Allegato B
Seduta n. 406 del 14/1/2004


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta orale:

DELMASTRO DELLE VEDOVE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il risparmio dei cittadini costituisce un valore di rilevanza costituzionale e dunque debbono essere allestiti adeguati strumenti per la sua tutela;
le recenti vicende Cirio e Parmalat, che rincorrono il caso scolastico della società americana Enron, sembrano dimostrare che gli strumenti di controllo non sono assolutamente sufficienti, come del resto ha recentemente e pubblicamente riconosciuto il Presidente del Consiglio dei Ministri onorevole Silvio Berlusconi;
pur in ragione dell'inadeguatezza degli strumenti vigenti di controllo, è doveroso chiedersi se, comunque, alla luce della normativa vigente tutti gli Enti cui la legge attribuisce il potere-dovere di controllo abbiano svolto il loro mandato con diligenza e correttezza;
31 prestiti obbligazionari lanciati sul mercato dalla società Parmalat contestualmente al periodo in cui la società dichiarava a bilancio una enorme (ed in realtà inesistente) liquidità, costituiscono elemento che poteva e doveva generare dubbi sostanziali da sciogliere attraverso verifiche e controlli;
pur non avendo ricevuto le stesse verifiche fiscali ricevute dal gruppo Mediaset (sia per quantità che per qualità), Parmalat si offriva all'attenzione degli organi di controllo con elementi tali da generare la necessità di disamina attenta delle vicende societarie, al fine di tutelare effettivamente il risparmio dei cittadini -:
quali siano le accertate omissioni degli organi di controllo di fronte alle vicende della società Parmalat e se, in effetti, secondo quanto riportato da molti organi di stampa, la detta società non abbia mai subito negli ultimi 15 anni verifiche da parte della Guarda di Finanza o degli uffici tributari.
(3-02944)

Interrogazione a risposta in Commissione:

GIANNI MANCUSO, DELMASTRO DELLE VEDOVE, MEROI, GHIGLIA e LA STARZA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'Enel spa ha iniziato nel mese di ottobre 2002, la procedura per la vendita della società Enel Real Estate spa, costituita da circa 1.000 dipendenti ed immobili per un valore a libro di circa 1,5 miliardi di euro, con un'aspettativa di ricavo di 2,2 miliardi di euro;
al relativo bando di gara hanno manifestato interesse 27 raggruppamenti di società tra cui Pirelli Real Estate e Deutsche Bank in associazione con Cdc Ixis francese;
al termine della gara il solo concorrente Deutsche Bank/Cdc ha presentato offerta vincolante di poco superiore a 1,7 miliardi di euro, praticamente pari alla stima degli immobili del valutatore indipendente Reag, come da articoli di stampa;
il consiglio di amministrazione dell'Enel ha dichiarato con comunicato stampa del 3 dicembre 2003 di ritenere l'offerta pervenuta da D.D./Cdc «non rispondente alle condizioni contrattuali previste nella procedura e non soddisfacente per il contenuto economico», ma nonostante ciò ha dato mandato all'amministratore delegato Paolo Scaroni di proseguire nel negoziato;
nel corso di un incontro con la stampa il 17 dicembre 2003 l'amministratore delgato dell'Enel ha precisato che «la vendita degli immobili potrebbe avvenire solo su una parte del patrimonio in mano


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ad Enel e che scopo della vendita non è la plusvalenza, ma di migliorare la gestione e il risultato finale del bilancio dei prossimi 10 anni pagando affitti inferiori al rendimento dell'incasso fatto»;
dopo l'offerta pervenuta, l'Enel, per motivi di riorganizzazione interna e di risparmio fiscale, ha scorporato nella forma di conferimento di ramo d'azienda da Enel Real Estate gli immobili e circa 150 dipendenti in una Newreal spa in vista della vendita;
il personale interessato alla vendita è passato così da circa 1.000 dipendenti a circa 150 senza specificare i motivi della scelta degli stessi;
le organizzazioni sindacali hanno opposto un secco rifiuto alla suddetta cessione di ramo d'azienda in quanto l'Enel ha deciso di procedere autonomamente senza tenere conto delle motivazioni di ordine politico e sindacale che le organizzazioni sindacali stesse hanno avanzato a supporto delle ragioni dei lavoratori -:
se il Ministero del tesoro, che rappresenta il socio di riferimento pubblico, sia stato posto a conoscenza delle modalità di vendita;
quali siano le ragioni per procedere con una trattativa privata, dopo che l'offerta dell'unico offerente è stata considerata dal consiglio di amministrazione dell'Enel «insoddisfacente e non rispondente alle condizioni di gara»;
se sia legittima tutta la procedura seguita per il processo di vendita visto che il capitale della società è prevalentemente pubblico;
con quali sistemi il Governo intenda sorvegliare la congruità della transazione tenuto conto della valutazione dei periti del tribunale alla base della cessione degli immobili alla neocostituita Newreal spa; delle clausole contrattuali di garanzia vigenti nel contratto che verrà stipulato con l'acquirente e dell'eventuale sconto derivante dal trasferimento del personale;
se non sussista la sottrazione di valore degli azionisti, visto che lo Stato è azionista di maggioranza;
se nella scelta dei circa 150 dipendenti coinvolti nella vendita, assunti a suo tempo con pubblico concorso, sia stata rispettata tutta la normativa vigente;
se l'inserimento dei suddetti dipendenti non costituisca motivo per la vendita degli immobili ad un prezzo inferiore alle attese;
quali garanzie sul piano occupazionale siano state offerte agli stessi dipendenti.
(5-02744)

