![]() |
![]() |
![]() |
PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, nei precedenti casi abbiamo votato all'unanimità e abbiamo ascoltato con una certa condivisione le parole del collega Boato sull'importanza della legge n. 140 del 2003, attuativa del principio costituzionale contenuto nell'articolo 68, in ordine alla necessità, in generale, di un clima sereno e pacato di riflessione unanime da parte del Parlamento su questi casi.
È proprio con queste premesse che vorrei richiamare i colleghi ad una certa responsabilità nel caso in esame. Infatti, è davvero curioso aderire alle conclusioni che la relatrice ci ha appena esposto, in quanto siamo di fronte al seguente caso: vi è il collega Previti che si sente, legittimamente o meno, diffamato da un articolo del quotidiano la Repubblica e che procede con un'azione civile per questa lesione nei confronti del gruppo editoriale.
Ma, in sede di domanda riconvenzionale, il collega Previti, a torto o a ragione, si presume che esprima a sua volta offese nei confronti dei giornalisti e del gruppo editoriale. Allora, viene da chiedersi: come mai il collega Previti legittimamente può proporre azione giudiziaria nei confronti del giornale e, viceversa, il giornale non può, in sede di causa - cioè per dichiarazioni svolte nell'ambito del processo in cui Cesare Previti è parte -, proporre domanda riconvenzionale?
Non entro minimamente nel merito delle affermazioni e delle valutazioni, in quanto ciò non compete ovviamente né a me né a questa Assemblea, ma concepire una tale disparità di rapporti e di relazioni obiettivamente significa minare il senso del lavoro che abbiamo fatto con la legge n. 140 del 2003, ovvero immaginare che persino in un processo civile nel quale si può intentare in via riconvenzionale un'azione nella sede del processo e quindi una richiesta di risarcimento danni per atti processuali compiuti da Cesare Previti come parte processuale, e non certo come parlamentare, ciò sia impedito da un giudice altro quale questo ramo del Parlamento.
Una sorta di modesta applicazione della legge Cirami, dunque, in quanto il giudizio sulla domanda riconvenzionale da parte del gruppo editoriale sarebbe sottratto al suo giudice naturale e deciso in questa sede, perché noi dovremmo valutare se le parole della parte costituita Previti siano o meno offensive nei confronti del gruppo editoriale. Ritengo che gli stessi diritti che ha il collega Previti nel proporre l'azione a difesa del suo decoro e della sua onorabilità debba averli in sede processuale anche il gruppo editoriale, qualunque esso sia, e che sarebbe una ben grave concezione delle libertà avocare a noi tale compito in luogo del giudice naturale.
Per questi motivi, esprimiamo, come abbiamo già fatto in sede di decisione della Giunta, il nostro voto contrario alla dichiarazione di insindacabilità nei confronti del collega Previti.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carboni. Ne ha facoltà.
FRANCESCO CARBONI. Signor Presidente, il gruppo dei Democratici di sinistra esprimerà voto contrario sulla proposta della Giunta di dichiarare insindacabili le affermazioni e le opinioni espresse dall'onorevole Previti.
Sarò brevissimo, poiché condivido le osservazioni che ha testé formulato il collega Mantini. Ritengo non si tratti solamente di riportare su una condizione di parità processuale ed anche sostanziale l'attore di questo processo, ovvero l'onorevole Previti, e i convenuti che hanno proposto la domanda riconvenzionale. È evidente che tale aspetto sarà valutato dai giudici e dal tribunale che è stato chiamato a decidere.
Ritengo che le opinioni espresse dall'onorevole Previti non solo denotino una
sorta di arroganza nell'utilizzo della legge e delle guarentigie assicurate ai parlamentari, ma siano sicuramente ed assolutamente sindacabili, poiché tali affermazioni non possono essere ricondotte all'esercizio del mandato. Non si tratta di valutare se le organizzazioni mafiose fossero in qualche modo infuriate perché non erano state approntate le misure di salvaguardia, come esse auspicavano dovesse avvenire da parte della maggioranza.
Vi è un'accusa precisa contenuta nelle dichiarazioni, soprattutto laddove l'onorevole Previti dice: è evidente che non riuscendo ad abbattermi attraverso un processo ingiusto, nel quale io cerco disperatamente di difendermi contro gli abusi di un gruppo di magistrati, si cerca un'altra via ben più drammatica, suggerendo a chi non ci aveva pensato una soluzione diversa. Ormai i professionisti del giustizialismo - prosegue Previti - se non riescono nell'obiettivo di abbattere il nemico per via giudiziaria, auspicano la sua morte.
Credo che tali affermazioni non possano essere ricomprese fra le opinioni per le quali un parlamentare può avere assicurata l'applicazione dell'articolo 68 della Costituzione, ma siano dichiarazioni gravissime, sicuramente diffamatorie, più che diffamatorie, che quindi, a nostro avviso, non rientrano nelle opinioni per le quali deve essere assicurata l'insindacabilità.
