Allegato A
Seduta n. 396 del 4/12/2003


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(A.C. 4493 - Sezione 4)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,
in occasione dell'esame del disegno di legge n. 4493 di conversione del decreto legge 14 novembre 2003, n.314, recante «Disposizioni urgenti per la raccolta e lo stoccaggio, in condizioni di massima sicurezza, dei rifiuti radioattivi»


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premesso che:
nell'Unione europea sono prodotti ogni anno circa 40.000 metri cubi di residui radioattivi, provenienti in maggioranza da centrali nucleari, ma anche da reattori di ricerca e da numerose applicazioni mediche ed industriali. Lo smaltimento dei residui meno pericolosi (basso/medio livello di radioattività) è attualmente praticato soltanto in Finlandia, Francia, Spagna, Svezia e Regno Unito, tutti Paesi dotati di un programma nucleare. In Germania si sono svolte in passato operazioni di smaltimento, mentre né Belgio né Olanda hanno sviluppato capacità di smaltimento per questa categoria di scorie e continuano ad accumularle in depositi nazionali centralizzati. Lo stoccaggio provvisorio è praticato anche negli Stati membri che non producono energia elettronucleare. I residui più pericolosi (alto livello di radioattività), invece, sono depositati in superficie o in prossimità della superficie, in attesa di una soluzione definitiva. Solo la Finlandia e la Svezia hanno avviato programmi per lo stoccaggio definitivo in profondità. In Finlandia sono state inoltre decise anche le prime scadenze: l'approvazione definitiva del sito è prevista per il 2010, mentre la sua operatività per il 2020;
nei Paesi in procinto di aderire all'Unione, dotati di centrali nucleari e reattori di ricerca di concezione russa, nell'ultimo decennio, la gestione del combustibile esaurito è diventata un problema cruciale, perché non è più possibile rispedire il combustibile esaurito in Russia per ritrattamento o stoccaggio. Questi Paesi hanno dovuto costruire con urgenza impianti di stoccaggio temporaneo per le loro scorie radioattive. Soltanto la Repubblica Ceca e la Slovacchia hanno siti di stoccaggio definitivo per i residui meno pericolosi delle centrali nucleari. Diversi paesi hanno attivato depositi realizzati e gestiti secondo le specifiche russe per i residui radioattivi istituzionali (non del ciclo del combustibile). Questi impianti, secondo la Commissione, non soddisfano le norme di sicurezza vigenti per cui, in alcuni casi, i residui dovranno essere recuperati e smaltiti altrove;
attualmente in otto Stati dell'Unione europea sono in esercizio impianti nucleari per la produzione di energia elettrica (Belgio, Finlandia, Francia, Germania, Olanda, Spagna, Svezia e Regno Unito), che realizzano, attraverso tale tecnologia, circa il 35 per cento della produzione elettrica comunitaria. Cinque di questi Paesi (Belgio, Germania, Olanda, Spagna e Svezia) hanno adottato o annunciato una moratoria. Dei dieci Paesi che entreranno a far parte dell'Unione nel 2004 sei (Estonia, Lituania, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia ed Ungheria) utilizzano impianti termonucleari e alcuni di questi si sono impegnati a chiudere entro il 2009 quelli considerati meno sicuri sulla base degli standard AIEA;
l'Unione europea ha adottato, nel quadro del trattato EURATOM firmato nel 1957, la direttiva 92/3/EURATOM concernete le spedizioni di residui radioattivi e la direttiva 96/29/EURATOM relativa alla protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori;
la Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive sottoscritta dall'Italia il 26 gennaio 1998, ma non ancora ratificata, mira a conseguire e mantenere livelli elevati di sicurezza su scala mondiale nella gestione dei residui radioattivi mediante il rafforzamento delle misure nazionali e della cooperazione internazionale, nonché ad istituire e mantenere, a tutti i livelli della gestione del combustibile esaurito e delle scorie radioattive, difese efficaci contro tutti i rischi potenziali, in modo da proteggere le persone, la società e l'ambiente contro gli effetti nocivi delle radiazioni ionizzanti. Le parti contraenti devono provvedere affinché, durante tutto l'arco di vita degli impianti di smaltimento delle scorie radioattive, le dosi di radiazioni per l'ambiente, i lavoratori e la popolazione nelle vicinanze dell'impianto siano mantenute