Interrogazioni a risposta scritta:

MUSSOLINI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la vicenda «Parmalat», attualmente al vaglio della magistratura di Milano e Parma, ha avuto e sta avendo un impatto fortemente negativo nella vita economica e sociale italiana;
gli sconcertanti sviluppi delle inchieste dimostrano come l'impianto dei controlli, interni ed esterni ad una azienda quotata alla Borsa di Milano (MIB 30) non abbia retto di fronte a quella che si sta dimostrando come una enorme ma plateale truffa;
è apparentemente inspiegabile come sia possibile che una azienda come Parmalat, sottoposta a verifiche e controlli da parte di Collegio sindacale, Società di revisione Autorità Anti-Trust, CONSOB, Banca d'Italia, Amministrazione finanziaria (Uffici delle imposte, Dogane, Guardia di finanza, eccetera) e altre autorità in ambiti diversi da quelli meramente finanziari, abbia potuto per così tanti anni distrarre ricchezze e utilità senza che nessuno abbia mai avuto a che dire;
tale circostanza lascia molti dubbi circa la portata e l'efficacia dell'attività di detti organismi di controllo;


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tenuto conto che sarà cura della magistratura inquirente fare luce sulle possibili eventuali connivenze tra detti organismi di controllo e gli autori degli illeciti, è tuttavia doveroso conoscere se e come alcuni di questi organi, istituzionalmente deputati al controllo e alle verifiche sui bilanci e la contabilità delle aziende, privi di una completa autonomia istituzionale, abbiano agito -:
quanti, di quale natura e che esito abbiano avuto controlli, accessi, ispezioni, verifiche o altri interventi dell'Amministrazione finanziaria nel suo complesso (Uffici delle imposte, Dogane, Guardia di finanza, eccetera) dal 1990 ad oggi nei confronti della Parmalat ovvero verso società ad essa collegate e controllate ai sensi della normativa in materia societaria e fiscale.
(4-08500)

FIORI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
nel novembre 1999 la Milano Centrale Spa (oggi Pirelli & C. real estate Spa) lanciava l'offerta pubblica di acquisto (OPA) della totalità del capitale dello Unim Spa, offerta conclusasi nel mese di marzo 2000;
alla data del 31 dicembre 1999, l'assetto proprietario della Unione immobiliare Spa risultava così articolato:
1) Banca Intesa Spa deteneva il 2,941 per cento del capitale sociale, attraverso otto società azioniste dirette;
2) INA Spa deteneva il 14,876 per cento del capitale sociale Unim;
3) UBS AG il 2,003 per cento del capitale sociale Unim;
4) Compagnia di San Paolo il 2,562 del capitale sociale Unim;
5) Banca d'Italia il 2,167 per cento del capitale sociale Unim;
6) Fondazione Cassa di risparmio delle province lombarde il 2,135 per cento del capitale sociale Unim;
7) Unione immobiliare Spa deteneva il 2,182 per cento del proprio capitale sociale;
dalla descrizione dell'assetto proprietario del capitale sociale della Unim Spa, si deduce che alla data del 1 gennaio 2000, il totale delle azioni possedute dagli azionisti di rilevanza della società rappresentava una quota del capitale sociale pari al 28,866 per cento;
la quota detenuta, dall'INA Spa era pari, da sola, al 14,876 per cento del capitale sociale dello Unim Spa. La quota azionaria detenuta dall'INA Spa era di gran lunga superiore della metà della quota posseduta dagli altri azionisti di rilevanza. Ciò configurava a favore della INA Spa una posizione societaria tale da esercitare l'influenza dominante nell'assemblea ordinaria e da far ritenere la Unim Spa società controllata da una privatizzata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2359, 1 comma, n. 1 e n. 2, del codice civile;
nel marzo 2000, la Milano centrale Spa (oggi Pirelli & C real estate Spa) nella fase conclusiva dell'OPA sulle azioni della Unim Spa, avanzava al ministero dell'economia una richiesta di parere in ordine alla questione se la società Unim Spa (ormai controllata dalla Milano Centrale) potesse o meno ritenersi «società controllata» da «società privatizzata», anche ai fini dell'applicazione della normativa previsto dalla legge n. 488 del 1999, in merito alla vendita degli immobili da parte degli enti previdenziali, delle Società privatizzate e delle società da queste controllate;
il ministero dell'economia procedeva ad inoltrare il quesito della Milano centrale alla CONSOB. Nel parere elaborato dalla CONSOB, si argomentava che da ottobre 1998 l'Unim Spa non risulta più controllata dall'INA, come si evince dal verbale dell'Assemblea ordinaria dell'Unim Spa del 29 aprile 1999, in cui si precisa


