Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 403 del 17/12/2003
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Si riprende la discussione del disegno di legge di conversione n. 4548 (ore 17,05).

PRESIDENTE. Si riprende la discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, recante disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.

(Discussione sulle linee generali - A.C. 4548)

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.
Informo che il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo ne ha chiesto l'ampliamento senza limitazioni nelle iscrizioni a parlare ai sensi dell'articolo 83, comma 2, del regolamento.
Avverto che l'VIII Commissione (Ambiente) si intende autorizzata a riferire oralmente.
Il relatore, onorevole Lupi, ha facoltà di svolgere la sua relazione.

MAURIZIO ENZO LUPI, Relatore. L'VIII Commissione, al termine dell'esame in sede referente, propone all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 315 del 14 novembre 2003, nel medesimo testo trasmesso dal Senato. Il provvedimento reca disposizioni relative alla composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica e si propone di dare seguito alla sentenza n. 303 del 1o ottobre 2003 della Corte costituzionale, che ha giudicato sostanzialmente conforme al dettato costituzionale il complesso normativo della cosiddetta legge obiettivo, ma ha dichiarato illegittimo il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 190 del 2002, nella parte in cui - cito testualmente - per le infrastrutture e gli insediamenti produttivi strategici, per i quali sia stato riconosciuto in sede di intesa un concorrente interesse regionale, non prevede che la commissione speciale VIA sia integrata da componenti designati dalle regioni o province autonome interessate. La citata sentenza, inoltre, ha dichiarato l'illegittimità nel suo complesso del decreto legislativo n. 198 del 4 settembre 2002, recante disposizioni per accelerare l'installazione di telecomunicazioni strategiche, per eccesso di delega e per la mancanza di un programma, come invece prevede la legge n. 443 richiamata nel preambolo dello stesso decreto legislativo n. 198. Pertanto, il decreto-legge n. 315 si propone di confermare al giudicato costituzionale il comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 190, per quanto riguarda la composizione della commissione VIA speciale, di modificare, secondo anche la composizione di commissione VIA ordinaria, in modo da renderla conforme al


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disposto della sentenza della Corte costituzionale e, infine, di adeguare i procedimenti autorizzatori relativi all'installazione delle infrastrutture di comunicazione elettronica iniziate conformemente al decreto legislativo n. 198 del 2002.
Nel rinviare, per quanto concerne l'articolato, alla mia dettagliata relazione svolta in commissione, faccio qui alcune precisazioni. In primo luogo, vorrei segnalare che i deputati dell'opposizione in Commissione hanno reso possibile un esame molto rapido del provvedimento, evitando di assumere atteggiamenti ostruzionistici o dilatori, pur in presenza di posizioni di parte critiche su alcuni punti del decreto-legge; ho sottolineato in Commissione, perché spero che invece, in aula, questi atteggiamenti ostruzionistici non si esplicitino. Devo perciò dare atto di ciò ai colleghi dell'opposizione, con i quali mi auguro si possa affrontare in modo sereno anche l'esame in Assemblea. In proposito, segnalo ai colleghi dell'aula che alcuni gruppi di opposizione contestano le modifiche dettate dal Governo alla commissione ordinaria di VIA, ma lo ascolteremo direttamente dalle opposizioni. Infine, desidero segnalare che rispetto al testo originario del decreto-legge, l'unica modifica di rilievo apportata dal Senato riguarda l'articolo 4, il cui comma 1-bis, introdotto nel corso dell'iter in Assemblea, novella il codice delle comunicazioni, aggiungendo all'articolo 87 un nuovo comma 3, che detta norme specifiche finalizzate alla semplificazione e delle procedure previste per l'installazione di reti di telecomunicazioni su reti ferroviarie della RFI Spa. Al riguardo, nel prendere atto di tale intervento, mi limito a segnalare l'incongruenza di non avere esteso la disposizione anche ad altre società di trasporto pubblico di natura ferroviaria, che verrebbero così poste in una condizione di disparità rispetto alle RFI Spa. Mi auguro, pertanto, che anche mediante l'approvazione di un ordine del giorno, si possa rimediare a tali evidenti condizioni di disparità. Non mi resta che sollecitare l'approvazione del disegno di legge, auspicando un esame - sottolineo - rapido da parte dell'Assemblea. Sono certo che ascolterò con interesse i non numerosi interventi che mi sembrano previsti nel dibattito generale da parte dell'opposizione, anzi i pochissimi interventi che l'opposizione farà.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Lupi, non so se sia stato un buon profeta, visto l'elenco che ho!
Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

FRANCESCO NUCARA, Sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio. Signor Presidente, concordo con la relazione svolta dall'onorevole Lupi.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Vianello. Ne ha facoltà.

MICHELE VIANELLO. Signor Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il collega Lupi per l'apprezzamento del lavoro svolto in Commissione. Tuttavia, sono chiari i motivi del contendere fra noi e la maggioranza. Il tema è costituito non tanto dall'articolo 1 e, seppure nel testo modificato, dall'articolo 2: in fin dei conti, la sentenza della Corte costituzionale, come illustrerò successivamente, ha accolto le osservazioni formulate dalle regioni e quelle svolte dalle opposizioni nel corso del dibattito sulla legge obiettivo. La sentenza della Corte costituzionale non fa nient'altro che accogliere i rilievi che avevamo formulato da tempo. Quindi, lo dico con molta franchezza al rappresentante del Governo e ai colleghi della maggioranza, se si trattasse di discutere esclusivamente sull'articolo 1 e sull'articolo 2 nel testo modificato, potremmo chiudere rapidamente la discussione.
Il problema reale è che l'articolo 3 introduce una sorta di vendetta politica da parte del ministro dell'ambiente e soprattutto del suo inquietante capo di gabinetto, il sempre nominato Togni, nei confronti di coloro che nel corso di questi anni hanno svolto l'attività di valutatori dei progetti che sono stati presentati in sede di valutazione di impatto ambientale. È quindi chiaro che l'articolo 3, nelle sue motivazioni


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di vendetta politica, ci porterà ad un lungo e travagliato dibattito e ad uno scontro molto duro.
Il gioco è dunque chiaro: o si toglie, signor rappresentante del Governo, l'articolo 3, che non c'entra niente con la ratio del provvedimento, ed è, lo ripeto, solo una vendetta politica, oppure è evidente che da parte nostra proseguiremo il dibattito nel corso delle prossime ore con tutti gli strumenti che il regolamento ci mette a disposizione.
Fatta questa premessa per rispondere a quanto detto con molta cortesia dal collega Lupi, svolgo una considerazione iniziale relativa al motivo per cui si è arrivati al decreto-legge in esame. Dalla vostra impostazione politica, in particolare da quella che è stata espressa nel corso della discussione sulla legge obiettivo, emerge che considerate lo strumento della valutazione di impatto ambientale quale un pericoloso impedimento a perseguire le vostre finalità. Non vi rendete conto che lo strumento della valutazione di impatto ambientale è fortemente richiesto non solo dalla legislazione italiana, ma è anche, come vedremo in seguito, uno dei punti fondamentali del diritto comunitario. Voi invece considerate la valutazione di impatto ambientale come un pericoloso impedimento.
Aggiungo che tutte le tematiche ambientali sono da voi considerate come un pericoloso impedimento: non ritenete che l'ambiente, la sua tutela, la valorizzazione dei beni e del patrimonio di questo grande paese costituiscano una delle maggiori ricchezze che esso ha e uno dei più importanti strumenti attraverso il quale si può mettere in moto lo sviluppo, una nuova idea dello sviluppo, occupazione, ricchezza. Voi considerate - lo ribadisco - l'ambiente come un pericoloso impedimento.
Intendo sottoporre alla vostra attenzione una riflessione: c'è qualcosa su cui la vicenda di Scanzano Jonico dovrebbe far riflettere tutti noi, maggioranza e opposizione, oltre alla cialtroneria e all'approssimazione con cui si è mosso chi ha scritto a quel decreto (vale a dire, un trio fondamentale: il ministro Marzano, l'onnipresente Togni e il generale Jean).
Se c'è una cosa che dovrebbe farci riflettere è che, mentre da un lato cresce la sensibilità delle popolazioni nei confronti di qualunque intervento che vada ad interagire con l'ambiente, parallelamente si tende a depotenziare tutte le strutture che dovrebbero garantire la terzietà, che dovrebbero garantire l'autorevolezza, che dovrebbero garantire la sicurezza delle popolazioni. Quando si interviene in materia ambientale - non vale solo per il nucleare, penso anche ad una discarica, ad un inceneritore, ad una diga, ad un intervento sul fiume, la popolazione chiede sicurezza. Le popolazioni ci dicono che chi giudica su questi elementi deve essere al di sopra delle parti. Ebbene, mentre la popolazione chiede questo, voi attraverso il presente decreto-legge ci proponete valutatori addomesticati dal potere costituito. Ma quale fiducia volete che le popolazioni abbiano nel sistema pubblico, nel Governo, nelle regioni, se coloro che devono garantire terzietà, autorevolezza nelle valutazioni e libertà dal punto di vista scientifico, sulla base delle scelte che avete operato nel corso di questi ultimi due anni devono essere asserviti al potere politico? Ciò rappresenta un'incredibile contraddizione: più si andrà avanti, più questo sarà il tema per qualunque intervento in campo ambientale. Il problema riguarda voi, oggi, ma riguarderà noi, domani, se governeremo. Questo decreto-legge ne è l'esempio. Voi avreste potuto evitare l'uso del decreto-legge. Avreste potuto evitare di procedere d'urgenza. Sareste potuti intervenire con una legge ordinaria. Insisto: come ho detto prima, in fin dei conti la Corte costituzionale non fa nient'altro che approvare richieste che avevamo avanzato noi, richieste che erano venute dalle regioni quando sono stati proposti i ricorsi alla Corte costituzionale.
Per tornare a quanto dicevo poc'anzi, la valutazione di impatto ambientale non è semplicemente un vezzo del nostro paese. Vorrei ricordare che l'Unione europea ha già adottato la propria direttiva in materia


