Allegato A
Seduta n. 403 del 17/12/2003


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(A.C. 4553 - Sezione 3)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:
dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«1-bis. Ai civili, cittadini italiani, che per effetto di ferite o lesioni riportate in


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conseguenza degli eventi di cui al comma 1 abbiano riportato una invalidità permanente, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e successive modificazioni. Qualora l'invalidità permanente risulti non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa si applicano, altresì, le disposizioni di cui al citato articolo 2 della legge n. 407 del 1998.
1-ter. Per gli eventi indicati al comma 1-bis, la misura di ogni punto percentuale di invalidità riscontrata ai sensi del citato articolo 1 della legge n. 302 del 1990, in relazione alla diminuita capacità lavorativa, è elevata a 2.000 euro, per un importo massimo erogabile di 200.000 euro»;

al comma 3, le parole: «centottanta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «due anni»;

il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Per l'attuazione del presente articolo è prevista la spesa di 1.004.088 euro per l'anno 2003 e di 54.000 euro a decorrere dall'anno 2004».

All'articolo 2:

al comma 1, dopo le parole: «della legge 20 ottobre 1990, n. 302,» sono inserite le seguenti: «e successive modificazioni,»; dopo le parole: «legge 13 agosto 1980, n. 466,» sono soppresse le seguenti: «e successive modificazioni,» e dopo le parole: «legge 3 giugno 1981, n. 308,» sono soppresse le seguenti: «e successive modificazioni,».

All'articolo 4:

il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Agli oneri derivanti dal presente decreto, valutati in 3.970.588 euro per l'anno 2003 ed in 2.855.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».