Allegato B
Seduta n. 406 del 14/1/2004


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ATTIVITĄ PRODUTTIVE

Interrogazione a risposta in Commissione:

OLIVIERI, BOATO, DETOMAS e KESSLER. - Al Ministro delle attività produttive, al Ministro per le politiche comunitarie. - Per sapere - premesso che:
la Commissione europea competente, ha inviato al Governo Italiano un parere motivato contenente la richiesta ufficiale di provvedere alla modifica delle procedure


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che disciplinano l'attribuzione delle concessioni per la produzione idroelettrica; in buona sostanza è iniziata la procedura di infrazione prevista dal trattato dell'Unione per violazione del cosiddetto «diritto di stabilimento»;
ilprocedimento fa seguito ad un ricorso presentato dalla Edison avverso l'articolo 11 del decreto legislativo n. 463 del 1999, norma di attuazione dello Statuto di Autonomia della Regione Trentino Alto-Adige Sudtirol in materia di acque pubbliche e grandi concessioni idroelettriche, con la quale, tra l'altro, si estendeva il titolo di preferenza alle Società controllate dagli Enti locali;
la fonte normativa della norma di attuazione si trova, da un lato nello Statuto di Autonomia e della regione Trentino Alto-Adige Sudtirol e dall'altro nel decreto legislativo n. 79 dell'11 marzo 1999, articolo 12, cosiddetto «Decreto Bersani» che prevede, nell'ambito della gara di assegnazione delle concessioni idroelettriche, una preferenza ai Concessionari uscenti, a parità di condizioni di offerta;
secondo la Commissione europea, questa preferenza «costituisce una grave violazione del principio di parità di trattamento tra i partecipanti, tali da dissuadere potenziali aziende candidate ad impegnarsi nel complesso lavoro tecnico di elaborazione e presentazione delle offerte di partecipazione». Nel parere motivato, la Commissione consiglia di sostituire la censurata norma con «alternative meno restrittive: imposizione di un capitolato d'oneri ben preciso, controlli, sanzioni»;
a parere degli interroganti, la Commissione ha potuto addivenire alla richiamata decisione per insufficiente o carente difesa svolta dal Governo, in modo particolare dal Ministro competente, in sede europea;
tra l'altro, con interpellanza urgente a prima firma dell'onorevole Giuseppe Detomas, del novembre 2003, si richiamava il Governo ad una particolare attenzione, vista la valenza degli interessi in campo, e soprattutto alla ricerca di una comune strategia di difesa tra la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano ed il Governo per garantire, sia l'interesse nazionale, sia quello locale, messi a repentaglio dalla richiesta di modifica delle procedure di assegnazione delle concessioni idroelettriche;
al richiamato atto di sindacato ispettivo urgente, il Governo rispondeva che, nel momento in cui si svolgeva un'attenta difesa sul punto censurato del decreto legislativo cosiddetto «Bersani», automaticamente, non si poteva essere censurati su di una Norma, quella di Attuazione che, seppur parzialmente, trovava la propria fonte nel «Decreto Bersani» medesimo;
ora, che perfino il ricorrente Edison si trova penalizzato, dato che uno dei concessionari uscenti, per il rinnovo delle concessioni di derivazione idroelettrica è proprio l'Edison medesima, è opportuno, seppur tardivamente, recuperare il tempo perduto;
infatti si dovrà, concertare tra la Provincia Autonoma di Trento e quella di Bolzano ed il Governo, un'immediata reazione congiunta, con un coordinamento sia a livello tecnico che politico al fine di recuperare la posizione di disinteresse che, sicuramente, secondo l'interrogante, hanno manifestato i Ministri competenti sull'importante e strategica questione -:
quali siano le iniziative che intendono assumere per assicurare un immediato, imprescindibile coordinamento sia a livello tecnico, sia a livello politico, all'esito del parere motivato assunto dalla Commissione Europea avverso alcune norme del decreto legislativo cosiddetto «Bersani» e alla Norma di Attuazione che modifica il decreto del Presidente della Repubblica 253 del 1977 in materia di «diritto di preferenza nell'ambito delle gare per l'assegnazione delle Concessioni idroelettriche»;
quali siano, comunque, i provvedimenti che il Governo intende assumere in merito alla vexata questio.
(5-02743)


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Interrogazioni a risposta scritta:

FOTI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
gli industriali ed i manutentori degli ascensori hanno organizzato a Roma il 9 dicembre 2003 un Convegno sul tema «sicurezza in ascensore»;
il Convegno si prefiggeva l'obiettivo di «sensibilizzare tutti - dal Ministro competente al semplice cittadino -» sui problemi della sicurezza di cui trattasi -:
se il Ministro interessato ritenga opportuno che al predetto Convegno abbia partecipato il Direttore Generale del Ministero attività produttive ing. Massimo Goti, atteso che anche la stampa (quotidiano Il Giorno del 17 dicembre 2003) ha sottolineato che appare perlomeno strano che un Ministro venga «sensibilizzato» da un suo dirigente e per il tramite, per di più, di un pubblico convegno, organizzato - tra l'altro - da categorie evidentemente interessate ad ottenere lavoro e nell'assenza di altre (quelle di chi dovrebbe pagare quel lavoro).
(4-08512)