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di valutazione di impatto ambientale strategico. L'Unione europea dice, dunque, che non è più sufficiente la valutazione di un singolo intervento su un territorio; laddove si tratti di una somma di interventi su un territorio, bisogna essere in grado di valutare strategicamente l'insieme delle conseguenze che l'insieme di questi interventi procura su quel territorio. Si tratta della valutazione di impatto ambientale strategico. L'unione europea ha già adottato questa direttiva e il nostro paese, guarda caso, non l'ha ancora recepita. Vorrei ricordare che i tanto conclamati Stati Uniti d'America, in materia di valutazione di impatto ambientale, hanno una legislazione assolutamente rigida, probabilmente ancor più rigida rispetto alla nostra e più garantista nei confronti dei diritti delle popolazioni. Vorrei ricordare che non soltanto è previsto per ogni singolo intervento sul territorio il contraddittorio con le popolazioni, anche attraverso assemblee assistite da avvocati della Corte suprema, ma addirittura il singolo cittadino può presentare ricorso alla Corte suprema e bloccare gli interventi.
Per tornare al nucleare, il motivo per cui per venticinque anni non sono stati in grado di individuare il sito dove localizzare il deposito nucleare di terza categoria è che ci sono stati numerosi ricorsi da parte delle popolazioni interessate. Sono gli Stati Uniti d'America. E qui si pensa - e si pensava attraverso la legge 21 dicembre 2001, n. 443 - di poter abbreviare l'iter, di poter andare ad una semplificazione delle procedure, depauperando i poteri delle regioni, degli enti locali e delle province, anche là dove le opere dovessero riguardare competenze di carattere regionale.
Come è stato più volte ripetuto, il richiamo alla legge n. 443 del 2001 compare nel decreto Marzano, laddove si parla di impianti energetici, e all'interno della legge Gasparri, tant'è vero che questo decreto-legge nasce proprio dalla Gasparri.
Voi avete ampliato ulteriormente, attraverso la legge n. 443, il numero degli impianti e degli interventi per i quali secondo voi è necessaria una valutazione di impatto ambientale esemplificata. Non è semplicemente il problema delle grandi infrastrutture, per le quali noi saremmo stati anche disponibili ad abbreviare i tempi perché è un interesse nazionale. Voi l'avete estesa anche a tutti i grandi impianti, anche quelli energetici, e ai grandi impianti industriali.
Voi pensate veramente che in un paese civile si possano costruire impianti industriali - penso, ad esempio, agli impianti chimici - senza una adeguata procedura di valutazione di impatto ambientale che faccia sì che le popolazioni si sentano al sicuro nel momento in cui un impianto chimico è stato costruito? Rispetto alla popolazione di Marghera, alla quale voi volete «appioppare» il raddoppio di impianti pericolosi di produzione del cloro o, ad esempio, di mantenimento di gas pericolosi, quindi rispetto alle popolazioni coinvolte, se vi sono seri collegi di valutatori di impatto ambientale, come potranno ritenersi per questo motivo rassicurate ed accettare questi impianti, che in teoria si potrebbero anche fare quando un ente terzo autorevole ti ha spiegato che sono sicuri? In questo modo, mi chiedo come voi possiate veramente pensare che valutatori, considerati asserviti al potere politico, possano rassicurare le popolazioni.
Per varare la legge n. 443 e per giustificare la vostra fretta, voi avete spiegato che le commissioni di valutazione di impatto ambientale fanno perdere tempo. Vorrei ricordare che il comitato di valutazione di impatto ambientale, quello che attraverso questo provvedimento voi volete azzerare, fra il 1997 ed il 2001 ha emesso 220 pareri su progetti sottoposti. In altre parole, sono stati posti a questo comitato non pochi casi: 220 pareri; questo comitato ha espresso 220 pareri! Non è vero che la valutazione di impatto ambientale ti fa perdere tempo, non è vero che questa gente è messa lì per far perdere tempo. Questa gente ha espresso - insisto - 220 pareri, non poche cose. Vorrei invece ricordare che da quando - cioè dal 15 maggio 2001 al 20 maggio 2002 - ci si è


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messo un certo signore che si chiama Togni, gli stessi valutatori hanno espresso 74 pareri. In altre parole, c'è stato un rallentamento, vista l'insicurezza, visto il modo assolutamente elefantiaco ed assolutamente inelegante con cui questo signore, capo di gabinetto del Ministero dell'ambiente, questo Togni, si è mosso: ebbene, questo signore ha fatto scendere il numero da 220 a 72 pareri. Questi sono i fatti. Vorrei chiedere al sottosegretario Nucara - e qualche volta ce lo chiediamo -, ma chi è il vero ministro dell'ambiente? È Matteoli? È Nucara, sottosegretario? Chi è? È Tortoli? Noi riteniamo che il vero ministro dell'ambiente sia un signore che si chiama Togni, che fa e disfa, che a volte promulga modifiche senza che lo stesso ministro e senza che i sottosegretari ne sappiano nulla. Questa è la realtà in cui versa in questo momento il Ministero dell'ambiente. Attraverso procedimenti come questi si pensa di asservire ancora di più al potere politico elementi importanti, rilevanti e terzi come dovrebbero essere i valutatori.
La Corte costituzionale non ha fatto nient'altro che accogliere l'invito che era stato espresso dalle opposizioni e successivamente fatto proprio dalle regioni quando abbiamo discusso della legge n. 443. Noi avevamo chiesto di riflettere sul fatto che non era possibile che, per opere che avevano una valenza regionale, dal novero dei valutatori venissero eliminati coloro che sono espressi dalle regioni, perché non si capiva in quale modo l'interesse regionale su opere come quelle sarebbe stato rappresentato. Orbene, la Corte costituzionale ci ha dato ragione ed ha spiegato che all'interno della commissione di valutazione di impatto ambientale straordinaria - guarda bene, non l'ordinaria: straordinaria, quella che avete voluto voi per la legge n. 443 - dovessero essere rappresentate anche le regioni.
In questo voi avete perso! Siete giunti ad un confronto con noi, con la Corte costituzionale e con le regioni, che vi ha fatto perdere! Questo decreto-legge non è nient'altro che la logica conseguenza del fatto che la Corte costituzionale vi ha dato torto.
Ora - insisto su questo elemento, perché può essere l'elemento di mediazione, anche in quest'aula, quello che potrebbe permetterci di uscire da questa impasse -, se voi adottaste un normalissimo decreto-legge - ci possiamo lavorare nel corso di queste ore - che si limiti a recepire quanto la Corte costituzionale vi ha imposto - e cioè che la commissione di valutazione di impatto ambientale straordinaria venga integrata con i rappresentanti delle regioni e che anche quella ordinaria possa essere integrata -, ebbene, l'esame di questo decreto-legge si chiuderebbe in cinque minuti e vi garantiamo che in cinque minuti si chiuderebbe anche al Senato! Se voi, invece, proseguite su questa strada, per cui utilizzate una sentenza della Corte costituzionale per compiere un'operazione di azzeramento della commissione ordinaria, che vi ha imposto il TAR, che ha vinto il ricorso, ebbene, voi continuerete a trovare la nostra ferma opposizione.
Vi è una ragione di più. Su questo decreto - l'abbiamo detto più volte in Commissione - voi avreste potuto trovare - insisto anche per questa motivazione - anche il nostro consenso. D'altronde, i colleghi che hanno la pazienza di andarsi a leggere le schede di lettura - che, come sempre, sono state redatte molto bene dal nostro servizio studi -, troveranno la descrizione di ciò che avviene all'articolo 3, in particolare nei tempi di decadimento delle due commissioni. Leggo rapidamente il commento all'articolo 3 del servizio studi della Camera dei deputati: Si ricorda che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2002, la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale attualmente operante rimarrebbe in carica fino al 14 novembre 2005.
È la commissione che avete voluto voi sulla legge n. 443 ed è quella che è incorsa nelle ire della Corte costituzionale, perché la disposizione richiama in tre anni la durata dell'organo. La commissione di VIA


