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1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è autorizzato ad adottare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, un regolamento inteso a
integrare o modificare il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, al fine di adeguarne le disposizioni alle modifiche introdotte dalla presente legge.
2. Le disposizioni di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge hanno effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.
3. Ciascuna pubblica amministrazione, ove necessario, nel rispetto dell'autonomia ad essa riconosciuta, adegua i propri regolamenti alle modifiche apportate al capo V della legge 7 agosto 1990, n.241, dalla presente legge nonché al regolamento di cui al comma 1.
Al comma 1, sostituire le parole da: adottare fino a: n. 400 con le seguenti: emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentite le Commissioni parlamentari competenti e d'intesa con la Conferenza permanente Stato-regioni-autonomie locali.
21. 1. Mascia, Russo Spena.