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PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazione di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.
GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sul provvedimento in esame, che riteniamo sostanzialmente migliorato rispetto al testo trasmessoci dal Senato. Avremmo preferito ulteriori modifiche che, per le ragioni espresse in Commissione e in aula, non è stato possibile introdurre.
GIAMPIERO D'ALIA. Ringraziamo affettuosamente il relatore per il lavoro svolto con grande abnegazione unitamente ai colleghi dell'opposizione.
Riteniamo si sia fatto un passo avanti e, sotto questo profilo, giudichiamo positivamente il provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro).
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.
GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, riteniamo che questo provvedimento tenda a porre sullo stesso piano la pubblica amministrazione e il cittadino. Tuttavia, nonostante le modifiche apportate sia in Commissione sia in aula, a nostro avviso vi è il rischio che questo preteso rapporto paritario diventi invece uno strumento che vanifica l'efficacia dell'azione amministrativa.
La pubblica amministrazione perde alcune certezze a causa del coinvolgimento in alcuni atti del privato, che diventa coattore. Ciò non può dunque risolversi in un appesantimento del contenzioso, che cede alla moda di privatizzare ad ogni costo.
Certamente, nel corso dei lavori, sono state apportate alcune modifiche. Diversamente da quanto ora previsto, infatti, prima la pubblica amministrazione doveva agire secondo le norme di diritto privato. Inoltre, si è cercato di trovare una soluzione per quanto riguarda la comunicazione di provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei privati, laddove non viene accertata la ricezione dell'atto amministrativo: si procede con forme di pubblicità atte a raggiungere tutti gli interessati.
È evidente che non vogliamo sottovalutare tali sforzi, profusi in particolare dal relatore e dalla Commissione nel suo complesso. Tuttavia, vi sono altre previsioni che non sono state per nulla modificate. Mi riferisco, ad esempio, allo stravolgimento dell'istituto della Conferenza dei servizi e allo sbilanciamento della legislazione a favore dei privati, nonostante l'accoglimento di alcune proposte emendative che non hanno modificato nella sostanza la portata del disegno di legge in esame.
La previsione che la Conferenza dei servizi possa essere indetta dal proponente anche nei casi in cui sia intervenuto il diniego o il dissenso di una o più amministrazioni comporta, a nostro avviso, l'impossibilità per le pubbliche amministrazioni di negare a priori e da subito la loro autorizzazione ad un progetto. Questa previsione, che già presenta dubbi con riferimento a qualsiasi amministrazione partecipante
a pieno diritto alla Conferenza dei servizi, sembra ancora più inaccettabile quando debba applicarsi alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistica, dei beni culturali e della salute dei cittadini. È importante tener conto che, nei casi in cui entri in gioco la tutela dei beni culturali, paesaggistici ed ambientali, le amministrazioni competenti dovrebbero essere titolari del più ampio potere di veto, da esercitare direttamente nell'ambito della stessa Conferenza.
Allo stesso modo, il nostro giudizio è negativo in ordine alla possibilità che, in caso di affidamento in concessione di lavori pubblici, la Conferenza dei servizi possa essere convocata non soltanto dall'amministrazione concedente, ma anche dal concessionario.
La norma offre ad un concessionario privato il potere di indire una procedura straordinaria ed accelerata di approvazione di opere pubbliche, anche di eccezionali dimensioni, creando, di fatto, una forzatura della volontà delle amministrazioni preposte alle valutazioni e ai controlli. Inoltre, con questa disposizione si affidano ai privati funzioni amministrative ed autorizzative che spettano di diritto all'autorità pubblica. Avremo così un'intollerabile commistione tra interessi pubblici e privati e uno stravolgimento dell'istituto della Conferenza dei servizi in fase decisoria e, quindi, anche in fase autorizzativa. Appare evidente come sia inconcepibile la presenza del privato, anche se concessionario, in una Conferenza di servizi decisoria in cui si realizzano intese, concerti, concessioni ed eventuali nulla osta.