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ordinaria, invece, la cui nomina risale al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 maggio 2001, scadrebbe, ai sensi dell'articolo 1 dello stesso decreto, dopo un quadriennio dalla stessa nomina e, quindi, il 15 maggio 2002. Capisco che per il vostro Governo può essere ingombrante ritrovarsi una commissione nominata interamente dal Governo precedente, ma noi non neghiamo che, anche attraverso questo decreto, voi possiate tranquillamente ampliarla. Noi non diciamo di no! Comprendiamo il vostro disagio, comprendiamo la vostra difficoltà: ampliatela, non pensate in base ad una malintesa interpretazione dello spoils system di poterla interamente abrogare!
Ora, vorrei porvi un problema. Quando avete voluto abrogare la commissione nominata il 15 maggio 2001, il TAR del Lazio vi ha dato torto, vi ha cioè spiegato che voi non potete far sì che una commissione di tecnici, come sono i valutatori di impatto ambientale, siano sottoposti alle stesse norme, appunto dello spoils system, diciamo così, dei funzionari. Non è la stessa cosa: gli uni sono funzionari dello Stato, gli altri sono dei valutatori, dei tecnici, assunti a tempo. Il TAR del Lazio su questo è stato estremamente chiaro e vi ha condannato a reintegrare i valutatori nelle loro funzioni. Per questo noi parliamo di un articolo 3 esclusivamente politico! La vostra reazione, la reazione del ministro Matteoli, la reazione del capo di gabinetto Togni è stata quella di rifiutare, fin dal primo minuto, di accondiscendere a quanto era stato detto dal TAR del Lazio: questa gente non verrà mai più reintegrata nel posto che per legge gli era garantito, come abbiamo visto, fino al 15 maggio 2005. Questo è l'oggetto del contendere!
Ora, attraverso l'articolo 3, voi eliminate addirittura la stessa fonte del diritto sulla quale si basa la sentenza del TAR del Lazio, e sulla quale si baserà il vostro ricorso al Consiglio di Stato; voi eliminate addirittura la possibilità di poter ricorrere - quindi, pensate al vulnus istituzionale che infliggete attraverso l'approvazione dell'articolo 3 - al Consiglio di Stato ed eliminate addirittura la sentenza che lo stesso Consiglio di Stato emanerà nell'aprile del prossimo anno. Questo per dire come voi non siate assolutamente in grado di rispettare le regole del gioco.
Mi sono domandato più volte il motivo per il quale vi siete accaniti nei confronti del gruppo dei valutatori, riconfermati nel loro ruolo nel maggio del 2001. Me lo sono chiesto spesso, poiché il modo per uscirne era molto semplice, non era difficile, e si poteva trovare anche un accordo. Ebbene, guardando chi sono quei valutatori, si osserva che si tratta dei valutatori che, ad esempio, tra tanti «sì» hanno pronunciato anche qualche «no». Si tratta dei valutatori che hanno detto «no» al Mose, vostra grande opera strategica di interesse nazionale; quelli sono i valutatori che stanno dicendo «no» alle lavorazioni pericolose a Porto Marghera.
Voi siete incorsi anche in un procedimento da parte della magistratura veneziana, poiché gli atti emessi da tali valutatori sono stati da voi secretati, non sono mai stati resi noti, ed è in atto un'inchiesta, da parte della magistratura veneziana, che coinvolge il sempre ricorrente capo di gabinetto Togni.
Ciò perché ci sono carte, emesse da queste valutatori, che sono state colpevolmente nascoste e secretate. Pertanto, mi sto chiedendo perché voi vogliate cambiarli. Non si tratta semplicemente di un problema politico: è una vendetta politica nei confronti di persone che svolgono seriamente il loro lavoro al servizio dello Stato e dei cittadini.
Voi volete, cioè, come ho affermato in precedenza, dei valutatori accondiscendenti; voi volete dei valutatori che, rispetto alle opere che voi proponete loro, vi dicano ogni volta «sì», cioè senza le modalità corrette, senza il modo (Commenti)...
Ne ho ancora: si tratta di un decreto-legge, dovrete abituarvi, perché sarà molto lunga! Andremo avanti per tutto il tempo che abbiamo a disposizione, è inutile chiedere il rispetto del tempo!

PRESIDENTE. Onorevole Vianello, lei ha ancora 7 minuti a disposizione.


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MICHELE VIANELLO. Bene: sette minuti? Li impiegherò tutti quanti! Avevo finito, ma dopo la richiesta di rispettare il tempo li impiegherò tutti (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)! Dovete imparare a vivere su queste cose! Voi fate le forzature, e noi allora forziamo: cosa volete che si faccia in questi casi (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)?

NICOLÒ CRISTALDI. Vada avanti, ci appassiona!

PRESIDENTE. Guardi, onorevole Vianello, quando qualcuno esercita un proprio diritto non lede nessuno!

MICHELE VIANELLO. Infatti...

PRESIDENTE. Si dice anche in latino...

MICHELE VIANELLO. Esattamente!

PRESIDENTE. Prego, onorevole Vianello.

MICHELE VIANELLO. Per far comprendere bene ai colleghi di cosa si sta parlando, vorrei dare lettura del famoso ed incriminato articolo 3, del quale stiamo discutendo oggi.
L'articolo recita: «Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2» - vorrei ricordare che si tratta della commissione ordinaria, vale a dire della normalissima commissione per le valutazioni di impatto ambientale, e della commissione straordinaria, cioè quella che voi avete costituito per poter effettuare le valutazioni sulla base delle procedure previste dalla legge n. 443 del 2001 - «sono costituite entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».
Al comma 2 dello stesso articolo 3 si dice: «Dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni di cui al comma 1, sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale (...)».
Non si capisce la ragione per cui tale commissione debba essere soppressa: non lo sostiene la sentenza della Corte costituzionale e non lo hanno mai richiesto le regioni. La Corte costituzionale chiede, semmai, che la commissione di valutazione di impatto ambientale speciale sia integrata, non soppressa; voi, invece, ne chiedete la soppressione. Non si riesce assolutamente a comprendere perché: bastava una semplice integrazione, seguendo quanto previsto e richiesto dalla sentenza della Corte costituzionale.
Quindi, si dice: «(...) sono soppresse la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002 e la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2001 e successive modificazioni».
Ora, della commissione di valutazione di impatto ambientale, quella ordinaria, non si parla né nella sentenza della Corte costituzionale né, tanto meno, nelle richieste delle regioni. Non si riesce a capire, quindi, perché si voglia andare ad un azzeramento di tale commissione se non, appunto, perché il TAR del Lazio vi ha imposto la reintegrazione di coloro che avevate giubilato - diciamolo con molta franchezza - per vendetta politica. Questo è il senso della nostra opposizione.
Per quanto concerne gli articoli 1 e 2, insisto sul fatto che, con qualche modifica, siamo disponibili a discutere ed a chiudere rapidamente: in serata, l'operazione può essere chiusa. Per quanto riguarda, invece, l'articolo 3, per le motivazioni esclusivamente politiche - che non abbiamo introdotto noi, ma voi, con questa forzatura - si pone, per noi, una questione estremamente importante.
Concludo con un'osservazione che riprendo dall'esordio del mio intervento, rivolgendomi anche ai colleghi dell'opposizione. State attenti: che i valutatori di impatto ambientale debbano essere terzi al di sopra delle parti politiche e che su di essi non debba esservi alcun sospetto sono elementi decisivi! Diversamente, qualunque provvedimento - da qualunque Governo provenga, sia esso di destra come di


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sinistra, si tratti di regione governata da noi o di regione governata da voi -, se coloro che procedono alla valutazione di impatto ambientale non sono considerati scientificamente liberi, come voi capite, sarà assolutamente duro e difficile da far digerire alla popolazione del nostro paese!

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vianello, anche per avere risparmiato tre minuti e ventitré secondi sul tempo a sua disposizione.

ANTONIO LEONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, mi sembra che ricorrano tutti requisiti perché, ai sensi dell'articolo 44 del regolamento, si possa richiedere la chiusura anticipata della discussione generale: per il numero degli iscritti, per le circostanze e per tutta una serie di altre concomitanze, ritengo si possa accedere a proporre la richiesta di chiusura anticipata della discussione. Grazie.

PRESIDENTE. Quindi, lei effettivamente la richiede, onorevole Antonio Leone?

ANTONIO LEONE. La parola «ritengo», che ho adoperato, era significativa.

PRESIDENTE. No, glielo domandavo perché lei, con il suo garbo, ha detto «ritengo si possa»; invece, la richiede.
Sta bene. È stata formulata richiesta di chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44, comma 1, del nostro regolamento. Su tale richiesta possono intervenire un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, chiedo di parlare contro.

PRESIDENTE. Ho visto anche l'onorevole Boato alzare la mano.
Chi dei due vuole farlo? Questo o quello per me pari sono!

PIERO RUZZANTE. È indifferente, signor Presidente, nel senso che entrambi siamo contrari a questa richiesta della maggioranza. Vorrei riflettere, in maniera molto pacata, sui contenuti di questo decreto-legge e sui motivi della nostra contrarietà alla chiusura della discussione ai sensi dell'articolo 44 del regolamento.
Si sono consumati già innumerevoli strappi, nel corso di questi giorni, alle regole parlamentari. Conoscete tutti quello che è avvenuto nel corso di queste settimane. Non solo vi è stata la votazione della fiducia su un decreto-legge che conteneva, praticamente, l'80 per cento della manovra finanziaria, ma, successivamente, vi sono state tre votazioni di fiducia sul disegno di legge finanziaria, il cui esame si è concluso oggi.
Qui si tratta del rapporto non tanto tra la maggioranza e l'opposizione, quanto - oserei dire - tra il Governo e l'istituzione Parlamento, tra il Governo e la Camera dei deputati. Ebbene, siamo di fronte ad una rottura della correttezza, nonché della corretta applicazione dei contenuti del nostro regolamento, che se, da un lato, tutelano la maggioranza, anche nella possibilità, per essa, di avanzare la richiesta testé formulata dal collega Antonio Leone, dall'altro, dovrebbero pure consentire una normale possibilità di analisi delle materie oggetto anche di questo decreto-legge ed un approfondimento al riguardo.
Guardate, colleghi, i componenti del Comitato dei nove, in particolare il relatore ed il presidente della Commissione, sanno perfettamente che contestiamo un elemento specifico all'interno di questo decreto-legge.
Abbiamo avanzato proposte assolutamente ragionevoli, razionali, di modifica dei contenuti di questo decreto-legge. Vorrei ricordare che, oggi, abbiamo approvato il disegno di legge finanziaria e un altro decreto-legge. Ritengo che, con riferimento alla passata legislatura, vi siano pochi precedenti in cui, i colleghi, che oggi siedono ai banchi della maggioranza, abbiamo