Per queste ragioni esprimeremo voto contrario sulla proposta della Giunta.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei esporre soltanto qualche breve osservazione a sostegno della richiesta di insindacabilità. Titolo del quotidiano la Repubblica del 7 settembre 2002: «La mafia voleva uccidere due deputati». Seconda e terza pagina del quotidiano la Repubblica: «Previti e Dell'Utri nel mirino della mafia». Quale sarebbe la ragione per cui Previti e Dell'Utri sarebbero stati nel mirino della mafia? La ragione è semplice: i mafiosi avrebbero deciso di colpire - così si esprime il giornalista - uomini delle istituzioni perché infuriati per l'accelerazione impressa al disegno di legge Cirami e per la mancata attuazione di norme favorevoli alle cosche. In cosa consisterebbe l'attività diffamatoria ? Consisterebbe nel fatto che «il primo istinto - afferma Previti - è quello di provare pietà per chi ha il coraggio di scrivere simili assurde falsità».
Se mi consentite, a prescindere dalla sedes materiae che ha un rilievo molto, molto diverso, noi possiamo fare affermazioni, anche al di fuori dell'esercizio dell'attività parlamentare. Però, se queste affermazioni sono connesse all'attività parlamentare, mi pare pacifico che il collegamento ci debba indurre ad una prognosi di insindacabilità. Allora, si tratta di un caso scolastico di applicazione di insindacabilità. Per quale ragione? Perché nell'articolo di D'Avanzo si fa carico a Previti e anche a Dell'Utri, nell'ambito dell'esercizio dell'attività parlamentare, di aver impresso un'accelerazione all'approvazione del disegno di legge Cirami e di non aver attuato norme favorevoli alle cosche. Quindi, siamo nell'ambito dell'esercizio dell'attività parlamentare. Allora, non si può non considerare che, nel caso di specie, vi sono tutti i presupposti per fornire una risposta. E, anche se questa risposta fosse, per caso, diffamatoria, non si potrebbe non considerarla coperta dall'insindacabilità.
A mio modo di vedere, argomentare in modo diverso significa essere un po' prevenuti. Quindi, ritengo che in questo caso non siamo nell'ambito di una dubbia applicazione dell'articolo 68 della Costituzione. Torno, infatti, a ribadire che, per le ragioni espresse e per il contenuto delle affermazioni di cui all'articolo del quotidiano la Repubblica, siamo nell'ambito di un caso scolastico di applicazione del suddetto articolo.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.
ANTONIO LEONE. Signor Presidente, per certi aspetti, sentite le dichiarazioni di
alcuni colleghi dell'opposizione, questa vicenda sembra quasi kafkiana. Lo dico con cognizione e sulla base di dati di fatto nonché per le posizioni assunte sulla vicenda che, agli occhi dell'opposizione, ha l'unico limite di riguardare il collega Previti. Sono certo che, se al posto di Previti ci fosse stato un altro collega qualsiasi, le posizioni dei colleghi dell'opposizione non sarebbero state queste. Perché ho definito kafkiana la vicenda? Ci troviamo di fronte ad un articolo di giornale in cui si dice che due deputati erano nel mirino della mafia per essersi attivati e per aver dato un'accelerazione ad alcune leggi. Si parla precisamente del disegno di legge Cirami e di non so quale altro provvedimento. I colleghi che sono stati sbattuti sui giornali in questo modo si difendono. Previti dice: quando leggo che i mafiosi avrebbero pensato di ammazzarmi soltanto perché sono stato tra coloro che hanno dato un'accelerazione in Parlamento, naturalmente nella mia veste di parlamentare, all'approvazione del disegno di legge Cirami, ritengo si tratti di affermazioni assurde, diffamanti e penose. Questi sono i termini utilizzati dal collega Previti.
Sull'articolo 68 della Costituzione, considerando anche la riforma intervenuta, ci dobbiamo chiarire una volta per tutte. Ritengo non si possa venire in aula, come ha fatto il collega Mantini, ad esporre argomentazioni che sono soltanto allucinanti, nel momento in cui ci si chiede per quale motivo il collega Previti possa denunziare civilmente il giornalista, ritenendo di essere stato diffamato, e, invece, il giornalista, in sede di riconvenzionale, non possa chiedere un risarcimento, ritenendosi a sua volta diffamato dalla difesa dell'onorevole Previti. C'è una ragione semplicissima. Mi rivolgo al collega Mantini, che non vedo più.
PIERLUIGI MANTINI. Sono qua!
ANTONIO LEONE. C'è una ragione semplicissima: il collega Previti è un deputato della Repubblica e il giornalista non lo è. Se così non fosse, non avrebbe ragion d'essere neanche la nostra presenza in quest'aula. Se vuoi usare argomenti tali per credere in posizioni su cui anche tu stesso non credi nel momento in cui in altre situazioni ti sei dichiarato garantista perché non si trattava del collega Previti, visto che Forza Italia anche quando si è trattato del collega Previti ha votato contro il collega Previti, dal momento che ha mantenuto una veste di garantismo e l'Assemblea ce ne può dare atto, non vedo perché oggi, in questa sede, si debbano usare argomentazioni che non hanno nulla a che vedere né con il diritto parlamentare né tantomeno con l'articolo 68.
Era solo e soltanto per chiarire che, nel momento in cui tutti assieme dobbiamo vedere come arrivare ad una riforma vera dell'articolo 68 - chiamiamola interpretazione della legge 140 del 2003, chiamiamola innovazione, chiamiamola ulteriore riforma che può scaturire da una proposta di legge -, mi sembra non si possa venire in aula per usare due pesi e due misure solo e soltanto perché al posto di un deputato qualsiasi c'è il collega Previti. Ecco perché, convintamente, il gruppo di Forza Italia voterà per la insindacabilità (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.
![]() |
![]() |
![]() |