Allegato A
Seduta n. 406 del 14/1/2004


Pag. 9


...

(A.C. 3890 - Sezione 2)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3890 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 14.

1. L'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n.241, è sostituito dal seguente:
«Art. 22. (Definizioni e princìpi in materia di accesso). - 1. Ai fini del presente capo si intende:
a) per «diritto d'accesso», il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per "interessati", tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso;
c) per "controinteressati", tutti i soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza;
d) per "documento amministrativo", ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale;
e) per "pubblica amministrazione", tutti i soggetti di diritto pubblico e i soggetti di diritto privato limitatamente


Pag. 10

alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario.

2. L'accesso ai documenti amministrativi, attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse, costituisce principio generale dell'attività amministrativa al fine di favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza, ed attiene ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Resta ferma la potestà delle regioni e degli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, di garantire livelli ulteriori di tutela.
3. Tutti i documenti amministrativi sono accessibili, ad eccezione di quelli indicati all'articolo 24, commi 1, 2, 3, 5 e 6.
4. Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica amministrazione che non abbiano forma di documento amministrativo.
5. L'acquisizione di documenti amministrativi da parte di soggetti pubblici, ove non rientrante nella previsione dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, si informa al principio di leale cooperazione istituzionale.
6. Il diritto d'accesso è esercitabile fino a quando la pubblica amministrazione ha l'obbligo di detenere i documenti amministrativi ai quali si chiede di accedere».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14

Al comma 1, capoverso Art. 22, aggiungere, in fine, il seguente comma:
7. Ai fini dell'accesso agli atti di stato civile e agli atti anagrafici si applicano le disposizioni di cui agli articoli 107 e 108 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Conseguentemente il comma 1 dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è abrogato.
14. 1. Fontanini, Luciano Dussin.