Nell'insieme, dunque, a noi pare che la questione relativa alla Conferenza dei servizi presenti una macchinosità nella procedura prevista che sta a dimostrare, peraltro, che la riforma del titolo V della Costituzione, alla prova pratica, presenta limiti culturali molto forti. Il nostro voto su questo provvedimento, pertanto, sarà contrario.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.
PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, intervengo per annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Federazione Padana su questo disegno di legge. Evidenziamo, tuttavia, i limiti di un provvedimento che non ha introdotto, a nostro parere, significative modifiche affinché la macchina burocratico-amministrativa sia in linea con l'obiettivo di determinare minori adempimenti burocratici nei confronti dei cittadini che, troppo spesso, sono soffocati da pratiche datate ed assurde. Speriamo, quindi, che al Senato si possa ancora intervenire.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.
TINO IANNUZZI. Signor Presidente, intervengo rapidamente per esprimere il convinto e motivato voto favorevole del gruppo della Margherita su questo provvedimento che introduce linee di riforma su una delle leggi più importanti che sono state varate negli scorsi anni, la legge n. 241 della 1990, che ha profondamente riformato il rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione, ponendolo su un terreno di chiarezza e di reciprocità di diritti e di obblighi, superando un'impostazione tradizionale che vedeva una posizione di supremazia gerarchica della pubblica amministrazione ed una condizione di sostanziale e innegabile debolezza del privato; una legge che, nelle sue applicazioni, nel corso di questi anni, ha prodotto risultati di grande significato civile, culturale e democratico.
Il disegno di legge che ci accingiamo ad approvare introduce alcuni aspetti innovativi aventi per noi rilievo. Tra questi, l'adeguamento della disciplina della Conferenza dei servizi al mutato assetto dei rapporti e delle competenze tra Stato, regioni e autonomie locali, alla luce della riforma del titolo V della Costituzione.
Le innovazioni di maggiore rilievo di questo disegno di legge riguardano, a nostro avviso, la delicata materia dell'autotutela della pubblica amministrazione. In particolare, viene disciplinata con chiarezza la revoca dell'atto amministrativo e viene introdotta per la prima volta, mutuando principi giurisprudenziali - come, del resto, avviene con riguardo alla disciplina della revoca - la possibilità della sospensione del provvedimento amministrativo. Si introduce anche, mutuando esperienze di altri sistemi amministrativi, una norma che consente di evitare l'annullamento del provvedimento amministrativo, che abbia profili d'illegittimità limitati alla violazione di norme del procedimento o di norme relative ad aspetti formali, quando si possa ricostruire che il contenuto dispositivo - quel contenuto che è a disposizione delle scelte discrezionali della pubblica amministrazione - non avrebbe potuto essere in concreto diverso da quello che è stato adottato nonostante le intervenute violazioni di norme e di regole sul procedimento e sulla forma degli atti.
Si tratta di una norma che va nella direzione del principio di economia dell'attività amministrativa e della riduzione del contenzioso e che può consentire una maggiore agilità e speditezza del funzionamento delle amministrazioni. Una norma dunque fortemente innovativa, i cui contenuti e i cui confini precisi andranno scolpiti dalla prassi che creerà la pubblica amministrazione, da un lato, e dalla ricostruzione giurisprudenziale, dall'altro.
Va indubbiamente sottolineato come, nell'ambito del provvedimento in esame, la riformulazione, introdotta questa mattina dall'Assemblea, dell'articolo 16 in materia di disciplina dell'accesso agli atti amministrativi con la previsione di una via alternativa - il difensore civico e la commissione per l'accesso - rispetto alla via della giustizia amministrativa, è stata ed è un errore che non ha nulla a che vedere con le finalità di fondo, positive e importanti, del provvedimento stesso. È un errore che poteva essere evitato e che ci auguriamo sia rivisitato dal Governo e dalla maggioranza nell'altro ramo del Parlamento.
