...
Sopprimerlo.
Sostituire gli articoli 1, 2 e 3 con il seguente:
Sostituirlo con il seguente:
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
Sostituirlo con il seguente:
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 3.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente:
ai sensi dell'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67».
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: delle infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: per i beni e le attività culturali.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: , sentiti altresì il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della salute.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti aggiungere le seguenti: nonché il Ministro per i beni e le attività culturali.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: speciale.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: diciotto membri fino alla fine del terzo periodo con le seguenti: venti membri di nomina statale, oltre al presidente, cui si aggiungono i rappresentanti nominati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano interessate per territorio. I membri della commissione vengono selezionati, con procedura pubblica, di cui viene data notizia sulla Gazzetta Ufficiale entro sessanta giorni dalla data della pubblicazione del presente decreto, tra professori universitari, tra ricercatori del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), tra esperti della pubblica amministrazione e tra esperti delle libere professioni che risultino particolarmente qualificati in materie ambientali, in materie progettuali, economiche e giuridiche. Il numero degli esperti in materie ambientali e territoriali non può essere inferiore alla metà del numero dei membri selezionati. Analoga procedura di selezione pubblica viene espletata dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: diciotto membri con le seguenti: sedici membri.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: diciotto membri con le seguenti: venti membri.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tra professionisti fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionari della pubblica amministrazione, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie ambientali, progettuali, giuridiche, di programmazione e pianificazione territoriale. Almeno la metà dei componenti deve essere particolarmente qualificata in materie ambientali con particolare riferimento ai seguenti settori: atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi, rumore e vibrazioni, beni culturali, paesaggio, salute e radiazioni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere la parola: progettuali.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e giuridiche.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: funzionari.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: e di insediamenti strategici, per i quali con le seguenti: , per le quali.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, dopo le parole: insediamenti strategici, aggiungere le seguenti: di interesse interregionale o.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sopprimere le parole: , in sede di intesa,
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: quattro componenti designati.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.
Al comma 1, capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: due componenti designati.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinque.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: venti.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quarto periodo.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di prevedere anche la necessità dell'espressione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dai singoli commissari devono avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate.
Al comma 1, capoverso, quarto periodo, aggiungere, in fine, le parole: , al fine di prevedere anche l'inclusione del parere del rappresentante della regione interessata all'intervento. I pareri espressi dai singoli commissari devono avere forma di evidenza pubblica all'interno delle deliberazioni adottate.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto ed il sesto periodo.
Al comma 1, capoverso, sopprimere il quinto periodo.
Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Sopprimerlo.
Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:
Sostituire gli articoli 2 e 3 con il seguente:
Sostituire gli articoli 2 e 3 con i seguenti:
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro per i beni e le attività culturali e il Ministro della salute,
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro per i beni e le attività culturali,
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
Al comma 1, capoverso, primo periodo, dopo le parole: su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, aggiungere le seguenti: sentito il Ministro dell'economia e delle finanze,
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: venti.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: trentacinque con la seguente: trentatré.
Conseguentemente, al medesimo capoverso, secondo periodo, sostituire le parole: un componente designato con le seguenti: tre componenti designati.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole da: tra professionisti fino alla fine del periodo con le seguenti: funzionari della pubblica amministrazione, professionisti ed esperti particolarmente qualificati in materie ambientali, progettuali, giuridiche, di programmazione e pianificazione territoriale. Almeno la metà dei componenti deve essere particolarmente qualificata in materie ambientali con particolare riferimento ai seguenti settori: atmosfera, acqua, suolo e sottosuolo, flora, fauna ed ecosistemi, rumore e vibrazioni, beni culturali, paesaggio, salute e radiazioni.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: ed esperti.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: e giuridiche.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sopprimere le parole: , e tra dirigenti della pubblica amministrazione.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire la parola: dirigenti con la seguente: funzionari.
Al comma 1, capoverso, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , nonché i rappresentanti dei comuni e delle regioni.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: sessanta.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: cinque.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: otto.