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consentito, alla maggioranza di allora di esaminare ed approvare, nello stesso giorno, due decreti-legge e un disegno di legge finanziaria. Credo, dunque, che la richiesta del collega Leone vada a confermare l'impossibilità, da parte dell'Assemblea, di esaminare approfonditamente le materie trattate. Ovviamente, nel caso di decreti-legge, si tratta di materie più delicate rispetto ai progetti di legge ordinari.
La richiesta avanzata dal collega Leone, seppur legittima, ci vede contrari. Evidentemente, applicheremo le norme contenute nel regolamento che, è vero, consente alla maggioranza di avanzare la richiesta di chiusura della discussione, ma permette anche a ciascun gruppo di intervenire. Coglieremo, dunque, tale possibilità prevista nel regolamento.
Inoltre, la scelta maturata oggi da parte della maggioranza certamente non è quella di tentare di aprire un dialogo con l'opposizione, cercando di comprendere le nostre motivazioni (le ha espresse, in maniera molto chiara, il collega Vigni precedentemente, illustrando la pregiudiziale; le ha espresse altrettanto chiaramente il collega Vianello, specificando che, con riferimento a questo decreto-legge, chiediamo di modificare un punto; non credo sia una richiesta esagerata rispetto alla materia contenuta nel provvedimento).
È altrettanto evidente - lo dico ai colleghi che avranno la pazienza di fermarsi anche domani - che la rottura che si sta verificando nei rapporti tra maggioranza ed opposizione in questa fase di discussione del decreto-legge avrà ovvie ripercussioni; il dibattito di domani sul decreto-legge riguarderà circa cinquanta proposte emendative. Certamente, vi sarà un numero congruo di ordini del giorno che ci consentirà, nella giornata di domani, di approfondire i contenuti di questo decreto-legge.
Ritengo, dunque, sbagliata questa forzatura. Sinceramente, avrei preferito la ricerca di un accordo che, tuttora, ritengo possibile. Può darsi che la notte porti consiglio. Mi auguro che, nella giornata di domani, a partire dal Comitato dei nove, possiate, rispetto alle proposte emendative, assumere un atteggiamento meno rigido che ci consenta di giungere rapidamente all'approvazione di questo decreto-legge. Nel caso in cui, invece, la maggioranza e il Governo mantenessero un atteggiamento di rigidità, all'opposizione non resterebbe che illustrare tutte le proposte emendative, intervenire su tutti gli ordini del giorno e svolgere tutte le dichiarazioni di voto finale; ciò, ci obbligherà a procedere con lavori nella giornata di venerdì e nelle giornate successive.
Per questi motivi, il nostro gruppo - credo di poter parlare a nome di tutti i colleghi dell'opposizione - esprimerà il voto contrario su questa richiesta e richiede anche la verifica del numero legale (Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo e di Rifondazione comunista).

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare a favore, passiamo ai voti.

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Avevo già chiarito nel mio intervento che, ovviamente, chiediamo la votazione nominale ma anche, ai sensi dell'articolo 8 del nostro regolamento, la verifica attenta delle presenze in aula, per impedire la possibilità di votazioni plurime.

PRESIDENTE. Senz'altro, onorevole Ruzzante.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, in ordine alla richiesta di chiusura della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 315 del 2003, formulata dall'onorevole Antonio Leone.
(Segue la votazione).


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PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi lì.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
La Camera non è in numero legale per un deputato.
Un attimo, colleghi: è in aula il collega Vigni, che era intervenuto, quindi la Camera è in numero legale.

RENZO INNOCENTI. Ma come?

PRESIDENTE. Il collega Vigni era presente alla votazione ed era intervenuto precedentemente. I figurativi erano già stati computati ma c'è solo la differenza di un deputato: un deputato era presente e, quindi, la Camera è in numero legale.

RENZO INNOCENTI. Ma Vigni è nei dieci nostri! Gli altri otto dove sono? L'onorevole Vigni è già compreso nella nostra quota e non può essere considerato come presente. Non può contarlo due volte!

PRESIDENTE. Se volete, colleghi, vi leggo le motivazioni per le quali si può fare la dichiarazione che ho fatto, ma credo possiate fidarvi del Presidente quando fa osservazioni di questo genere...
Mi fanno osservare che il collega Vigni, che è pure presente, aveva pre-votato e, quindi, non va computato: di conseguenza, la Camera non è in numero legale per un deputato.
Ho preso due provvedimenti che non sono contraddittori: dipendono da ciò che gli uffici hanno controllato e ciò mi consente di confermare la posizione.

ELIO VITO. Ma c'era Zeller, Presidente!

PIERO RUZZANTE. Lo sai benissimo che non è così, Vito!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, è una questione di valutazione della Presidenza (Commenti del deputato Elio Vito). Onorevole Vito, mi faccia la cortesia!

GIUSEPPE CAMINITI. Presidente, non ha funzionato il mio dispositivo di voto.

PRESIDENTE. Non avrà funzionato ma ho avuto dagli uffici queste indicazioni e non posso fare un controllo visivo di tutti. Il documento in mio possesso dichiarava che mancava un deputato.
Dichiaro, quindi, sospesa la seduta che riprenderà fra un'ora.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito, su quale argomento? Se è su quello in questione, le do la parola ma non cambierò la mia decisione.

ELIO VITO. Signor Presidente, nessuno le chiede di cambiare la decisione ma di procedere secondo un ordine. Lei ha annunciato, prima di proclamare la mancanza del numero legale, cambiando poi decisione in seguito alla segnalazione riguardante il collega Vigni, che la Camera non sarebbe stata in numero legale per un deputato.
In quel momento diversi colleghi, che erano presenti in aula ma non avevano votato, hanno segnalato la loro presenza come da regolamento e da prassi, e tra questi il collega Caminiti qui presente.
Poi, lei ha rilevato la presenza del collega Vigni ed è ovvio che la segnalazione del collega Caminiti è caduta. Tuttavia, se lei afferma che l'onorevole Vigni era già conteggiato, deve consentire - e ciò emerge dai tabulati - che il collega Caminiti presente in aula, se non ha votato, faccia quell'unica differenza.

RENZO INNOCENTI. In tal caso, Presidente, lì c'erano dei doppi voti!

PIERO RUZZANTE. Tarantino, per esempio, dov'era?

ELIO VITO. Non chiediamo nulla di più, Presidente. Ci sono colleghi presenti in aula che risulta che non hanno votato e che devono essere conteggiati ai fini del numero legale. Essi hanno cercato di segnalarlo,


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la segnalazione è stata superata a seguito della decisione sul collega Vigni, ma ora, signor Presidente, credo che occorra fare un atto di giustizia. Non è un privilegio che le chiede la maggioranza (Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale). La maggioranza chiede solo di avere quegli atti di giustizia...

PRESIDENTE. Onorevole Elio Vito, quando siedo in questo scranno, non faccio piaceri né alla maggioranza né dispiaceri all'opposizione. Mi regolo a seconda delle valutazioni che derivano non solo dalla mia diretta percezione, ma anche da quello che mi dicono gli uffici, come fa qualunque Presidente degno di questo nome.
Allora, chiedo di effettuare delle verifiche: se si chiede la giustizia, essa è anche fatta in modo che ogni ordinanza possa essere revocata, giacché si parla di giustizia. Quindi, pregherei gli uffici di provvedere alle opportune verifiche e pregherei di controllare bene, senza approssimazione.
Colleghi, le valutazioni di carattere successivo non avrebbero e non hanno la possibilità di una verifica effettiva, perciò confermo che manca il numero legale (Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza nazionale e della Lega Nord Federazione Padana).

ELIO VITO. No, Presidente! Non è giusto!

EMERENZIO BARBIERI. È una vergogna!

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, rinvio la seduta di un'ora.

La seduta, sospesa alle 17,55, è ripresa alle 19.

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.
Dobbiamo ora ripetere la votazione sulla proposta di chiusura della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, nella quale è in precedenza mancato il numero legale.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta di chiusura della discussione sulle linee generali del disegno di legge di conversione del decreto-legge 14 novembre 2003, n. 315, formulata dall'onorevole Antonio Leone.
(Segue la votazione).

PIERO RUZZANTE. Presidente, guardi lì!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 272
Votanti 271
Astenuti 1
Maggioranza 136
Hanno votato
264
Hanno votato
no 7
Sono in missione 45 deputati).

Ricordo che, essendo stata deliberata la chiusura della discussione sulle linee generali, a norma dell'articolo 44, comma 2, del regolamento ha facoltà di parlare, per non più di 30 minuti, un deputato, fra gli iscritti non ancora intervenuti nella discussione, per ciascuno dei gruppi che ne facciano richiesta.

PIETRO ARMANI, Presidente dell'VIII Commissione. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIETRO ARMANI, Presidente dell'VIII Commissione. Signor Presidente, a titolo di memoria storica, vorrei ricordarle che, mentre stavamo votando, ed è mancato il numero legale, era riunito l'ufficio di presidenza della Commissione esteri, con cinque deputati presenti in tale ufficio di presidenza.
Credo che quando è in corso l'attività d'Assemblea, anche qualora siano riuniti


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gli uffici di presidenza, a' termini di regolamento, dovrebbero essere sconvocate tutte le Commissioni.

PRESIDENTE. Onorevole Armani, lei ha perfettamente ragione: essendo qui seduto, ovviamente non potevo sapere ciò. Comunque, considero il suo rilievo fondato e mi dispiace che ciò sia avvenuto.
È iscritto a parlare l'onorevole Vigni. Ne ha facoltà.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, l'intervento è nella discussione sulle linee generali?