LA GRUA. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la circolare n. 168 del 2003 che consente la produzione e la commercializzazione di bibite all'aroma di frutta e quindi prive del benché minimo quantitativo di succo di frutta;
detta circolare consente altresì di riportare sulle confezioni immagini della frutta assolutamente assente nelle bibite che di detta frutta hanno solo l'aroma;
gli effetti di detta circolare saranno deleteri per le produzioni agrumicole della Sicilia e delle altre Regioni meridionali;
le organizzazioni professionali e agricole e le imprese agrumicole hanno già manifestato il loro totale dissenso nei confronti di detta circolare che penalizza un comparto che già, per molteplici ben note ragioni, versa in gravi difficoltà economiche e preannunciano manifestazioni di protesta -:
se non ritenga di revocare la circolare n. 168 del 2003 che, peraltro, ad avviso dell'interrogante, va in controtendenza rispetto alla politica di trasparenza, di tutela della qualità e della salubrità dei prodotti agroalimentari oltre che di salvaguardia dei consumatori posta in essere dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.
(4-08513)

CATANOSO. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
la circolare 10 novembre 2003, n. 168 «Etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari» del Ministero delle attività produttive (pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2004) contiene, tra l'altro, disposizioni in materia di bevande di fantasia al gusto di frutta;
com'è noto, si definiscono tali quelle bibite il cui contenuto di succo frutta è inferiore al 12 per cento ma che devono essere poste in vendita con un nome di fantasia tale da non ingenerare confusione con le bevande, di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1958, n. 719, che disciplina le bevande analcoliche con almeno il 12 per cento di succo;
secondo la circolare ministeriale la bevanda potrebbe essere composta anche solamente da acqua, zucchero, aromi e coloranti evidenziando il tipo di aromatizzazione utilizzato con la dicitura «al gusto di ...», «al sapore di ...» o dicitura simile;
è da ritenersi abrogato l'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 719 del 1958, secondo il quale le confezioni per le bibite analcoliche con denominazioni di fantasia non debbono avere forma o colore né portare figure o indicazioni che facciano comunque riferimento a frutta, piante o loro parti;


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in Sicilia, regione leader nella produzione di agrumi, in questi giorni si stanno muovendo dure critiche al provvedimento il quale viene da più parti considerato come un gravissimo attentato all'economia agricola dell'isola, dal momento che finisce col penalizzare proprio quegli imprenditori che investono ingenti risorse per garantire la qualità;
se per il ministero non si tratta di un modo per trarre in errore il consumatore ma di una precisazione per identificare la natura della bevanda, non la pensano così le organizzazioni agricole siciliane;
per la Coldiretti di Catania, in particolare, si tratta di «un provvedimento che si contrappone alla vocazione di migliaia di imprese agricole seriamente impegnate nella produzione di qualità, nella valorizzazione delle produzioni tipiche e nella non facile azione di difesa degli interessi dei consumatori in materia di trasparenza sull'origine e sulla qualità degli alimenti ed in tema di sicurezza alimentare»;
la vendita di bevande «al gusto» o «al sapore» di arancia senza arance (con l'utilizzo di immagini che fanno riferimento a frutta non presente), infatti, mette seriamente in pericolo il principio della correttezza dell'etichetta e la sua verifica, che è uno strumento indispensabile di trasparenza nel rapporto tra produttori e consumatori;
sempre secondo l'organizzazione agricola catanese la circolare ministeriale «interviene in un momento assai particolare per il settore agrumicolo, il quale, proprio nella fase più delicata della campagna, è così costretto a subire, in termini assai negativi gli imprevedibili effetti che investono i consumi dei veri, naturali e genuini succhi di frutta» -:
se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza modificando la circolare n. 168 del 2003 nella parte in cui autorizza di fatto la commercializzazione e la vendita di bevande con il solo sapore di agrumi, ciò allo scopo di porre fine ad una ingiustizia che - qualora non vi si ponga rimedio - rischierebbe di danneggiare l'intera filiera e le imprese che producono il vero succo d'arancia;
se tra le future iniziative che intenda intraprendere in quelle materie suscettibili di effetti sul mondo agricolo - misure da adottare possibilmente in concertazione con il Ministro delle politiche agricole e forestali - non ve ne siano alcune dirette ad incentivare il consumo di vere aranciate, ciò al fine di premiare la qualità e tutelare i consumatori.
(4-08521)