Ciò nonostante, il nostro giudizio sul provvedimento è positivo. Sento il dovere di ringraziare sentitamente il relatore, onorevole Bressa, che ha svolto un lavoro egregio e di grande qualità, e il presidente della Commissione, che ha consentito un dialogo e un confronto estremamente serio e proficuo. Il gruppo della Margherita ha dato un contributo rilevantissimo sin dalla scorsa legislatura, con l'opera e l'attività qualificata, sfociata in un progetto (che vide quasi il varo definitivo) del professore, allora collega, Cerulli Irelli. Tale contributo, fortemente propositivo, è stato confermato nel corso di questa legislatura, per delineare e definire meglio la versione ultima di alcuni punti salienti del disegno di legge.
Per tali ragioni esprimiamo un convinto voto favorevole, pur nella consapevolezza che il percorso per rendere più agile, snello e funzionale il rapporto tra pubblica amministrazione e cittadino non finisce certamente qui. Si tratta infatti di un percorso dinamico, non statico, che non può arrestarsi o avere la pretesa di chiudersi con un provvedimento, ma che deve essere accompagnato da una costante capacità di monitoraggio e da una costante sensibilità da parte delle pubbliche amministrazioni a cogliere tutti i profili di difficoltà e tutti gli ostacoli di tale rapporto, per rimuoverli speditamente.
Tutto ciò nel convincimento che le grandi scelte di fondo della legge n. 241 del 1990, ispirata allora da uno dei più importanti giuristi del diritto amministrativo che il nostro paese ha avuto, il compianto professor Nigro, siano state scelte di grande rilievo, di grande significato e di grande civiltà democratica e amministrativa, che vanno potenziate, rafforzate e accresciute, perché hanno consentito un innalzamento del livello di consapevolezza da parte dei cittadini dei propri diritti e delle proprie prerogative e del livello della dignità civica dell'intera comunità nazionale.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Acquarone. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo sul complesso degli emendamenti mi sono permesso di ricordare a questa Assemblea come la legge n. 241 del 1990 rappresentasse un elemento di notevole importanza e di civiltà giuridica. Si tratta di una legge che, passata inizialmente quasi sotto silenzio, ha avuto in questi anni un'importante applicazione, contribuendo notevolmente a migliorare i rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione; una legge che, diciamo la verità, non è mai stata gradita dalla pubblica amministrazione.
È stato giustamente ricordato l'apporto dato alla legge sul procedimento amministrativo dal compianto collega professor Mario Nigro. Non posso, peraltro, dimenticare che tale proposta di legge è stata presentata per la prima volta nel 1948 - e successivamente ripresentata per sei volte - dall'onorevole professor Roberto Lucifredi, mio compianto maestro, al quale venne detto che la legge non andava approvata non perché non fosse valida ma perché poteva essere ulteriormente migliorata. Attraverso questo meccanismo non se ne fece nulla, confermando così il potere autoritario della pubblica amministrazione.
Finalmente, è stata varata la legge n. 241 del 1990, alla cui approvazione mi onoro di aver partecipato in Senato. Ma, i tempi passano. C'era la necessità di un aggiornamento, per adeguare la normativa non soltanto all'evoluzione della giurisprudenza e della dottrina, ma anche ai sistemi di carattere telematico che sono stati introdotti normalmente nell'attività amministrativa.
Quindi, nel suo complesso, si tratta di una buona legge. Va dato atto al relatore e anche al Governo di aver portato avanti una legge equilibrata. Tralasciando tanti altri elementi, vorrei soffermarmi per pochi minuti sui tre aspetti principali che erano stati presentati in maniera dura, tanto da provocare la reazione di larga parte degli accademici che si occupano di diritto amministrativo. Quanto ai miei colleghi, infatti, la legge non è stata valutata immediatamente con molto favore. Direi, però, che si sono trovate soluzioni equilibrate. Sembrava che nel testo del Senato vi fosse una netta preferenza per l'uso degli istituti di diritto privato, dimenticando che, pur essendo ben vero che l'amministrazione oramai sta perdendo molti dei suoi aspetti autoritativi e spesso agisce - come diciamo tecnicamente - in modo paritario, l'inserimento di una norma imperativa sarebbe stato un errore. Consentire all'amministrazione, quando sia possibile, l'uso degli strumenti di diritto privato rappresenta una soluzione equilibrata, perché contempera l'autorità della pubblica amministrazione, qualche volta necessaria, con le esigenze di un'amministrazione che si ponga al pari dei cittadini; il che mi pare giusto anche alla luce dell'orientamento della giurisprudenza più ancora che della normativa comunitaria.