PRESIDENTE. Sì, onorevole Vigni.
Onorevoli colleghi, porto a conoscenza che, dopo gli interventi che seguiranno, non si procederà stasera a votazioni; queste avranno luogo domani, dopo l'espressione dei pareri sugli emendamenti.
Prego, onorevole Vigni.

FABRIZIO VIGNI. Signor Presidente, se il Governo non avesse un atteggiamento di completa chiusura verso qualunque proposta di modifica del decreto-legge, noi potremmo avere una discussione molto più tranquilla e produttiva e vorrei spiegare il perché: il decreto-legge al nostro esame presenta, sostanzialmente, tre facce. Una, chiara, sostanzialmente condivisibile; una, molto scura, del tutto inaccettabile; una, grigia, ambigua o, comunque, superflua.
La faccia chiara del decreto-legge è rappresentata dall'articolo 1.
L'articolo 1 prevede l'adeguamento della legislazione ad una recente sentenza della Corte costituzionale, la n. 303. La Corte, chiamata a pronunciarsi sui ricorsi delle regioni in merito alla cosiddetta legge obiettivo, ha espresso alcune valutazioni, nell'insieme condivisibili, che stabiliscono la necessità di una leale collaborazione e di un'intesa tra lo Stato e le regioni sulla programmazione e la realizzazione di infrastrutture strategiche nazionali. Tale concetto, fin dall'inizio della discussione sulla legge obiettivo, era stato più volte sottolineato dall'opposizione, inascoltata dal Governo, che fu costretto successivamente, con la legge n. 166, ad introdurre l'obbligo di intesa con le regioni. In aggiunta a tali valutazioni di carattere generale la Corte costituzionale, esprimendosi sui ricorsi delle regioni, ha giudicato incostituzionale la norma riguardante la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale che deve esprimere il proprio parere sulle opere connesse alla legge obiettivo. La Corte ha richiamato la necessità di integrare tale commissione con la presenza delle regioni. Dunque, si tratta di un adeguamento legislativo da noi condiviso, anche se non capiamo perché il Governo abbia bisogno di ricorrere allo strumento del decreto-legge, visto che la legge obiettivo già consentirebbe di modificare la norma in questione attraverso un decreto legislativo.
A proposito dell'articolo 1, vorrei segnalare al Governo, per ragioni di chiarezza del testo, che siamo di fronte ad una scrittura del tutto incomprensibile, fatta un po' con i piedi. Infatti, all'articolo 1 si prevede che la commissione speciale VIA sia integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. Con ciò sembra intendersi che, di volta in volta, a seconda dell'opera in discussione, debba far parte della commissione un rappresentante della regione interessata. Subito dopo, però, si dice che a tal fine le regioni e le province autonome provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Dunque, non si capisce quante siano le designazioni aggiuntive in rappresentanza delle regioni e, soprattutto, se siano designazioni permanenti in rappresentanza dell'insieme delle regioni o, di volta in volta, della singola regione interessata. In ogni caso, a parte tale notazione relativa alla chiarezza del testo, per quanto riguarda l'articolo 1 la sostanza della norma proposta è condivisibile.
Il problema, invece, nasce a proposito degli articoli 2 e 3 poiché, come abbiamo già evidenziato con l'intervento dell'onorevole Vianello ed in sede di presentazione della questione pregiudiziale di costituzionalità,


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tali articoli riguardano la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale che nulla ha a che fare con la legge obiettivo. Tale argomento è del tutto estraneo alla sentenza della Corte costituzionale. Si potrebbe interpretarlo come un'apertura del Governo nei confronti delle regioni talmente generosa, anche se non richiesta dalla Corte e dalle regioni stesse, da prevedere la rappresentanza delle regioni anche nella commissione ordinaria. Tuttavia, se questo era lo scopo che si prefiggeva, non si capisce perché il Governo non abbia semplicemente disposto - poteva farlo con atto amministrativo - l'integrazione della commissione, oppure scritto nel decreto-legge che la commissione ordinaria VIA doveva essere integrata anche con uno o più rappresentanti delle regioni.
Si è previsto, invece, (con l'articolo 2 e con l'articolo 3) che la commissione di valutazione di impatto ambientale venga azzerata e che, al suo posto, venga istituita una nuova commissione, sulla base di nuovi riferimenti legislativi. Perché? Questa è stata la nostra domanda, ma la risposta è abbastanza evidente, anche se il Governo naturalmente non l'ha esplicitata. Nei mesi scorsi, infatti, a partire dal mese di settembre 2002, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio ha cercato in ogni modo di azzerare e di modificare la composizione della commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale. Con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 settembre 2002 furono revocati 23 dei 40 componenti. Dei 23 componenti revocati, 18 hanno presentato ricorso al TAR del Lazio contro il provvedimento adottato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, chiedendone l'annullamento. La seconda sezione del TAR del Lazio il 21 maggio 2003 ha poi accolto il ricorso dei commissari revocati ed ha annullato il provvedimento, ordinando all'autorità amministrativa di eseguire la decisione.
Vale la pena sottolineare - poiché ha un valore di carattere generale - che il TAR ha richiamato il consolidato e notorio orientamento giurisprudenziale derivante dall'applicazione della legge n. 241 del 1990, che impone una puntuale motivazione del provvedimento, effettuata sulla base di un accurato riscontro di elementi certi ed oggettivi, in ordine alla inidoneità anche tecnica. È stato ordinato il ripristino della situazione soggettiva dei commissari, anche da un punto di vista patrimoniale, ed è stato stabilito, da parte del TAR del Lazio, un principio in base al quale le norme cosiddette sullo spoils system non possono essere applicate anche ad organismi di carattere tecnico, quale la commissione nazionale di valutazione di impatto ambientale.
Da questo punto di vista, dunque, il senso vero degli articoli 2 e 3, in merito alla commissione ordinaria di valutazione impatto ambientale, sembra essere non tanto quello di allargare la composizione della rappresentanza delle regioni, bensì quello di aggirare la sentenza del TAR del Lazio e di vanificare il pronunciamento del Consiglio di Stato, che si dovrà pronunciare - si badi bene sulla base di un ricorso presentato non dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, ma da uno dei nuovi commissari nominati - il 16 aprile 2004 (almeno questa è la data fissata per l'udienza). L'atteggiamento del Governo appare, quindi, non quello di chi si rimette, in maniera rispettosa, al pronunciamento degli organi chiamati a giudicare (il TAR lo ha già fatto, mentre il Consiglio di Stato lo deve ancora fare), ma come quello di chi vuole eludere una sentenza già emessa dal TAR e vanificare di fatto il pronunciamento prossimo del Consiglio di Stato.
A nostro parere, le misure previste dagli articoli 2 e 3, in materia di commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, sono, per queste ragioni, inaccettabili sia sotto un profilo di merito, sia sotto un profilo di legittimità. Dal punto di vista del merito, vorrei ricordare i dati, in particolare al sottosegretario, il quale in Commissione ambiente ha sostanzialmente motivato questa intenzione del Governo con la scarsa efficienza dell'attuale commissione di valutazione di impatto ambientale - se non è così, sotto


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segretario, mi corregga, ma così l'ho intesa io in Commissione - o, comunque, con problemi legati all'efficienza. Nel periodo 1997-2001, la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, composta allora da 20 membri, aveva emesso circa 220 pareri sui progetti sottoposti alla valutazione di impatto ambientale. Nell'aprile 2001, la legge relativa ai nuovi interventi in campo ambientale, tenuto conto del carico di lavoro che incombeva sulla commissione, decise di raddoppiare il numero dei componenti, portando il numero degli esperti a 40.
Dal 15 maggio 2001 al 25 luglio 2002 la commissione ha emesso altri 74 pareri (ha mantenuto, pertanto, un ottimo ritmo). I problemi si avvertono nel settembre 2002 quando il ministero ha posto in essere quel determinato atto, revocando una parte dei componenti.
L'attività della commissione VIA, da quel momento, subisce un evidente rallentamento: secondo le informazioni riportate sul sito ufficiale del Ministero dell'ambiente, dal settembre del 2002 il numero dei pareri si è drasticamente ridotto (in quasi un anno di attività la commissione ha emesso soltanto sette pareri). Pertanto, appare chiaro da questi dati che la responsabilità per i problemi di efficacia e di efficienza della commissione comincia a sussistere dal settembre 2002, da quando il Ministero dell'ambiente ha compiuto determinati atti, il che ha determinato non una maggiore efficienza, ma una drastica riduzione di efficienza della commissione stessa.
Questa è la situazione e la ragione per cui riteniamo che si debbano espungere dal provvedimento gli articoli 2 e 3 o, comunque (questo è il senso dei nostri emendamenti), che si precisino. Abbiamo al riguardo presentato una proposta emendativa. Siamo d'accordo che il Governo allarghi anche la suddetta commissione ai rappresentanti delle regioni, anche se ciò non è stato chiesto dalla Corte costituzionale o dalle regioni stesse, ma che lo si faccia con una semplice norma. Bastano poche parole e che si dica che la commissione ordinaria VIA è integrata dai rappresentanti delle regioni. Sarà poi una sentenza del Consiglio di Stato a stabilire se aveva ragione il TAR del Lazio o se, invece, la decisione del TAR stesso deve essere modificata; ciò che conta, a nostro parere, è il rispetto dei pareri degli organi di giustizia amministrativa.
Infine, vorrei ricordare che l'articolo 4 contiene norme relative alle autorizzazioni per l'installazione di impianti di telecomunicazioni. Nell'agosto 2002 il ministro Gasparri ha varato un decreto legislativo, in attuazione della legge obiettivo, disponendo che le autorizzazioni per l'installazione di impianti di telecomunicazioni, in particolare, di telefonia mobile, siano rilasciate con procedure semplificate, in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni, a quanto disposto dall'articolo 8 della legge n. 36 del 2001, in materia di inquinamento elettromagnetico, ed in contrasto con le competenze attribuite dalla Costituzione alle regioni ed agli enti locali.
Per tali ragioni, ritenemmo fin da allora palesemente incostituzionale il decreto Gasparri. Il ministro andò, tuttavia, avanti a testa bassa: le regioni presentarono un ricorso alla Corte costituzionale, la quale, come era del tutto prevedibile, ha ritenuto incostituzionale, nel suo complesso, il decreto legislativo n. 198 del 2002. A quel punto, con il decreto Gasparri si è trasferita una parte delle norme nel nuovo codice sulle comunicazioni elettroniche (si tratta di norme che rimangono in vigore solo per le semplificazioni autorizzative e non più per quanto riguarda l'aggiramento delle competenze dei comuni e delle regioni in materia urbanistica e di pianificazione per l'installazione degli impianti).
Non si capisce, pertanto, che senso abbia l'articolo 4 del provvedimento esame: o si intende da parte del Governo (ma ciò non emerge dalla lettura del testo) sanare tutti i provvedimenti disposti in base al decreto legislativo n. 198 del 2002 (anche laddove le installazioni fossero in contrasto con gli strumenti urbanistici dei comuni e con riferimento ai limiti sull'inquinamento elettromagnetico previsti dalla legislazione nazionale) oppure, come dichiara


