Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 395 del 3/12/2003
Back Index Forward

Pag. 5


...
(Dichiarazioni di voto - Doc. IV, n. 7/A)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, anche in questo caso l'orientamento del gruppo parlamentare della Margherita è conforme alla decisione della Giunta per le autorizzazioni che, all'unanimità, propone all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria. I profili sono due. Il primo è relativo al fatto che le intercettazioni telefoniche nei confronti del collega Giuseppe Gianni possono essersi svolte, allo stato dei fatti e degli atti, nel periodo anteriore alla proclamazione di membro della Camera dei deputati. Il secondo fa riferimento soprattutto al profilo procedimentale ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 che prevede che in ogni caso il giudice competente ad avanzare la domanda sia il giudice per le indagini preliminari e non, come in questo caso, il pubblico ministero.
Dunque, riteniamo di aderire alla decisione già assunta all'unanimità in sede di Giunta, proponendo la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria richiedente.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.


Pag. 6

SERGIO COLA. Signor Presidente, mi sembra opportuno svolgere alcune precisazioni al riguardo. In Giunta abbiamo discusso a lungo sia sull'opportunità o meno di concedere la facoltà di utilizzare le intercettazioni sia sulla questione di carattere procedurale. Quest'ultima, per la verità, ha evidenziato una mancata conoscenza, molto grave, della norma e, precisamente, dell'articolo 5 della legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione da parte del pubblico ministero. Il pubblico ministero non poteva non sapere (in caso contrario, naturalmente, vi è una grave omissione) che la richiesta deve essere avanzata dal giudice per le indagini preliminari e non dallo stesso pubblico ministero. Tutto ciò ci ha indotto a trovare una soluzione, che è quella proposta e che condividiamo.
Tuttavia, nell'ambito di questa vicenda, non può non essere sottolineato un aspetto oserei dire un po' inquietante. Leggendo la richiesta del procuratore capo, il quale inizialmente aveva ipotizzato addirittura un coinvolgimento di Giuseppe Gianni ai sensi dell'articolo 416-bis in relazione al voto di scambio, vi renderete conto che egli è costretto ad ammettere che lo stesso Giuseppe Gianni, che non ne sapeva nulla, una volta venuto a conoscenza della vicenda (ciò va veramente a suo onore e merito), aveva cercato di bloccare l'organizzazione messa in atto dal Pisano per raccogliere i voti elettorali. Quando Giuseppe Gianni viene a conoscenza dell'operato del Pisano, che tra l'altro non è agganciato ad alcuna organizzazione delittuosa, blocca il tutto, il che è un fatto estremamente importante che evidenzia la trasparenza e l'onestà del collega Gianni.
Tuttavia, ciò che, in un certo senso, avvilisce è il fatto successivo: si ipotizza, senza che ve ne siano i presupposti, la sussistenza di un reato: voto di scambio non connesso all'articolo 416-bis, in relazione a un fatto che, dalle stesse intercettazioni telefoniche, non è assolutamente configurabile nell'ambito dell'ipotesi delittuosa di voto di scambio, il che è un fatto gravissimo.
Come diceva una persona nota, a pensare male si fa peccato, ma molte volte ci si indovina. La richiesta avanzata dal procuratore della Repubblica direttamente alla Camera aveva uno scopo un po' diverso, ossia uno scopo oserei dire persecutorio nei confronti del deputato Giuseppe Gianni. Infatti, un pubblico ministero attento non avrebbe mai configurato l'ipotesi di reato che egli prospetta proprio sulla scorta del contenuto delle intercettazioni telefoniche.
Allora, sono intervenuto per un solo fine: per far sì che di quanto avvenuto si dia atto nel verbale e perché si lanci un messaggio alla prudenza, ma soprattutto all'onestà mentale che, nel caso particolare, il procuratore della Repubblica di Siracusa non ha tenuto nei confronti del Parlamento e del deputato Giuseppe Gianni. Il mio intervento non è a favore del deputato Giuseppe Gianni, ma di tutti i parlamentari e della loro sacra funzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che, sia nel caso precedente che in questo, siamo di fronte ai primi casi di applicazione in quest'aula della legge n. 140 del 2003, ossia della legge di attuazione dell'articolo 68 della Costituzione. Mi fa piacere che, con riferimento ad entrambe le decisioni, si registri l'unanimità dell'Assemblea, ma vorrei ricordare quanti laceranti dibattiti vi furono in quest'aula quando approvammo le norme che prevedevano di sottoporre ad autorizzazione anche l'utilizzazione dei tabulati. Oggi constatiamo che quella scelta è stata opportuna ed è opportuno che sia lo stesso collega Buontempo, in questo caso vittima del reato e parte offesa, a chiedere che venga data, come abbiamo fatto poco fa, l'autorizzazione all'utilizzo dei tabulati.
Vorrei ricordare anche quanto sia stata opportuna la norma che abbiamo inserito all'articolo 6 - non all'articolo 5, collega Cola, credo ci sia stato un riferimento