Vi è un altro aspetto che ha suscitato molto interesse e sul quale si è molto discusso. E sono lieto che un emendamento in questo senso sia stato respinto. Si stabilisce che, di regola, gli atti che incidono sulla sfera giuridica dei privati abbiano efficacia in quanto recettizi: proprio a difesa della dignità e della libertà del cittadino, si vuole che un atto della pubblica amministrazione possa essere efficace soltanto dopo che è stato portato a conoscenza del cittadino stesso, mettendo quindi quest'ultimo nelle condizioni di potersi difendere.
Il terzo aspetto è forse il più innovativo di tutti. Di questo va dato atto all'onorevole Bressa. Non ne ho l'autorità, ma starei per suggerire ai colleghi di proporlo come professore di diritto amministrativo per chiara fama! Infatti, l'onorevole Bressa ha svolto un'opera di alto livello scientifico. Quello della regolarità è un concetto che, nella nostra normazione e anche nella nostra giurisprudenza, non si era mai sentito citare. Ne parla la dottrina: ne parlò per primo Morbidelli; ne parla recentemente, in un suo libro, Fabrizio
Luciani; ne parla una mia allieva, Maria Piera Vipiana, in un lungo lavoro recente. Si tratta del caso in cui vi è - sì - un vizio, ma non tale da travolgere tutta l'attività amministrativa perché, in definitiva, non si potrebbe avere una soluzione diversa. Mi pare che qui si sia trovata la soluzione giusta, perché c'era il grave rischio di arrivare ad eliminare alcune garanzie procedimentali del cittadino.
In definitiva, senza disturbare Platone, la distinzione tra forma e contenuto è importante perché molto spesso, facendo valere un vizio di forma, si riesce ad incidere sul contenuto, nonostante il giudice amministrativo possa non conoscere il merito (anche se oramai si sta ampliando la sfera di giurisdizione sul rapporto oltre che sull'atto). Comunque, attraverso il vizio procedimentale si può censurare il merito che, magari, potrebbe sfuggire al giudice. A differenza dell'ordinamento giuridico tedesco in materia di procedimento amministrativo, non vige da noi l'azione di adempimento.
Mancando questa azione e quindi mancando la possibilità per il giudice di influire direttamente sull'azione amministrativa, effettivamente, se si fosse accettato il testo del Senato, si sarebbe corso un rischio grave, ossia quello di una limitazione alla possibilità di difesa del cittadino. La soluzione che la Commissione ha trovato durante i suoi lavori e che ha portato all'attenzione dell'aula, mi pare sia equilibrata e meriti accettazione.
Quindi, nel complesso io non posso, non solo come parlamentare, ma anche come studioso di diritto amministrativo, non dirmi soddisfatto di questa legge. Come ho detto tante volte - mi sia consentito ripeterlo - certe volte ci si batte per una piccola legge, mostrando disinteresse per altre come questa, che sono leggi fondamentali, che interessano la vita quotidiana dei rapporti tra cittadini e pubblica amministrazione, considerata quest'ultima molto sovente come un Leviatano che incombe sulla libertà dei cittadini. Non dimentichiamoci, onorevoli colleghi - questa è una espressione di Nigro -, che il diritto amministrativo è misura di libertà, in quanto regola i rapporti tra la discrezionalità amministrativa, che deve essere per forza tesa al perseguimento del pubblico interesse, e la libertà del cittadino.
