Allegato A
Seduta n. 403 del 17/12/2003


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(A.C. 4548 - Sezione 5)

MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO

All'articolo 1:

al comma 1, capoverso 2, primo periodo, dopo la parola: «professionisti» sono inserite le seguenti: «ed esperti,».

All'articolo 2:

al comma 1, capoverso 5, primo periodo, dopo la parola: «professionisti» sono inserite le seguenti: «ed esperti,»;
al comma 1, capoverso 5, secondo periodo, le parole: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale delle opere relativamente alle quali sussistano interessi regionali o delle province autonome inerenti al governo del territorio, ai porti ed aeroporti civili e alle grandi reti di trasporto e di navigazione, riconosciuti in programmi, ovvero in convenzioni con i soggetti promotori o presentatori dei progetti sottoposti alla procedura di valutazione,» sono sostituite dalle seguenti: «Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale,».

All'articolo 4:

dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. All'articolo 87 del decreto legislativo 1o agosto 2003, n. 259, dopo il comma 3 è inserito il seguente:
"3-bis. Ad uso esclusivo interno della Società Rete Ferroviaria Italiana (RFI) Spa ed al fine di garantire un maggiore livello di sicurezza e di affidabilità della rete ferroviaria italiana, è sufficiente la denuncia di inizio attività di cui al comma 3 per l'istallazione, su aree ferroviarie, di una rete di telecomunicazioni, nel rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità indicati al comma 1"».