Allegato A-bis
Seduta n. 400 del 12/12/2003


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ARTICOLO 5-QUATER DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5-quater.
(Definizione delle pendenze tributarie).

1. Le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano, con le medesime modalità ivi rispettivamente indicate, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, effettuando il versamento entro il 16 marzo 2004 e secondo le seguenti ulteriori disposizioni:
a) per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la


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definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8 e 9 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, il versamento da effettuare entro il 16 marzo 2004 è pari:
1) all'intero importo dovuto, fino a concorrenza, con un minimo rispettivamente di 100 e 200 euro, della somma di 3.000 euro per le persone fisiche e di 6.000 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono inferiori a tali somme;
2) al dieci per cento di quanto dovuto, con un minimo di 100 euro per le persone fisiche e 200 euro per gli altri soggetti, se i versamenti già effettuati sono pari o superiori alle predette somme di 3.000 e 6.000 euro;
b) la presentazione della dichiarazione integrativa in forma riservata ai sensi del comma 1 del predetto articolo 8 non è consentita ai soggetti che hanno omesso la presentazione delle dichiarazioni relative a tutti i periodi d'imposta di cui al comma 3 del medesimo articolo, nonché al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002;
c) non possono avvalersi delle disposizioni degli articoli 7 e 8 della citata legge n. 289 del 2002, i soggetti che hanno effettuato la definizione automatica per gli anni pregressi di cui all'articolo 9 della medesima legge;
d) i contribuenti che intendono avvalersi delle disposizioni di cui all'articolo 9 della legge n. 289 del 2002, presentano, a pena di nullità, una dichiarazione concernente tutti i periodi d'imposta per i quali le relative dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003;
e) le definizioni ed integrazioni non possono essere effettuate dai soggetti ai quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, è stato notificato processo verbale di constatazione con esito positivo, ovvero avviso di accertamento ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto ovvero dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché invito al contraddittorio di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, relativamente ai quali non è stata perfezionata la definizione ai sensi dei commi 5 e 6. In caso di avvisi di accertamento parziale di cui all'articolo 41-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, relativamente ai redditi oggetto di definizione o integrazione, ovvero di avvisi di accertamento di cui all'articolo 54, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la definizione o integrazione è ammessa a condizione che il contribuente versi, entro la prima data di pagamento degli importi per la definizione o l'integrazione, le somme derivanti dall'accertamento parziale, con esclusione delle sanzioni e degli interessi; non si fa luogo a rimborso di quanto già pagato;
f) per i contribuenti che non si avvalgono delle disposizioni del presente comma, si applica l'articolo 10 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;
g) i contribuenti che hanno presentato successivamente al 31 ottobre 2003 una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, possono avvalersi delle disposizioni di cui al presente comma sulla base delle dichiarazioni originarie presentate. L'esercizio della facoltà di cui al periodo precedente costituisce rinuncia agli effetti favorevoli delle dichiarazioni integrative presentate.


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2. Le disposizioni dell'articolo 9-bis, commi 1 e 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano ai pagamenti delle imposte e delle ritenute dovute alla data di entrata in vigore della presente legge, ed il relativo versamento è effettuato entro il 16 marzo 2004, ovvero, per i ruoli emessi, alla scadenza prevista per legge. Qualora gli importi da versare ai sensi del presente comma, in applicazione del comma 1 del citato articolo 9-bis, eccedano, per le persone fisiche, la somma di 3.000 euro e, per gli altri soggetti, la somma di 6.000 euro, gli importi eccedenti possono essere versati in tre rate con le modalità stabilite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 1993, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
3. Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, a condizione che non sia stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano anche relativamente agli atti pubblici formati, alle scritture private autenticate e alle scritture private registrate fino al 30 settembre 2003, alle denunce e alle dichiarazioni presentate entro tale ultima data, nonché all'adempimento delle formalità omesse per le quali alla data di entrata in vigore della presente legge sono decorsi i relativi termini. La presentazione delle istanze, il versamento delle somme dovute, l'adempimento delle formalità omesse, di cui allo stesso articolo 11, sono effettuati entro il 16 marzo 2004; si applica, in particolare, l'articolo 11, comma 1, ultimo periodo, della citata legge n. 289 del 2002.
4. I soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 14 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che si avvalgono delle disposizioni degli articoli 8 e 9 della stessa legge n. 289 del 2002, anche relativamente al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002, per il quale le dichiarazioni sono state presentate entro il 31 ottobre 2003, procedono alla regolarizzazione delle scritture contabili di cui al predetto articolo 14, anche con riferimento alle attività detenute all'estero alla data del 31 dicembre 2002, secondo le seguenti disposizioni:
a) le variazioni ovvero le iscrizioni sono effettuate nell'inventario, nel rendiconto ovvero nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2003, ovvero in quelli del periodo di imposta in corso a tale data nonché negli altri libri e registri relativi ai medesimi periodi previsti dalle vigenti disposizioni;
b) nei casi di cui ai commi 4 e 5 del citato articolo 14, le attività ed i maggiori valori iscritti si considerano riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive a decorrere dal terzo periodo di imposta successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 2003, anche ai fini di quanto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 14;
c) il versamento dell'imposta sostitutiva dovuta è effettuato entro il 16 marzo 2004.