Dispiace - mi sia consentito dirlo - che questa legge, che nel suo complesso considero buona (e per queste ragioni il gruppo Misto-UDEUR-Alleanza Popolare voterà a favore) - abbia la «macchia» di quella modifica dell'articolo 16, che contravviene proprio a uno dei principi fondamentali. Come si legge nella relazione dell'onorevole Bressa, non si è voluto allargare il campo dei principi fondamentali a cui si ispira. Ce ne potevano essere molti altri, ma accanto ai principi di democrazia e di efficienza della pubblica amministrazione se ne è voluto aggiungere uno solo: quello di trasparenza nella pubblica amministrazione. Aver previsto questa macchinosa formulazione del sistema per l'accesso ai documenti contraddice proprio il criterio di trasparenza. Poiché, oltre a insegnarlo, pratico anche il diritto amministrativo, ho la speranza che sarà una norma inutiliter scripta. Infatti, francamente, credo che nessuno, se ben consigliato, ricorrerà a questa nuova formulazione e si affiderà così alla più veloce pronuncia del giudice amministrativo. Si tratta quindi di una «macchia» che rovina una buona legge e che poteva essere evitata.
Mi auguro che non sia vero quanto ho udito dire da qualche collega in quest'aula per cui la norma è stata introdotta solo per avere una commissione in più, qualche seggio in più o qualche prebenda in più: mi auguro che così non sia. C'è quella vecchia battuta che a pensar male si fa peccato ma si indovina. Non lo so, ma certamente la «macchia» di questa legge non è tale da impedire un giudizio positivo sulla medesima. Pertanto, preannuncio il voto favorevole.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.
MARCO BOATO. Signor Presidente, sarò brevissimo. Abbiamo partecipato con
grande interesse e con grande coinvolgimento al lavoro della Commissione affari costituzionali della Camera per predisporre il testo da presentare all'aula. Do atto anch'io con soddisfazione dell'ottima guida di questo lavoro rappresentata dal collega e amico relatore Gianclaudio Bressa. Ringrazio anche il presidente della Commissione, Donato Bruno, per averlo nominato come relatore di questo provvedimento, quale prosecuzione di un lavoro che si fece in I Commissione nella scorsa legislatura, in particolare, attraverso l'opera del collega Cerulli Irelli e del collega Frattini. Tuttavia, in questa legislatura abbiamo perfezionato il testo e il lavoro sarebbe stato positivo se non ci fossero stati i peggioramenti che abbiamo purtroppo verificato in quest'aula. Non alzo la voce, ma a nome dei Verdi voglio esprimere con dispiacere un voto di astensione per segnalare un disagio che è politico-culturale, non politico-ideologico, ed anche tecnico-giuridico.
La legge ha i pregi messi in luce poco fa dal collega Acquarone - che è maestro in materia -, dal collega Iannuzzi e forse da altri dopo di me, ed io mi associo a queste considerazioni positive. Tuttavia, sottolineo che il provvedimento avrebbe potuto - non per ragioni consociative, ma per autentiche ragioni di convergenza politico-culturale e di carattere giuridico-amministrativo - trovare un consenso amplissimo in quest'aula e che vi è stata un'imposizione riguardo all'articolo 16 e all'articolo aggiuntivo che è stato reintrodotto, spaccando intenzionalmente l'Assemblea con riferimento ad una materia su cui questa spaccatura si poteva evitare. Questo disagio, questa preoccupazione e questo dispiacere - anche umano -, voglio sottolinearlo, a nome dei Verdi, con l'annuncio di un voto di astensione.
PRESIDENTE. Ha chiesto parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.
NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo brevemente per esprimere il voto favorevole del gruppo di Alleanza nazionale e per complimentarmi con l'onorevole Bressa; non sempre ci succede di essere d'accordo, ma su questo provvedimento lo siamo ampiamente.
Si tratta di un provvedimento che rappresenta la naturale evoluzione della legge n. 241 del 1990 e che introdurrà un rapporto più corretto e più trasparente tra la pubblica amministrazione e il cittadino, avvalendosi anche dei risultati conseguiti, sul campo, soprattutto dalla giurisprudenza. Istituti che precedentemente non entravano nel corpus delle nostre leggi adesso vi entrano a pieno titolo: mi riferisco, ad esempio, alla sospensione, alla revoca, all'annullabilità degli atti, alla convalida, all'istituto della irregolarità ed al diritto di accesso.