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il Governo, si intende semplicemente precisare che la procedura concernente le richieste, già presentate dai comuni in base al decreto legislativo n. 198, non debba ripartire nuovamente dall'inizio (si tratta semplicemente di non sprecare tempo dal punto di vista amministrativo).
Ma allora, da questo punto di vista, l'articolo 4 appare del tutto superfluo, perché, è ovvio, a mio parere e secondo il parere degli stessi uffici legislativi, che ciò debba ritenersi comunque implicito.
Tuttavia, l'articolo 4 è la faccia grigia del decreto o, in altre parole, superflua; bisognerebbe eliminare dal decreto la faccia scura, quella riguardante la Commissione ordinaria VIA o, quantomeno, precisare in modo molto semplice che si intende soltanto integrarla con le rappresentanze delle regioni e non eludere le sentenze di giustizia amministrativa del TAR e quelle che, nell'aprile 2004, saranno pronunciate dal Consiglio di Stato.
Questo è il nostro giudizio sul decreto, questo è l'atteggiamento molto chiaro e costruttivo emerso in Commissione. Il Governo - almeno fino a questo momento - non ha fornito alcun segnale di voler apportare modifiche - che consentirebbero di adeguare la legislazione alla sentenza della Corte - e di rendere il testo del decreto condivisibile anche da parte dell'opposizione. Ci auguriamo, comunque, che questo possa avvenire nel prosieguo della discussione (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare l'onorevole Villari. Ne ha facoltà.

RICCARDO VILLARI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, quante considerazioni si potrebbero svolgere su questo decreto-legge e gli interventi che mi hanno preceduto, in buona sostanza, hanno illustrato le nostre perplessità e contrarietà rispetto al metodo adottato dal Governo.
Come opposizione, in Commissione, abbiamo fornito la nostra disponibilità a ragionare per contribuire in ogni caso a migliorare il testo del decreto al nostro esame. Ma, ciò che è sorprendente è, appunto, il metodo seguito; infatti, quando il TAR, il Consiglio di Stato, la Corte costituzionale sono chiamati a valutare i provvedimenti di questa maggioranza, si evidenzia molto spesso la lacunosità delle iniziative e dei provvedimenti assunti dal Governo.
Il decreto-legge n. 315 del 14 novembre 2003 reca disposizioni relative alla composizione della Commissione per la valutazione di impatto ambientale e ai procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica.
È forse il caso di sottolineare il fatto che la VIA è un procedimento di verifica della compatibilità ambientale dei più significativi interventi e realizzazioni di opere in applicazione del principio fondamentale di evitare e controllare preventivamente inquinamenti ed altri inconvenienti, anziché combatterne i successivi effetti.
È dunque necessario che le implicazioni di ordine ambientale intervengano quanto prima e, comunque, nella fase della presentazione contestuale della progettazione e dello studio di impatto ambientale, avendo preventivamente stabilito in modo scientificamente coerente i possibili effetti che l'azione da intraprendere può avere sull'ambiente, nonché il ruolo effettivamente svolto dalle analisi e dalle valutazioni ambientali all'interno della progettazione.
Infatti, non può ritenersi corretto un procedimento tecnico in cui lo studio di impatto ambientale sia stato effettuato nella fase conclusiva della progettazione dell'opera o dell'intervento; in tale ipotesi, sarebbe un documento di tipo puramente giustificativo.
Gli istituti di impatto ambientale non devono ridursi alla sola descrizione, ma devono giungere ad una valutazione per fornire all'autorità competente gli elementi sui quali decidere, inserendo al loro interno la fase di descrizione del progetto, dell'ambiente globale (atmosfera, idrosfera, biosfera, antroposfera e delle alternative), la fase di individuazione e stima degli impianti del progetto sull'ambiente (azioni di progetto, interferenze, componenti


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ambientali, sistemi ambientali), la fase di valutazione generale da parte del proponente dell'opera o dell'intervento da realizzare, previa definizione dei metodi e criteri di scelta.
Una VIA in quanto processo di decisione, quindi, di scelta. Una VIA così valutata esplica le sue maggiori potenzialità in presenza di una pluralità di alternative tra le quali scegliere. È ciò pone il problema di definire le alternative di progetto, ivi compresa, ovviamente, l'alternativa zero, cioè quella di non far nulla, di analizzare gli impianti tenendo conto della durata prevista per il progetto, comparando le alternative entro un dato sistema di obiettivi e di vincoli.
Anche gli strumenti di piano, di programma, le norme, le decisioni che interferiscono direttamente o indirettamente con l'ambiente, debbono essere elaborate alla luce dei principi di compatibilità ambientale. In definitiva, infine, la VIA va intesa come processo di partecipazione dei cittadini, ed infatti questa è una delle principali funzioni della VIA.
L'informazione e la partecipazione sono momenti di conoscenza della complessità ambientale e sociale che consente ai soggetti sociali di controllare la coerenza e l'efficacia dell'operato delle autorità competenti, nonché di arricchire lo stesso processo decisionale con le proprie osservazioni. Lo svolgimento di una VIA deve essere sempre, pertanto, il risultato di un processo ripercorribile e dunque, quanto più possibile, trasparente. Questa esigenza rimanda alla chiarezza dei dati e dei metodi e alla necessità di disporre di fonti informative e di sistemi di gestione affidabili, il tutto inserito in uno schema metodologico riconoscibile e accettato.
La VIA, in conclusione, si può considerare come uno strumento finalizzato a: migliorare la trasparenza delle decisioni pubbliche, consentendo di definire un bilancio beneficio-danno non solo sotto il profilo ecologico-ambientale, ma anche sotto quello economico e sociale, finalizzato alla gestione ottimale delle risorse; realizzare la sostenibilità, verificando, per singolo progetto, il suo inserimento ottimale nell'ambiente garantendo la migliore mediazione tra esigenze funzionali di progetto e di impatto sull'ambiente; prevenire, inoltre, il danno ambientale affermando il passaggio da un sistema di ripristino a valle del danno stesso ad un sistema di previsione e prevenzione a monte degli impatti ambientali nella gestione del territorio e delle risorse naturali; favorire, quindi, la partecipazione di tutti gli attori sociali, facendosi garante della condivisione delle scelte pubbliche.
L'articolo 1 del decreto-legge in oggetto prevede l'integrazione della commissione speciale di valutazione di impatto ambientale con un rappresentante regionale, nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale riguardi infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale. La commissione speciale che viene istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è composta da 18 membri, due in meno rispetto ai 20 previsti dal testo vigente - oltre il presidente -, scelti tra professori universitari, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra i dirigenti della pubblica amministrazione.
Con il decreto si procede, quindi, ad una costante e contestuale riduzione del numero complessivo dei membri della commissione. L'articolo 2 prevede l'integrazione della commissione ordinaria per la valutazione di impatto ambientale con un componente designato dalle regioni e dalle province autonome nel caso in cui la valutazione di impatto ambientale riguardi opere per le quali sussistano interessi regionali e delle province autonome, attraverso la sostituzione del comma 5 dell'articolo 18 della legge 11 marzo 1988, n.627, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.93. Il numero dei componenti della commissione ordinaria per la VIA viene ridotto a


