MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE
All'articolo 1:
al comma 1, le parole: «è individuato nel territorio del comune di Scanzano Jonico, in provincia di Matera» sono sostituite dalle seguenti: «è individuato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dal Commissario straordinario di cui all'articolo 2, sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano»;
al comma 3, le parole: «possono essere utilizzate» sono sostituite dalle seguenti: «sono utilizzate»;
il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. La validazione del sito, l'esproprio delle aree, la progettazione e la costruzione del Deposito nazionale e delle strutture temporanee di cui all'articolo 2 sono finanziate dalla SOGIN Spa come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi,
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a favore del gestore del Deposito. La gestione definitiva dello stesso è affidata in concessione».
All'articolo 2:
al comma 1:
la lettera a) è soppressa;
la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) alla messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale. A tale fine l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino all'entrata in esercizio del Deposito nazionale;»;
al comma 2, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Sono fatte salve le competenze del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio in materia di valutazione di impatto ambientale in conformità a quanto previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190. Sono, altresì, fatte salve le competenze dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), che si esprime entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta dei pareri, secondo la procedura di cui al Capo VII del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, in quanto applicabile»;
il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica con compiti di valutazione e di alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative del Commissario straordinario. La predetta Commissione è composta da sedici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, quattro dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui due espressi dalle regioni e due espressi dagli enti locali. Il Commissario straordinario si avvale, altresì, di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3».
All'articolo 3:
al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «Durante la fase di esercizio, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi sono effettuati presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Fino alla data della messa in esercizio del Deposito nazionale, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza».
All'articolo 4:
il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Commissario straordinario promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi».