Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 395 del 3/12/2003
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(Discussione - Doc. IV, n. 7/A )

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche nei confronti del deputato Giuseppe Gianni (Doc. IV, n. 7/A).
La Giunta propone di restituire gli atti all'autorità giudiziaria richiedente.
Dichiaro aperta la discussione.


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Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lezza.

GIUSEPPE LEZZA, Relatore. Signor Presidente, il mio intervento sarà breve e potrei rimandare alla relazione che ho depositato anche perché, all'unanimità, la Giunta per le autorizzazioni ha deliberato di proporre all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria richiedente. L'autorità giudiziaria, in questo caso, è la procura della Repubblica di Siracusa che indaga per i reati, di cui all'articolo 319 del codice penale e dell'articolo 96 del testo unico n. 361 del 1957, a carico di alcuni indagati tra cui il deputato Giuseppe Gianni per il quale vi è una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche relative a conversazioni telefoniche alle quali lo stesso deputato ha partecipato.
A dire il vero, signor Presidente, mi fa un gran piacere evidenziare, tra l'altro doverosamente, come per ammissione dello stesso procuratore della Repubblica, che i fatti contenuti nell'imputazione, allo stato evidentemente ipotetica, sarebbero smentiti dal contenuto stesso delle intercettazioni.
Ammesso, quindi, che si fosse entrati nel merito della richiesta, la decisione della Camera dei deputati avrebbe dovuto essere comunque di rigetto. Questo, lo ripeto ancora una volta, ci tengo ad evidenziarlo.
Ad ogni modo la Giunta per le autorizzazioni non è entrata nel merito della richiesta perché sono emerse immediatamente due questioni pregiudiziali. In primo luogo, va osservato che le intercettazioni telefoniche relative a conversazioni telefoniche alle quali ha partecipato il deputato Giuseppe Gianni sono state eseguite anteriormente alla data di elezione e di proclamazione dello stesso deputato, e dunque non sono applicabili nella fattispecie le disposizioni di cui alla legge n. 140 del 2003. In secondo luogo, come ho già anticipato, la richiesta proviene dalla procura della Repubblica di Siracusa mentre l'articolo 6, comma 2, della suddetta legge n. 140 del 2003 individua, senza alcuna possibilità di equivoci, nel giudice per le indagini preliminari l'autorità competente ad avanzare la richiesta. La citata procura della Repubblica dunque manca della legittimazione a compiere questo atto di richiesta dell'autorizzazione.
Alla stregua di queste considerazioni, la Giunta per le autorizzazioni, come ho già detto poc'anzi, propone all'Assemblea di restituire gli atti all'autorità giudiziaria richiedente.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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