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35, oltre il presidente, rispetto ai 40 attualmente previsti dalla normativa in vigore.
L'articolo 3, al comma 1, dispone che entrambe le commissioni debbano essere istituite entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge; conseguentemente, il comma 2 prevede la soppressione - a decorrere dalla data dei provvedimenti di costituzione delle commissioni previste agli articoli 1 e 2 - della attuale commissione speciale di valutazione di impatto ambientale.
L'articolo 4 comma 1 detta una disciplina transitoria, da applicarsi a quei procedimenti di rilascio di autorizzazione all'installazione di infrastrutture di telecomunicazioni iniziate a seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto decreto Gasparri.
La norma prevede che i procedimenti di rilascio di autorizzazioni iniziati ai sensi del decreto legislativo n. 198 del 2002 ed in corso alla data di pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 303 del 2003, siano disciplinati dal decreto legislativo n. 259 del 2003.
Intendo formulare al riguardo una valutazione, anche rispetto alle osservazioni che sono state svolte da chi mi ha preceduto. Invece che prendere atto della sentenza della Corte costituzionale, si tenta un'interpretazione quanto meno singolare: si interviene sulla commissione ordinaria VIA, il che non era assolutamente richiesto, e si provvede ad azzerarla. Dobbiamo domandarci per quale motivo si intende azzerare tale commissione. Evidentemente, si tentano di piegare le sentenze della Corte costituzionale ad una logica politica. Si tratta di un dato oggettivamente inquietante, perché la garanzia della terzietà di tali commissioni è garanzia di trasparenza per i cittadini e per le opere che il Governo intende realizzare.
Abbiamo salutato con soddisfazione la sentenza, laddove essa prevede l'inserimento di rappresentanti delle regioni e delle province autonome all'interno della commissione. Non c'era tuttavia alcuna motivazione per interpretare tale sentenza in maniera, lo ripeto, singolare, e procedere all'azzeramento della commissione VIA ordinaria, peraltro non previsto dalla Corte costituzionale.
Quanto all'articolo 4, dall'entrata in vigore del decreto Gasparri sono state presentate numerosissime richieste di autorizzazioni per l'installazione di infrastrutture potenzialmente pericolose per i cittadini e per il territorio. Tali richieste hanno beneficiato di una procedura a maglie talmente larghe da poter essere considerata una sorta di condono preventivo. La sentenza della Corte costituzionale che avrebbe dovuto ripristinare una corretta procedura autorizzativa viene di fatto aggirata, creando un vero e proprio via libera per tutte le richieste presentate nel periodo intercorso tra il decreto Gasparri e la sentenza stessa.
Infatti, la procedura richiamata nell'esile articolo 4, che dovrebbe regolamentare il regime transitorio tra decreto e sentenza, impone tempi di risposta da parte degli enti locali non più rispettabili, o comunque non rispettabili per tutte le richieste pervenute nel periodo del decreto Gasparri. Va posto l'accento su quella che appare un'incongruenza, ovvero la disciplina dei termini di scadenza delle procedure. L'articolo 4 prevede che valgano i termini di presentazione della domanda effettuata secondo la procedura del decreto Gasparri e che i tempi di risposta delle amministrazioni siano quelli stabiliti dalla precedente normativa, ovvero dagli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, che prevedeva tempi strettissimi per le amministrazioni.
Il risultato sarà che tutte le domande già presentate non potranno essere verificate e sottoposte al controllo degli enti locali, e saranno di fatto approvate per l'impossibilità di rispettare i tempi di risposta, a meno che non si preveda esplicitamente un regime transitorio che consenta alle pubbliche amministrazioni di espletare le funzioni assegnate. Inoltre, risulta difficile capire come le stesse richieste presentate sulla base di un regime procedurale semplificato, quello previsto dal decreto Gasparri, possano soddisfare la procedura precedente senza dover essere


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riformulate con gli approfondimenti richiesti da tale precedente normativa.
Signor Presidente, manifestiamo pertanto la nostra contrarietà, riteniamo che non si dovesse far ricorso alla decretazione d'urgenza, e sebbene condividiamo una parte del decreto, l'articolo 1, per quanto riguarda gli articoli successivi mi associo alle perplessità che sono state manifestate dai precedenti oratori.

PRESIDENTE. È iscritto parlare l'onorevole Lion. Ne ha facoltà.

MARCO LION. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, il provvedimento al nostro esame contiene alcune misure che riteniamo assolutamente inaccettabili, sia per la qualità del loro contenuto sia soprattutto per il fatto che, come al solito, si utilizza lo strumento del decreto-legge. Rilevo peraltro che in ordine all'articolo 2 si presenta un problema di completa estraneità alla sentenza n. 303 del 2003 della Corte costituzionale, cui pure si fa riferimento.
Dico questo perché il decreto-legge in esame parte da un presupposto importante, costituito dai ricorsi presentati dalle regioni in merito alla cosiddetta legge obiettivo, la n. 443 del 2001, e, conseguentemente, agli strumenti attuativi, in particolare i decreti legislativi n. 190 e n. 198 del 2002 sulle opere strategiche sia infrastrutturali sia di telecomunicazione. Dopo una lunga e complessa valutazione, la Corte costituzionale ha emesso la sentenza n. 303 del 2003.
Una parte di quest'ultima ha richiesto di apportare importanti correzioni al decreto legislativo n. 190 del 2002, relativo proprio alla realizzazione delle infrastrutture strategiche; un'altra parte ha completamente annullato il decreto legislativo n. 198, riguardante l'accelerazione della realizzazione delle infrastrutture di telecomunicazione strategiche, di iniziativa del ministro Gasparri nel settembre 2002. Ricordo che questo decreto legislativo suscitò un vespaio di polemiche sia per il fatto che venne emanato, praticamente, in piena estate sia per il fatto che segnò un'inversione di tendenza politica, per noi negativa, nella gestione degli aspetti riguardanti l'elettrosmog, le radiazioni e tutti i problemi connessi alla bassa e all'alta frequenza, su cui il Governo precedente aveva dato un'impronta sicuramente più legata alla tutela degli interessi generali e della salute dei cittadini.
Quindi, c'è un riconoscimento importante che la sentenza della Corte ha richiamato, nel vedere lesi interessi locali tutelati dalla Costituzione e dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, in ordine alla localizzazione delle infrastrutture sulla base di deroghe per l'installazione di impianti per le telecomunicazioni al di fuori dei piani regolatori, deroghe che non possono essere assicurate come prevedeva il decreto legislativo Gasparri, che aveva fatto praticamente carta straccia del ruolo degli enti locali nella gestione del territorio.
Abbiamo parlato di uno strumento assolutamente improprio, perché la legge Lunardi, il provvedimento che ha dato origine a tutti questi decreti legislativi, si era dotata - ricordo che ciò era stato oggetto anche di uno scontro fortissimo tra maggioranza ed opposizione - di strumenti di delega assolutamente ampi non solo per l'emanazione dei decreti legislativi che stiamo correggendo con il decreto-legge al nostro esame ma anche per l'istituzione di procedure per la loro correzione. In particolare, si stabiliva che vi sarebbero stati due anni di tempo per il Governo - con una delega ulteriore il tempo complessivo, nei fatti, arrivava a tre anni - per l'eventuale correzione dei decreti legislativi adottati sulla sua base. È questa una delle ragioni fondamentali per cui contestiamo l'utilizzo del decreto-legge, con riferimento, in particolare, all'articolo 1.
La legge obiettivo conteneva già strumenti molto ampi, prevedendo una delega di tre anni complessivi che il Parlamento ha assicurato al Governo per correggere il decreto legislativo n. 190 del 2002, sulla base dell'applicazione, dell'esperienza e, in questo caso, della sentenza della Corte. Invece di utilizzare il comma 3 dell'articolo


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1 della legge obiettivo, si è deciso di procedere per decreto-legge; quindi, si è utilizzato un altro strumento di emergenza che non è giustificato, proprio perché la norma contiene già l'istituto della correzione della sua applicazione. È stato detto anche nella nostra Commissione che il Governo non poteva utilizzare questo strumento di correzione per via ordinaria, perché ciò avrebbe fatto perdere tempo e non era ammissibile che una commissione venisse sostituita con una procedura così lenta. Ma, proprio perché il decreto legislativo deve essere emanato, le Commissioni parlamentari e la Conferenza Stato-regioni devono esprimere la loro opinione.
Vorrei contestare non tanto questo principio quanto il suo effetto pratico. Voglio ricordare che la commissione speciale VIA (valutazione di impatto ambientale) per le opere strategiche ha già approvato, a distanza di un anno dalla sua istituzione, opere strategiche per oltre 20 mila miliardi di euro. La stessa Confindustria, tra l'altro, ha dimostrato in uno studio che queste opere, già all'esame del CIPE per l'approvazione, per almeno 9 mila miliardi di euro non risultano coperte da alcun provvedimento connesso, ad esempio dalla protezione che l'operazione Infrastrutture Spa può dare e che riguarda esclusivamente alcune tratte dell'alta velocità che non rientrano nei piani delle concessionarie autostradali. Si tratta, quindi, di ingenti investimenti già autorizzati che non vedranno rapidamente la cantierizzazione, nonostante gli annunci, perché non vi sono le risorse. Nemmeno la legge finanziaria, che pure oggi abbiamo - purtroppo - definitivamente approvato, provvede ad identificarle.
La procedura veloce per cui la Commissione non può perdere 30 giorni di lavoro nella fase di sostituzione per via ordinaria ha come risultato che si continueranno ad approvare in fretta progetti preliminari, in genere di pessima qualità, che andranno a riempire i cassetti delle cose non realizzate nel nostro paese, dei grandi sogni o dei grandi progetti berlusconiani. Ripetiamo: le risorse finanziarie pubbliche o private non ci sono, neanche per il complesso delle infrastrutture decise dalla commissione speciale di valutazione di impatto ambientale. Quindi, a che serve questa fretta? A che serve questo decreto-legge? La fretta per cui si deve ricorrere al decreto-legge, anziché utilizzare lo strumento della delega già previsto dalla legge ordinaria, è dunque assolutamente e totalmente fuori luogo. Questa è la prima grande, pesante contestazione all'articolo 1 di questo decreto-legge.
Entrando nel merito, il dettato della norma rispetta indubbiamente la sentenza della Corte per cui, laddove le opere sono di riconosciuto interesse concorrente con le regioni, la commissione VIA deve essere integrata da un rappresentante regionale e su questo siamo perfettamente d'accordo con la Corte costituzionale. È positivo il principio per cui l'opinione dei livelli locali si esprime non solo al CIPE, ove deve essere assicurata l'intesa, ma anche nell'ambito della commissione di valutazione di impatto ambientale. Tuttavia, l'articolo 1 nell'attuale formulazione non chiarisce se per ogni opera che può interessare una o più regioni la commissione è integrata da soggetti individuati dalle singole regioni aventi un interesse concorrente: perciò abbiamo presentato specifici emendamenti volti a chiarire questo aspetto di non poco conto. Se si trattasse di una integrazione effettuata dalle regioni nel loro complesso una volta per tutte, in relazione a qualsiasi opera di interesse regionale concorrente, a nostro avviso, non sarebbe pienamente rispettata la sentenza della Corte costituzionale, secondo la quale la regione interessata deve poter esprimere anche all'interno della commissione di valutazione di impatto ambientale il proprio punto di vista. Quindi, deve trattarsi di un soggetto, di un esperto specificatamente riferito alla regione o alle regioni interessate dal progetto.
Diverse considerazioni valgono per l'articolo 2 perché il testo applicherebbe la sentenza n. 303, in base alla quale la speciale commissione VIA va integrata con esperti nominati dalla regione per le opere concorrenti di interesse regionale, anche alla commissione di valutazione di impatto