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che è presente un capitale votante pari al 39 per cento (in realtà da informazioni acquisite tale capitale votante era pari al 35,7997 per cento) e, pertanto, «la partecipazione detenuta dall'INA (16,2 per cento) non è idonea ad attribuire a quest'ultima il controllo dell'Assemblea»;
peraltro, si aggiunge che era leggibile nella pubblicazione ufficiale telematica della Consob che, alla data del 1o gennaio 2000, la metà della quota di capitale azionario detenuta dagli azionisti di rilevanza apparteneva all'Ina Spa (14,876 per cento su un totale di partecipazioni rilevanti pari al 28,866 per cento);
il parere della Consob veniva fatto proprio ed avallato dal ministero dell'economia che, con lettera datata 22 marzo 2000, a firma dell'ufficio legislativo, disponeva che «il predetto avviso è da questa amministrazione pienamente condiviso» -:
se intenda verificare la congruità delle motivazioni del parere espresso dalla Consob, e poi fatto proprio dall'ufficio legislativo del ministero, in ordine alla questione concernente la qualificazione giuridica della Unim Spa alla data del 1o gennaio 2000. In particolare, la ragione per cui nel parere in questione si sia fatto esplicito riferimento al verbale dell'assemblea ordinaria del 29 aprile 1999, e all'assetto azionario allora presente, ma non rilevante ai fini del parere e del quesito posto dalla Milano centrale Spa;
se il Ministro interrogato intenda adottare provvedimenti in merito, qualora tali gravi incongruenze risultassero eventualmente fondate, anche e soprattutto in ordine alla conseguenza della elusione della normativa sulla vendita degli immobili contemplata nella legge n. 488 del 1999, ed in particolare del diritto di prelazione riconosciuto a favore dei titolari dei contratti di locazione degli immobili trasferiti poi all'Auriga immobiliare srl in data 15 maggio 2000.
(4-08502)

LUCCHESE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
un ente pubblico, quale è l'ENEL, il cui principale azionista è il Tesoro, ha operato rilevanti investimenti nel settore delle telecomunicazioni, trascurando secondo l'opinione dell'interrogante quelli finalizzati alla creazione di centrali elettriche;
questa scelta avrebbe determinato la crisi del settore elettrico, tanto che ad avviso dell'interrogante i cittadini avrebbero ragione di temere di black out energetici -:
se e quali opportune iniziative il Governo intenda adottare affinché l'Enel ponga in essere degli investimenti anche nel settore della costruzione di centrali elettriche.
(4-08509)

BELLINI e BORRELLI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2004, del 24 dicembre 2003, n. 350 prevede all'articolo 3, comma 134, che «Le unità immobiliari, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13, per le quali i conduttori, in assenza della citata offerta di opzione, abbiano manifestato volontà di acquisto entro il 31 ottobre 2001, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, sono vendute al prezzo e alle condizioni determinati in base alla normativa vigente alla data della predetta manifestazione di volontà di acquisto»;
così facendo è stato reintrodotto quanto previsto dall'articolo 3 comma 20 della legge n. 410 del 2001 e quindi è chiarito che, agli inquilini degli alloggi soggetti a cartolarizzazioni deve essere ceduto l'alloggio al prezzo vigente al momento dell'espressione di volontà di acquisto purché avvenuto prima del 31 ottobre 2001;
ciò nonostante risulta all'interrogante che gli enti interessati alla cartolarizzazioni e la SCIP continuerebbero a inviare