Al comma 1, capoverso, terzo periodo, sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
Al comma 1, capoverso, quinto periodo, sopprimere le parole: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Al comma 1, capoverso, sopprimere l'ultimo periodo.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Al comma 1, sostituire le parole: Le commissioni di cui agli articoli 1 e 2 sono costituite con le seguenti: La commissione di cui all'articolo 1 è costituita.
Conseguentemente, sostituire il comma 2 con i seguenti:
territorio, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Al comma 1, sostituire le parole: entro quindici giorni con le seguenti: rispettivamente entro trenta e quindici giorni.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
Al comma 2, sostituire le parole: dei provvedimenti di costituzione con le seguenti: dell'insediamento.
Sopprimerlo.
Sostituirlo con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Sostituire il comma 1 con il seguente:
Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: disciplinati dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 fino alla fine del comma con le seguenti: privi di efficacia.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplinati dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 con le seguenti: privi di efficacia.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con i seguenti: A far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, i comuni procedono al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198. Per gli impianti già realizzati in forza delle disposizioni del citato decreto legislativo n. 198 del 2002, si fa obbligo ai soggetti autorizzati al ripristino dello stato dei luoghi.
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: disciplinati dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259 con le seguenti: privi di efficacia.
Conseguentemente, sostituire il secondo periodo con il seguente: A far data dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, i comuni procedono al riesame delle autorizzazioni relative alla installazione di infrastrutture di comunicazione elettroniche, già rilasciate ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198.
Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, i relativi termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1o ottobre 2003 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le finalità di cui agli articoli 87 e 88 del decreto legislativo n. 259 del 2003, i termini procedimentali si intendono sospesi per il periodo intercorrente dal 1o ottobre 2003 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: o della denuncia di inizio attività.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 1o luglio 1997, n. 189, la installazione di infrastrutture dovrà essere sottoposta alle procedure di valutazione di impatto ambientale. Ai fini della realizzazione dell'opera è necessario acquisire dichiarazione di nulla osta di compatibilità paesaggistico-ambientale, storico-archeologica e sanitaria, rilasciato dai soggetti preposti alla tutela del vincolo, ove esistente, o dagli enti locali subdelegati. Tali installazioni restano comunque soggette agli oneri di urbanizzazione.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: In caso di espressione di parere contrario da parte dei soggetti preposti alla tutela paesaggistico-ambientale, storico-archeologica e sanitaria, non si potrà procedere alle opere di installazione delle infrastrutture di cui al presente articolo. Le installazioni di infrastrutture di comunicazione elettronica sono soggette a controlli periodici con cadenza almeno semestrale che accertino la conformità ai limiti di legge previsti per le emissioni elettromagnetiche ed acustiche.
Sostituire il comma 1-bis con il seguente:
Al comma 1-bis, capoverso, dopo le parole: (RFI) Spa aggiungere le seguenti: e delle altre società di trasporto pubblico locale di carattere ferroviario.
Dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:
1. 2. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 1. - 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome».
1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 1. - 1. La commissione di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o province autonome territorialmente interessate all'intervento, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale.
1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 1. - 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata di volta in volta da un componente designato da ciascuna delle regioni o dalle province autonome territorialmente interessate ed avente i medesimi requisiti degli altri componenti. Con successivo decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3».
1. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 1. - 1. Al comma 2 dell'articolo 19 del decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome».
1. 4. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
«2. Le valutazioni di cui la comma 1 sono effettuate dalla commissione istituita
1. 5. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 20. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 21. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 7. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 8. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 22. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 9. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 11. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 10. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 12. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 23. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 24. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 25. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 26. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 14. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 27. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 28. Zanella, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1. 29. Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.
1. 30. Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.
1. 15. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 31. Cento, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cima, Zanella.
1. 33. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 32. Zanella, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima.