Pag. 7

tecnico sbagliato - sulle cosiddette intercettazioni indirette. Abbiamo visto, però, per vicende recenti che hanno riguardato un senatore della Repubblica ed un deputato che, probabilmente, da parte dell'autorità giudiziaria, almeno da parte di alcuni settori di essa, non vi è un'adeguata conoscenza di tale legge dello Stato.
Non conosco il caso specifico nel merito, ma credo che la scelta proposta dalla Giunta sia assolutamente condivisibile e voterò a favore della restituzione degli atti all'autorità giudiziaria. Tuttavia, leggendo la relazione scopriamo che le intercettazioni di cui si parla sono state realizzate quando l'onorevole Giuseppe Gianni non era ancora deputato (quindi, non vi è materia che riguardi l'applicazione dell'articolo 68). Scopriamo, poi, che, se comunque si dovesse applicare la suddetta legge, dovrebbe entrare in causa non l'articolo 4 che richiede l'autorizzazione preventiva alle intercettazioni di un deputato in carica, ma l'articolo 6 che richiede l'autorizzazione successiva ad utilizzare intercettazioni disposte nei confronti di terzi in cui il parlamentare abbia preso parte. Scopriamo, inoltre, che la richiesta viene fatta dal procuratore della Repubblica di Siracusa mentre la legge dice che a rivolgersi alla Camera o al Senato deve essere il giudice per le indagini preliminari. Dunque, bene fa la Giunta a proporre la restituzione degli atti, ma vi è una totale violazione di una legge dello Stato, in vigore da alcuni mesi, che è volta ad attuare un disposto costituzionale.
Per questo, signor Presidente Mastella, tramite lei che in questo momento pro tempore siede su quello scranno vorrei rivolgermi formalmente al Presidente della Camera. Ritengo, con assoluto garbo e rispetto nei confronti di altri organi, che vi sia la necessità di un'interlocuzione tra il Presidente della Camera ed il Consiglio superiore della magistratura perché dal CSM venga preventivamente richiamata, nel pieno rispetto dell'autonomia e dell'indipendenza della magistratura, l'attenzione delle autorità giudiziarie del nostro paese in generale sulla vigenza di tale legge, che non dovrebbe essere ignota, e soprattutto sulla scrupolosa applicazione delle norme in essa contenute. In tal modo, potremmo evitare casi come quello in esame con la restituzione degli atti ad un'autorità giudiziaria incompetente ad avanzare la richiesta alla Camera e senza neanche i presupposti di fatto per tale richiesta. Potremmo anche evitare situazioni come quelle verificatesi poche settimane fa nei confronti di un appartenente al Senato della Repubblica e di un appartenente alla Camera dei deputati. Le chiedo formalmente di rivolgersi al Presidente della Camera affinché valuti se non sia opportuna un'interlocuzione istituzionale con il Consiglio superiore della magistratura per un richiamo generalizzato, e non ad personam, ad una corretta applicazione della legge n. 140 del giugno 2003 (Applausi dei deputati del gruppo Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Onorevole Boato, mi farò carico di riferire questa sua richiesta al Presidente della Camera. In ogni caso, la legge c'è e va rispettata, non vedo quale sia la missiva che deve essere interposta tra organi dello Stato.
Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

Back Index Forward