5. Relativamente al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002, le disposizioni dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche agli avvisi di accertamento, agli atti di contestazione ed agli avvisi di irrogazione delle sanzioni per i quali alla data di entrata in vigore della presente legge non sono ancora spirati i termini per la proposizione del ricorso, agli inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, per i quali, alla predetta data, non è ancora intervenuta la definizione, nonché ai processi verbali di constatazione relativamente ai quali, alla medesima data, non è stato notificato avviso di accertamento ovvero


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ricevuto invito al contraddittorio. Il pagamento delle somme dovute è effettuato entro il 16 marzo 2004; per i soli soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi dell'articolo 15 della predetta legge n. 289 del 2002, ferma restando la rateizzazione dell'eccedenza, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2). Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino al 18 marzo 2004 restano sospesi i termini per la proposizione del ricorso avverso gli avvisi di accertamento, gli atti di contestazione e gli avvisi di irrogazione delle sanzioni, di cui al primo periodo, nonché quelli per il perfezionamento della definizione di cui al citato decreto legislativo n. 218 del 1997, relativamente agli inviti al contraddittorio di cui al medesimo primo periodo.
6. Le disposizioni dell'articolo 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, si applicano anche alle liti fiscali pendenti, come definite dalla lettera a) del comma 3 del medesimo articolo 16, alla data di entrata in vigore della presente legge; si intende, comunque, pendente la lite per la quale, alla data del 30 ottobre 2003, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato. Le somme dovute sono versate entro il 16 marzo 2004. Dette somme possono essere versate anche ratealmente in un massimo di sei rate trimestrali di pari importo o in un massimo di dodici rate trimestrali se le somme dovute superano i 50.000 euro. L'importo della prima rata è versato entro il predetto termine del 16 marzo 2004. Gli interessi legali sono calcolati dal 17 marzo 2004 sull'importo delle rate successive.
7. Gli ulteriori termini connessi, contenuti nelle disposizioni degli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, 14, 15 e 16 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché quelli per la mera trasmissione in via telematica delle dichiarazioni previste dai predetti articoli, sono rideterminati, rispettivamente, con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze e del direttore dell'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 212, come modificato dall'articolo 34, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
8. Per i soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, hanno già effettuato versamenti utili per la definizione di obblighi ed adempimenti tributari ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e 15 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e intendono avvalersi, ai sensi dell'articolo 34 del citato decreto- legge n. 269 del 2003, delle medesime definizioni relativamente ad altri periodi di imposta, ovvero ad altro settore impositivo, nonché a diversi avvisi di accertamento, atti di contestazione, avvisi di irrogazione delle sanzioni, inviti al contraddittorio di cui agli articoli 5 e 11 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e processi verbali di constatazione, si applicano le disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 2).
9. Ai fini del concordato preventivo di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, i titolari di reddito d'impresa e gli esercenti arti e professioni che hanno dichiarato, relativamente al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2001, ricavi o compensi inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri, non sono tenuti ad assolvere le relative imposte, come previsto dal comma 5 dello stesso articolo 33, a condizione che provvedano alla definizione del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2002 ai sensi del comma 1 del presente articolo; resta comunque fermo l'obbligo di applicare le percentuali di incremento dei ricavi o dei compensi, e dei redditi, previste dal citato articolo 33, sulla base dei ricavi o dei compensi adeguati a quelli risultanti dall'applicazione degli studi di settore, ovvero dei parametri.