto più sofisticati e, come tali, in grado di aggirare le nostre forme di controllo; sistemi che richiedono tecniche investigative particolari.
Tuttavia, al di là della decisiva questione della lotta al terrorismo e alla mafia e della regolamentazione del traffico Internet anche in rapporto al tema generale della sicurezza, ritengo che la questione di fondo sia quella della regolamentazione e della definizione di principi e norme che possano superare l'attuale condizione di anarchia e di minaccia alla libertà personale.
Occorre evidenziare che, nella vicenda relativa al decreto-legge in esame, è successo qualcosa di importante. Sono tornato due giorni fa da Bombay dove, insieme ad altre colleghe e colleghi, ho partecipato al Forum sociale mondiale, nel corso del quale si è discusso molto anche di questi temi. Dunque, senza alcuna retorica, vorrei sottolineare che, contro questa formulazione, ha preso corpo quello che definirei il «popolo della rete». Si tratta di decine di migliaia di persone che, consapevoli di ciò che potrebbe succedere, hanno cominciato ad usare la soggettività di questa nuova forma di comunicazione per fare pressione anche su noi parlamentari e sul Governo.
A questo punto, ritengo vi sia la necessità di avviare un confronto molto ampio, se volete anche di natura virtuale, con queste nuove domande di soggettività sapendo che, quando parliamo di norme che si occupano dell'intero mondo Internet, ci riferiamo non solo ai possibili abusi dello Stato - che, ad esempio, attraverso il decreto-legge in esame, intende controllare per 5 anni l'intero traffico on line -, ma anche degli abusi del privato. Infatti, lo spamming non è altro che una forma pesantissima di abuso della libertà della persona da parte di alcuni privati, come lo è anche la pornopedofilia, sia pure in maniera diversa.
Credo che vi siano dei beni e dei valori che dobbiamo riuscire a tutelare trovando il giusto equilibrio tra esigenze diverse; ma, per fare questo, occorre uno spirito differente. Non, quindi, l'utilizzo di un decreto-legge che modifica e stravolge le abitudini, ma un serio confronto sul modo in cui riuscire a regolamentare diversamente e nuovamente tutti questi temi legati al mondo di Internet e alle grandi questioni della libertà. Se da un lato il procuratore Vigna solleva problemi reali e giusti sulla questione della sicurezza, dall'altro noi dobbiamo iniziare a pensare ad uno statuto dei diritti della persona nella rete, cioè ad una normativa che possa regolamentare e garantire di più la grande opportunità di libertà, di cultura, di apprendimento e di conoscenza che oggi c'è nella rete, e che rappresenta l'altra faccia, quella positiva, largamente prevalente rispetto a tutti i rischi esistenti. Pertanto, la questione é come riuscire a trovare un punto di equilibrio capace di valorizzare fino in fondo tutte queste grandi opportunità.
Insisto, pertanto, affinché il Governo si muova, anche in sede internazionale come previsto dalle mozioni approvate il 15 gennaio scorso, per promuovere tutte le convenzioni e gli accordi internazionali al fine di giungere ad una legislazione comune, ad un'armonizzazione legislativa a livello europeo. E questa è una delle ragioni che ci inducono ad affermare la necessità di stralciare la parte relativa ad Internet da questo decreto-legge, e di lavorare perché si proceda, in un mondo tormentato dal terrorismo e con crescenti problemi di sicurezza, senza far venir mai meno quei grandi principi di libertà della persona che sono a fondamento delle democrazie; quei grandi principi dell'habeas corpus che, purtroppo, in nome della lotta al terrorismo, recentemente anche nella legislazione americana hanno subito qualche duro colpo. Non vorremmo che, dopo tanta retorica sulla società della conoscenza, ci trovassimo in un sistema in cui c'è qualcuno che ha un'eccessiva conoscenza della società (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo e della Margherita, DL-l'Ulivo).
PRESIDENTE. Non vi sono altri iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.
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