Siamo di fronte ad un provvedimento ampiamente condiviso e, ripeto, ci riteniamo ampiamente soddisfatti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.
RICCARDO MARONE. Signor Presidente, il mio sarà un intervento sintetico perché già abbiamo discusso moltissimo; quindi, rinvio a tutto quello che abbiamo detto nel corso dei mesi in cui abbiamo esaminato il provvedimento.
Vorrei soltanto fare una notazione di carattere politico: se rispetto alle altre leggi vi fosse stato lo stesso atteggiamento da parte della maggioranza, forse avremmo approvato delle leggi migliori.
Su questo provvedimento, infatti, abbiamo discusso a lungo, senza mai rimanere arroccati sulle reciproche posizioni - tranne con riferimento agli emendamenti del Governo all'articolo 16 - e, alla fine, come avviene quando si discute molto e si è disponibili a verificare e a confrontare le posizioni, ne è scaturita una buona legge, che certamente aggiorna il significato della legge n. 241 del 1990 alla luce di tutto quello che è avvenuto in questi anni, grazie proprio al lavoro attento svolto in Commissione.
Anche io debbo ringraziare il relatore, onorevole Bressa, che ha mediato molto
tra le posizioni di tutti. In particolare, lo ringrazio personalmente per aver mediato rispetto alle mie intemperanze; credo che proprio questo lavoro di comprensione delle posizioni di tutti abbia consentito, alla fine, di approvare una buona modifica della legge n. 241 del 1990. Voglio sottolineare che noi avevamo una grande responsabilità: intervenire su una grande legge, su una delle poche bellissime leggi fatte negli ultimi 20 anni. Non mi pare infatti che ci caratterizziamo per essere dei buoni legislatori, mentre la legge in questione è certamente una grande legge.
Due sole considerazioni vorrei esprimere in conclusione. In primo luogo, trattandosi di norme generali sull'azione amministrativa, forse tutta la disciplina relativa alla Conferenza dei servizi avrebbe meritato una normativa a parte, perché abbiamo inserito un grande regolamento in una normazione di principio. Questo, non dico nel merito della disciplina, ma da un punto di vista sistematico, certamente non è stata una buona cosa, anche se probabilmente è stata una buona cosa aver disciplinato la Conferenza dei servizi.
Il secondo aspetto che stona con il clima e con il contenuto complessivo della legge riguarda l'articolo 16.
Non ho compreso - e nessuno di noi, francamente, ha compreso - perché il Governo abbia tanto insistito sull'articolo 16, che è in aperto contrasto con il restante spirito del provvedimento. Si tratta di una «macchia» che, tuttavia, non giustifica il cambiamento della nostra posizione di sempre, favorevole all'approvazione del disegno di legge in esame.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Saponara. Ne ha facoltà.
MICHELE SAPONARA. Signor Presidente, anche il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo disegno di legge, che è necessario e buono. Si tratta di un provvedimento necessario perché ha consentito di completare ed integrare, alla luce della giurisprudenza amministrativa e del dibattito dottrinario, la disciplina approvata tredici anni fa con la legge n. 241 del 1990, e perché ha reso il rapporto del cittadino con la pubblica amministrazione più democratico e quasi paritario. Si tratta, altresì, di un provvedimento buono, perché alla sua stesura hanno collaborato, in grande armonia, prima l'onorevole Frattini ed il professor Cerulli Irelli, ed ora tutta la I Commissione, nella quale si è creato un clima di grande rispetto e collaborazione, che auspico possa riprodursi anche in altre occasioni.
Non credo che tale clima sia stato turbato più di tanto dagli emendamenti presentati dal Governo, votati solo dalla maggioranza e contrastati dall'opposizione: si tratta, infatti, di proposte emendative che l'esecutivo ha motivato in modo convincente e che, comunque, non creano alcun danno al cittadino. È questo il motivo per cui ribadisco che il gruppo di Forza Italia esprimerà, con convinzione, un voto favorevole su questo provvedimento.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
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