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«le più ragionevolmente basse possibili». È inoltre obbligo delle parti contraenti garantire la sicurezza delle centrali nucleari, istituire piani di emergenza e regolamentare i movimenti transfrontalieri. L'adesione comunitaria a questa convenzione è oggetto di una proposta della Commissione (COM/2001/520) del 15 ottobre 2001, che ha ottenuto il parere positivo dell'Europarlamento il 3 settembre 2002, ma che è ancora in attesa dell'approvazione definitiva del Consiglio. Dal 3 al 14 novembre scorso si è tenuta presso l'AIEA a Vienna la prima riunione delle parti contraenti per una prima valutazione dell'applicazione della convenzione. È stato sancito il definitivo superamento della filosofia del «decidere, annunciare e difendere» alla base del processo decisionale in materia di gestione delle scorie radioattive. Si è convenuto, infatti, che solo attraverso il pieno coinvolgimento dei cittadini e delle autorità locali è possibile giungere a soluzioni accettabili ed efficaci. Inoltre, è stata anche discussa l'opzione di siti di stoccaggio regionali per le scorie provenienti da Paesi senza programma nucleare, dotati soltanto di reattori di ricerca o con un programma nucleare limitato. Si è concordato che le soluzioni regionali sono possibili sulla base di un approccio cooperativo ed a condizione che non compromettano i programmi nazionali in via di definizione;
nel novembre del 2002 la Commissione ha proposto di affrontare in sede comunitaria il problema della sicurezza nucleare attraverso tre distinte azioni: la sicurezza nucleare e la disattivazione degli impianti obsoleti, la gestione dei residui radioattivi ed il commercio delle materie nucleari con la Russia. In tale sede ha affermato che: «non è più possibile considerare la sicurezza nucleare in una prospettiva puramente nazionale. Solo un passo comune può garantire il mantenimento di un alto livello di sicurezza nucleare in una Unione europea allargata»;
il 30 gennaio dell'anno in corso la Commissione ha adottato la proposta di direttiva sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi (COM/2003/32). Con questa proposta la Commissione intende «apportare una risposta chiara, trasparente ed entro un termine ragionevole al problema del trattamento dei residui radioattivi». La proposta prevede che gli Stati membri adottino programmi nazionali di stoccaggio dei residui radioattivi in generale e per il deposito in profondità dei residui ad alta attività in particolare. L'esportazione dei residui è specificamente citata nell'articolo 4 (programma per la gestione dei residui radioattivi) della direttiva. La Commissione riconosce che, per certi Stati membri con cumuli di residui molto limitati, l'esportazione rappresenta probabilmente l'opzione migliore dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza. Tuttavia la Commissione sottolinea che la proposta non intende limitare il diritto di ogni Paese all'autosufficienza nella gestione dei suoi residui radioattivi, bensì incoraggiare, ove possibile, la condivisione degli impianti e dei servizi. Per intensificare anche il coordinamento e lo sforzo finanziario a favore della ricerca la Commissione proporrà, in un secondo tempo, la creazione di un'impresa comune incaricata di gestire e orientare i fondi di ricerca sulla gestione dei residui radioattivi del centro comune di ricerca degli Stati membri e delle imprese;
dal dibattito che si è sviluppato nelle sedi comunitarie relativamente all'adozione della citata direttiva per quanto riguarda in particolare la gestione delle scorie sembra che si possa con chiarezza dedurre che è stato raggiunto un accordo sulle questioni fondamentali: a) gli Stati membri dovranno adottare programmi dettagliati per la gestione a lungo termine delle scorie, sulla base di un preciso calendario (manca ancora un accordo sulle diverse scadenze); b) nei programmi nazionali sarà possibile prevedere il trasferimento delle scorie ad alta attività verso altri Paesi dell'Unione nel massimo rispetto degli standard comunitari ed


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internazionali, sulla base di un approccio cooperativo tra Stati. La Commissione, in particolare, è dell'avviso che il ricorso a «siti regionali» (ossia uno o più siti comuni europei che consentano di condividere impianti e servizi tra più Paesi, in nome della solidarietà comunitaria) rappresenta l'opzione migliore dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza, soprattutto per gli Stati membri che non hanno un programma nucleare o che si trovano a gestire «l'eredità nucleare sovietica»,

impegna il Governo

a proporre al più presto al Parlamento la ratifica della «Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive», ad adoperarsi nelle sedi dell'Unione per la sollecita approvazione della proposta di direttiva COM/2003/32, sulla gestione del combustibile nucleare esaurito e dei residui radioattivi, ad avviare contatti con gli altri Paesi dell'Unione compresi quelli che entreranno a far parte dell'UE dal 2004, finalizzati allo sviluppo della comune ricerca scientifica e tecnologica per l'individuazione dei migliori strumenti idonei al trattamento in sicurezza dei rifiuti nucleari ad alta attività, per l'adozione di programmi comuni per lo smaltimento di tali rifiuti ed, eventualmente, per la realizzazione di depositi comuni per il loro stoccaggio definitivo.
9/4493/1. Realacci, Vigni, Vendola, Lion, Potenza, Pappaterra.