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ambientale per la procedura ordinaria con un'estensione assolutamente incostituzionale e francamente illegittima. In questo modo, si ingenera enorme confusione e si incorre in un vero e proprio vizio di forma.
Nessuna regione ha mai fatto ricorso alla commissione di valutazione di impatto ambientale istituita ai sensi della legge n. 349 del 1986 e dei successivi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri a partire dal n. 377 che ha istituito le commissioni ordinarie, perché nel corso del tempo - nessuna regione ha fatto ricorso a questa commissione di VIA - è stato ben chiarito che il compito della commissione ordinaria è quello di valutare l'impatto ambientale delle grandi opere in Italia. Ciò è definito anche in base a una specifica direttiva che stabilisce esattamente le dimensioni delle infrastrutture e degli impianti che debbono sottostare a una valutazione nazionale.
Inoltre, con norme successive è stato chiarito che, qualora una infrastruttura abbia caratteristiche di minore impatto o non sia localizzata in aree particolarmente sensibili, sono le regioni che si sono dotate di legge regionale a dover effettuare la valutazione di impatto ambientale per opere di proprio interesse.
Quindi, la distinzione tra i livelli di valutazione sulle opere nazionali e regionali che afferiscono ad un altro elenco di opere era già stata definita con piena soddisfazione delle parti da molto tempo e infatti nessun ricorso è mai stato presentato contro la commissione ordinaria di valutazione di impatto ambientale, che pure - voglio ricordarlo - ha valutato progetti importantissimi, anche se discutibili, come l'alta velocità ferroviaria o i grandi impianti insediativi. Essa è entrata spesso in collisione con i livelli locali ma le sue prerogative non sono mai state messe in discussione, anche perché successivamente nella conferenza di servizi gli stessi enti locali erano chiamati ad esprimere un'opinione sullo stesso provvedimento in base alle proprie prerogative urbanistiche e, in generale, di valutazioni dell'interesse dei cittadini e di tutela della salute.
Voglio sottolineare e ribadire questo aspetto, perché è veramente scandaloso: la Corte, ripeto, non si è mai pronunciata sulla commissione ordinaria con alcuna sentenza. Con il pretesto, quindi, di colmare un vuoto inesistente, su cui nessuno ha mai richiamato la Corte ad esprimersi - come già ricordato anche da altri colleghi prima di me -, si è in realtà voluto trovare un trucco per evitare il meccanismo che vede il ministro dell'ambiente perdente di fronte al TAR, sostituendolo con un'altra norma. Il ministro dell'ambiente - che purtroppo è andato via -, quando è andato legittimamente al governo del dicastero, tra i vari spoils system che ha attivato, ha anche sostituito i componenti della commissione per la valutazione di impatto ambientale, ovviamente non sulla base di una valutazione tecnica dei soggetti che ne facevano parte, ma semplicemente applicando un principio fiduciario dal quale voleva essere pienamente tutelato.
La logica dell'applicazione dello spoils system alla commissione VIA è stata recentemente censurata anche dal tribunale amministrativo regionale del Lazio, che ha dichiarato, sulla base di un ricorso presentato dai commissari già membri di quella commissione, la non applicabilità della legge sullo spoils system, la legge n. 145 del 2001, alla commissione VIA, in quanto organo eminentemente tecnico-amministrativo e, quindi, non riconducibile ad un rapporto fiduciario di tipo politico con il ministro.
Ci sembra di tutta evidenza - ed anche di una certa gravità - che in questo paese non ci saranno mai - purtroppo - tecnici indipendenti se ci si continua a muovere in questa direzione. Siamo favorevoli al fatto che il ministro nomini ai livelli più alti - che sono funzionali all'avanzamento delle proprie politiche - persone di cui ha assoluta fiducia, ma questo non può essere esteso ai livelli più bassi, in particolare, come ha stabilito la sentenza del TAR, alla


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commissione per la valutazione di impatto ambientale, che esprime, ripeto, un giudizio squisitamente tecnico.
Desideriamo ricordare che si tratta di un parere che può essere anche superato in sede di Consiglio dei ministri, se il proponente non è d'accordo, per cui esistono le tutele e le contromisure per eludere - purtroppo per noi - questi pareri (tra l'altro, questi pareri non ci sono mai stati). Infatti la commissione VIA ha svolto un ruolo di grande miglioramento dei progetti e nell'82 per cento dei casi ha espresso un parere positivo sulle opere sottoposte alla valutazione di impatto ambientale. A volte, forse, ha reso i tempi più lunghi, ma ciò era sicuramente necessario perché la qualità dei progetti che vengono presentati nel nostro paese - dall'alta velocità ai grandi progetti infrastrutturali e autostradali - è sempre pessima e soltanto il dialogo tra il Ministero dell'ambiente e gli enti locali può sicuramente migliorarla.
La commissione VIA ha svolto, quindi, una funzione importante e dunque l'articolo 2 - che, ripeto, non è costituzionale - non è giustificato dalla sentenza della Corte costituzionale; eppure viene inserito proprio per mettere il ministro al riparo di una sentenza del TAR che lo vede perdente.
Riteniamo che questo sia un aspetto che quest'Assemblea dovrebbe correggere, proprio perché la commissione VIA è un organo tecnico, al pari dell'ANPA e dell'ARPA, cioè di strutture che, sulla base delle norme, esprimono dei giudizi di rispetto, di tutela e di integrazione, in ordine alla valutazione di impatto ambientale, dei grandi progetti infrastrutturali. Quindi, questa scappatoia di correggere un'applicazione sbagliata della norma sullo spoils system addirittura per decreto-legge, con una modalità completamente estranea, ci trova totalmente e decisamente contrari. Credo si tratti anche, in qualche modo, di una mancanza di rispetto per quei soggetti che legittimamente hanno fatto ricorso e che hanno avuto un esito positivo. Si vuole nuovamente, con delle norme, con un decreto-legge, intervenire in corso di procedura.
Infine, una breve battuta sul decreto legislativo n. 198 del 2002, di cui l'articolo 4 del decreto al nostro esame riconosce l'annientamento. Voglio ricordare anche in questa sede che il disegno di legge Gasparri, la legge Gasparri sulle telecomunicazioni (Commenti del deputato Bulgarelli)...

MARCO BOATO. Ex! È tornata ad essere un disegno di legge.

MARCO LION. Adesso ci arrivo: quel provvedimento in ben tre punti richiamava questo benedetto decreto legislativo, senza che quest'Assemblea abbia provveduto alla sua correzione - e in Senato è accaduta la stessa cosa -, nonostante questo decreto fosse praticamente decaduto. Per fortuna ci ha pensato il Presidente Ciampi a riportare la questione in aula e ci auguriamo che la futura legge sulle telecomunicazioni non abbia questo riferimento totalmente improprio al decreto legislativo n. 198.
Comunque, non ci convince l'introduzione di questo articolo 4, che tende da un lato ad effettuare una sanatoria, e dall'altro ad applicare i nuovi limiti del decreto legislativo n. 259 del 2003 sulle telecomunicazioni alle vecchie procedure, ormai annientate, del decreto legislativo n. 198 del 2002. Verificheremo sicuramente, sul campo, se questo nuovo decreto legislativo sulle telecomunicazioni rispetterà la sentenza della Corte costituzionale.
Comunque, auspichiamo che, ragionando in questa Assemblea, sia possibile correggere le diverse norme presenti il questo decreto-legge, che non riteniamo né soddisfacenti, né costituzionali. Crediamo, invece, che si debba ripartire dai presupposti, importanti e positivi, che ci ha fornito la sentenza della Corte costituzionale. Non vogliamo assolutamente che vengano estese, creando sanatorie o addirittura, come nel caso, che riteniamo gravissimo, dell'articolo 2, andando decisamente oltre le indicazioni della Corte costituzionale stessa.


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Ci attende un bel lavoro domani mattina, durante il seguito dell'esame del presente decreto-legge; auspichiamo che il Governo e i membri di questa Assemblea non abbiano orecchie insensibili e che sia possibile migliorare un ennesimo decreto-legge che, purtroppo, vede al solito il Governo proporre con arroganza, su questioni anche importanti, nuove norme che non c'entrano niente, ma che, semmai, peggiorano la situazione generale del nostro paese (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Prendo atto che nessun altro chiede di intervenire ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del regolamento.

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