1. 34. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 17. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 18. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. 35. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 36. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
1. 37. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
* 1. 19. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
* 1. 38. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
Art. 1-bis. - 1. La commissione di cui all'articolo 1 non è competente per i progetti relativi alla raccolta, allo smaltimento ed allo stoccaggio provvisorio e definitivo, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi.
1. 01. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 1. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 2. - 1. All'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le valutazioni di impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente, designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, ed avente i medesimi requisiti degli altri componenti»
2. 4. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 2. - 1. La commissione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, e successive modificazioni, è integrata da un componente designato da ciascuna delle regioni o delle province autonome interessate, in sede di valutazione dell'impatto ambientale di infrastrutture ed insediamenti strategici per i quali sia stato riconosciuto, in sede d'intesa, un concorrente interesse regionale.
2. 3. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 2. - 1. Alla commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, presieduta dal direttore generale competente e istituita in base all'articolo 18, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n. 93, composta da quaranta membri, partecipano i rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano che riferiscono sul parere di valutazione di impatto ambientale espresso dalle regioni e dalle province autonome medesime e trasmesso al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio secondo le vigenti modalità. La pronuncia di compatibilità ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale, è regolata dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive integrazioni e modifiche.
Art. 3. - 1. La commissione per le valutazioni di impatto ambientale di cui all'articolo 2, costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 15 maggio 2001, è confermata per la durata dell'incarico originariamente previsto ed è integrata dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano interessate dai progetti sottoposti a valutazione, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. 2. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 5. Pappaterra, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 15. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 16. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 17. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 7. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 8. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 18. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 25. Lion.
2. 19. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 9. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 10. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 13. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. 22. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 24. Bulgarelli, Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Cento, Cima, Zanella.
2. 23. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
2. 21. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
* 2. 14. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
* 2. 20. Lion, Pecoraro Scanio, Boato, Bulgarelli, Cento, Cima, Zanella.
3. 1. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 3. - 1. La Commissione di cui all'articolo 1 è costituita entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1 è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.
3. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. Dalla data del provvedimento di costituzione della commissione di cui al comma 1, è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.
2-bis. In fase di prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2 del presente decreto e fino alla data di scadenza originariamente prevista, la commissione per le valutazioni di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 15 maggio 2001, e successive modificazioni, è integrata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate, nei casi e con le modalità di cui al citato articolo 2, nonché da cinque ulteriori componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
3. 6. Vigni, Realacci, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
3. 3. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 2, relative alla commissione di valutazione di impatto ambientale, si applicano a partire dal quadriennio 2005-2009. Dalla data di insediamento della commissione di cui al comma 1 è soppressa la commissione speciale di valutazione di impatto ambientale costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 14 novembre 2002.
3. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
3. 5. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 1. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
Art. 4. - 1. Le infrastrutture di comunicazioni elettroniche per le quali siano in corso al 1o ottobre 2003 i lavori di installazione o di sterro ai sensi del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 198, sono disciplinate dal decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, ove compatibili con le competenze delle regioni e degli enti locali in materia di urbanistica ed edilizia, nonché il rispetto delle disposizioni di cui alla legge 22 febbraio 2001, n. 36, e relativi decreti di attuazione.
4. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. Gli articoli 87 e 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, sono abrogati.
4. 3. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1. L'articolo 88 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, è abrogato.
4. 4. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani,
4. 5. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 6. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 7. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 8. Realacci, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 10. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 9. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 11. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 12. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 13. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Per l'installazione su aree ferroviarie di una rete di telecomunicazioni ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI), necessaria a garantire un maggior livello di affidabilità della rete ferroviaria italiana, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui al comma 1, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3.»
4. 14. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.
4. 16. Germanà.
1-ter. I procedimenti di rilascio delle licenze di operatore di rete televisiva sono disciplinati dall'articolo 9 della direttiva quadro n. 2002/21/CE e dall'articolo 7 della direttiva autorizzazioni n. 2002/20/CE.
4. 15. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra, Iannuzzi, Merlo, Reduzzi.