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agli inquilini comunicazioni per l'esercizio del diritto di opzione relativo alla vendita del patrimonio;
questa situazione è stata ripetutamente denunciata dalle organizzazioni sindacali di categoria e da numerose assemblee di inquilini coinvolti nella procedura di vendita degli immobili che hanno espresso preoccupazione e allarme per la mancata applicazione di quanto previsto dalla legge finanziaria 2004;
finora non è conosciuta la posizione del Ministero dell'economia in proposito, alimentando il perdurare di un clima di incertezza e di confusione che rischia di aggravare la situazione nel difficile rapporto tra inquilini enti previdenziali e SCIP -:
quali iniziative di propria competenza intenda immediatamente assumere per assicurare che gli enti previdenziali interessati, la SCIP e l'Agenzia del territorio applichino urgentemente quanto previsto dall'articolo 3 comma 134 della legge n. 350 del 2003.
(4-08514)

ANNUNZIATA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
la rete autostradale italiana si sviluppa lungo circa 5.500 km gestiti da 24 Società concessionarie tra le quali è stato sottoscritto un accordo che stabilisce i criteri per una gestione «interoperabile» del traffico in modo da dare al cliente la percezione di avere un'unica struttura di erogazione del servizio;
in Italia si applica, per il servizio autostradale, un sistema di pagamento basato sul pedaggio che risponde all'esigenza di far pagare al cliente l'uso che fa dell'infrastruttura autostradale;
il pedaggio viene regolato da parametri specifici che sono definiti nelle convenzioni che ciascuna delle 24 concessionarie ha sottoscritto con l'ente concedente (Anas) ed è calcolato in base ad una classificazione nazionale dei veicoli che sono suddivisi in 5 classi di pedaggio ad ognuna dello quali è associato un costo per chilometro;
questo costo viene quindi calcolato moltiplicando, per ogni tratto percorso, il costo per chilometro di una vettura di una data classe per il numero di chilometri percorsi;
esistono, però, sulla rete autostradale alcune sconcertanti ed inspiegabili deroghe a tale logico principio che determinano situazioni di grave ed inaccettabile discriminazioni nell'utenza autostradale;
infatti, le autostrade, per ciò che concerne il pagamento del pedaggio sono state classificate in due tipi: autostrade a sistema chiuso e aperto;
nelle prime la tariffa viene calcolata in base alla lunghezza del percorso effettuato, mentre nelle seconde la tariffa viene calcolata in maniera forfettaria a prescindere dalla lunghezza del percorso effettuato;
quest'ultimo è il caso dell'autostrada Napoli-Pompei-Salerno gestita dalla società Autostrade Meridionali S.p.A.-SAM;
tale autostrada, lunga 56 chilometri riveste un'importanza strategica per i collegamenti nel territorio attraversato e del suo vasto hinterland, contribuendo in maniera determinante al decongestionamento del densissimo traffico urbano gravante sui numerosi e popolosi centri afferenti;
per questa sua funzione tale via ha perso la caratteristica propria di un'autostrada, ovvero, lo scorrimento veloce, assumendo di fatto quella di una comune strada a lento scorrimento;
risulta pertanto improprio ed iniquo il pagamento di un pedaggio che per l'entità (o l'esosità) dell'importo, peraltro forfettario, penalizza oltremodo le migliaia


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di lavoratori pendolari che quotidianamente l'attraversano per recarsi sul luogo di lavoro -:
se Ministri interrogati sono a conoscenza della questione esposta;
se, per le argomentazioni sopra evidenziate, non ritengano necessario ed opportuno intervenire, ciascuno per le proprie competenze, affinché vengano create (e premesse ed i presupposti per una ragionevole eliminazione del pedaggio sull'autostrada Napoli-Pompei-Salerno, pur considerando la complessità (ma non l'impossibilità) di un'operazione che comunque nel tempo sarebbe largamente compensata dai benefici effetti ambientali ed economici derivanti dal risparmio di spesa per la realizzazione di tante opere pubbliche (bretelle, sottovie, tangenziali, eccetera), attualmente previste per decongestionare il traffico urbano di numerosi centri, a cui si ovvierebbe con la libera disponibilità di questa arteria «autostradale»;
se, in attesa della concretizzazione di tale evento, non ritengano, ciascuno per le rispettive competenze, di dover intervenire presso le parti interessate (Anas e società Autostrade Meridionali S.p.A.-SAM) al fine di sollecitare l'applicazione di un equo pedaggio sulla suddetta autostrada, secondo il giusto e logico criterio del costo per chilometro, atteso che, in forza dell'attuale regime forfettario, per percorrere un tratto di pochi chilometri si paga lo stesso, esorbitante, importo di chi percorre l'intero tratto autostradale. Tenendo presente, infine, che già l'attuale pedaggio forfetario è particolarmente caro anche per l'intera percorrenza.
(4-08519)