Allegato A
Seduta n. 403 del 17/12/2003


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(A.C. 4553 - Sezione 4)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvenuti fino a: 15 novembre 2003 con le seguenti: terroristici avvenuti all'estero.

Conseguentemente, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le norme di cui al presente articolo hanno valore retroattivo.
1. 6. Mascia, Boato.

Al comma 1, sostituire le parole da: avvenuti fino a: 15 novembre 2003 con le seguenti: terroristici avvenuti all'estero.
1. 2. Mascia, Boato.

Al comma 1, dopo le parole: in data 15 novembre 2003, aggiungere le seguenti: nonché di altri attentati o di atti di terrorismo avvenuti all'estero.
1. 1. Leoni, Bielli, Boato, Bressa, Mascia.

Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:
2-bis. I benefici di cui agli articoli 1 e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e l'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, si estendono agli operatori delle forze armate e di polizia indicate dalla legge 1o aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni,


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vittime o ferite o ammalate nell'adempimento del proprio dovere, anche in territorio estero.
2-ter. I benefici di cui all'articolo 9 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si applicano anche al personale di cui ai commi 1, 2 e 2-bis.
1. 3. Mascia, Boato.

Al comma 4, sostituire le parole da: 1.004.088 euro fino a: 54.000 euro con le seguenti: 1.200.000 euro per l'anno 2003 e di 85.000 euro.
1. 5. Mascia, Boato.

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli eventi successivi alla data del 1o gennaio 2003.

Conseguentemente, al medesimo comma, dopo le parole: e successive modificazioni, aggiungere le seguenti: comprese quelle già corrisposte.
2. 1. Boato, Leoni, Mascia, Bressa.

Al comma 1, sopprimere le parole: Per gli eventi successivi alla data del 1o gennaio 2003.
2. 2. Diliberto, Armando Cossutta, Rizzo, Boato.

ART. 3.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. - 1. L'articolo 1 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 1. - 1. Sono destinatari delle norme di cui alla presente legge i militari e gli agenti in servizio dì leva, in ferma annuale, in ferma pluriennale, in ferma breve, in ferma prefissata ovvero trattenuti o raffermati o i richiamati nelle Forze armate, nei Corpi armati e nei Corpi militarmente ordinati, i sergenti di complemento, gli allievi carabinieri, gli allievi della Guardia di finanza, gli allievi agenti di polizia, gli allievi del Corpo di Polizia penitenziaria e del Corpo forestale dello Stato, gli allievi di prima classe dell'Accademia navale, gli allievi delle scuole e collegi militari, i quali subiscano, per causa di servizio o durante il periodo di servizio, un evento dannoso che ne provochi la morte o che comporti una menomazione dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B, annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e successive modificazioni».

2. All'articolo 3 della legge 3 giugno 1981, n. 308, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«5-bis. I benefici di cui al presente articolo si applicano a domanda degli aventi diritto, anche per gli eventi verificatisi prima della data di entrata in vigore della presente legge ed i relativi benefici hanno effetto con decorrenza dal 1o gennaio 1974, in analogia con quanto previsto dall'articolo 2 della legge 27 ottobre 1973, n. 629, in favore dei superstiti dei caduti nell'adempimento del dovere appartenenti ai Corpi di Polizia».

3. All'articolo 6 della legge 3 giugno 1981, n. 308, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il terzo comma è sostituito dal seguente:
«3. Ai familiari dei destinatari di cui all'articolo 1, deceduti durante il periodo di servizio, che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento o che abbiano beneficiato di un risarcimento inferiore, è corrisposto, a domanda degli aventi diritto, uno speciale indennizzo. L'indennizzo è pari a 50 mila euro, comprensivo degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, per coloro che non abbiano beneficiato di alcun risarcimento, e pari alla cifra residua per coloro che abbiano beneficiato


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di risarcimenti inferiori. Tali benefici decorrono dal 1o gennaio 1969, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991 n. 280»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«3-bis. Ai destinatari delle disposizioni di cui al presente articolo è attribuito, ove più favorevole rispetto al trattamento di pensione in godimento, il trattamento di pensione di cui all'articolo 3, da liquidare con i criteri e le modalità ivi previsti».

4. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, sono estese al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai fratelli conviventi ed a carico qualora unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze dì polizia deceduto o divenuto inabile al servizio per effetto di ferite o lesioni di natura violenta riportate nell'espletamento dell'attività di servizio.

Conseguentemente, all'articolo 4, comma 1, sostituire le parole: 2.855.000 euro con le seguenti: 4.355.000 euro.
3. 01. Leoni, Ruzzante, Boato.

ART. 4.

Al comma 1, sostituire le parole da: 3.970.588 euro fino a: 2.855.000 euro con le seguenti: 4.166.700 euro per l'anno 2003 ed in 2.886.000 euro.
4. 1. Mascia, Boato.