...
Sopprimerlo.
*1. 67. Vendola.
Sopprimerlo.
*1. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra.
Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
Art. 1. (Gestione dei rifiuti radioattivi). - 1. Con decreto avente natura non regolamentare, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le procedure e le modalità per la sistemazione in sicurezza dei rifiuti radioattivi come definiti dall'articolo 3 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari e per disciplinare altresì la disattivazione delle centrali elettronucleari e degli impianti di ricerca e di fabbricazione del combustibile dismessi nel rispetto delle condizioni di sicurezza e di protezione della salute umana e dell'ambiente.
2. Il decreto di cui al comma 1 è adottato previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri dell'interno, della difesa, delle attività produttive e della salute. Lo schema di decreto di cui al precedente periodo è altresì adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Decorsi centottanta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto senza il raggiungimento dell'intesa, il decreto può essere comunque emanato.
3. Il decreto di cui al comma 1 definisce gli obiettivi e le azioni necessarie da intraprendere per la gestione in sicurezza dei rifiuti nucleari italiani, nel rispetto dei seguenti principi:
a) prevedere di norma il trasferimento dei rifiuti radioattivi presso un unico deposito nazionale, previo trattamento in condizioni di sicurezza, nonché la possibilità di alienazione del combustibile irraggiato, delle materie nucleari e dei rifiuti radioattivi; prevedere, solo se richiesto da motivi di sicurezza, che il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi e la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e delle materie nucleari al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al deposito nazionale, sia effettuato presso altre strutture;
b) attribuire ad una apposita Commissione di alta consulenza tecnico scientifica istituita ai sensi del comma 4, la responsabilità di condurre le indagini e gli studi per individuare i siti atti alla realizzazione, da parte della medesima, del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi dove allocare e gestire in via definitiva i rifiuti di II categoria e, in via temporanea, quelli di III categoria e il combustibile irraggiato;
c) prevedere che i parametri per le selezioni dei siti idonei alla localizzazione del deposito nazionale siano definiti dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e in sede di Conferenza unificata di cui al citato articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
d) prevedere che la scelta del sito sia effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, d'intesa con i Ministri delle attività produttive e della salute e con la regione interessata, sentiti gli enti locali interessati, non oltre diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e che, ove non si pervenga alla individuazione del sito, la scelta sia effettuata con deliberazione del Consiglio dei ministri; prevedere che la costruzione del deposito nazionale sia completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008;
e) adottare idonee misure di semplificazione procedurale per la localizzazione, la progettazione e la costruzione del
deposito nazionale, anche utilizzando le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;
f) stabilire, sentite le regioni interessate, le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario e tributario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del deposito, con particolare riferimento al comune sede del deposito stesso;
g) prevedere che la progettazione, la costruzione e la gestione del deposito siano finanziate attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al deposito e che la proprietà del deposito sia dello Stato; prevedere che non possano essere concessionari i produttori di rifiuti;
h) garantire che le infrastrutture tecnologiche per la gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi siano integrate da altre strutture finalizzate a servizi di alta tecnologia e alla promozione dello sviluppo del territorio;
i) definire le linee generali di una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi;
l) prevedere la disattivazione accelerata degli impianti nucleari di cui all'articolo 13, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ivi compreso lo smantellamento delle strutture ed apparecchiature radioattive, nonché il rilascio dei siti senza alcun vincolo di natura radiologica nel più breve tempo possibile, in relazione alla realizzazione del deposito dei rifiuti radioattivi;
m) prevedere obblighi inerenti al conferimento al deposito di rifiuti radioattivi, di elementi di combustibile irraggiato e di materie nucleari da parte dei detentori e produttori e relative sanzioni;
n) assicurare il più efficace svolgimento delle attività di realizzazione del deposito e di disattivazione degli impianti nucleari, anche modificando le norme contenute nei decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni, e 26 maggio 2000, n. 241, garantendo comunque la consultazione delle amministrazioni di cui all'articolo 55 del citato decreto legislativo n. 230 del 1995, e della Commissione tecnica di cui all'articolo 9 dello stesso decreto.
4. Ai fini di cui al presente articolo, è istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione di alta consulenza tecnico scientifica, con sede presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, composta da undici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui tre nominati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui uno con funzioni di Presidente, due dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, due dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e due dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
5. Per l'avvio delle iniziative connesse alla realizzazione del sito di cui al comma 3, lettera b), in particolare quelle attinenti all'informazione alle popolazioni, alle caratterizzazioni e qualificazioni necessarie alla individuazione del sito e alle prime misure di intervento territoriale, è autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2003, e di 2,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
6. Agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle attività produttive.
7. Per gli anni successivi al 2005, agli oneri relativi all'attuazione del comma 5 si
provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
8. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 4, pari a 50.000 euro per l'anno 2003 ed a 300.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. 16. Boccia, Luongo, Molinari, Potenza, Realacci, Adduce.
Sostituire gli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 con il seguente:
Art. 1. - 1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui due indicati dalle regioni, uno dall'ENEA e uno dall'APAT, con il compito di condurre a termine, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio permanente dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per lo stoccaggio temporaneo in condizioni di massima sicurezza dei rifiuti radioattivi di III categoria, tenendo conto delle normative europee.
2. Con il medesimo decreto di cui al comma 1, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.
3. Il Governo sulla base dello studio di cui al comma 1, esperite le ordinarie procedure di valutazione di impatto ambientale su ogni possibile sito, entro i successivi novanta giorni, sentite le Commissioni parlamentari, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, individua i siti e le azioni di cui al comma 1.
1. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 1.
*1. 68. Vendola.
Sopprimere il comma 1.
*1. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Il deposito.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.
1. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1 sostituire le parole: La sistemazione con le seguenti: Lo stoccaggio.
Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: effettuata con la seguente: effettuato.
1. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.
*1. 5. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire la parola: sistemazione con la seguente: messa.
*1. 69. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: in sicurezza.
1. 70. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la parola: radioattivi.
1. 71. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole da: , come definiti fino alle seguenti 17 marzo 1995, n. 230.
1. 72. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole da: come definiti fino a: n. 230 del 1995 con le seguenti: derivanti dalle pratiche di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), numeri 2) e 3), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230.
1. 54. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole: dall'articolo 4, comma 3, del con la seguente: dal.
1. 73. Vendola.
Al comma 1 sopprimere le parole: , comma 3,
1. 74. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: degli elementi di combustibile irraggiati e dei materiali nucleari.
1. 75. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: e dei materiali nucleari.
1. 76. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la parola: ivi.
1. 77. Vendola.
Al comma 1, sostituire la parola: rinvenienti con la seguente: provenienti.
1. 78. Vendola.
Al comma 1, dopo la parola: rinvenienti aggiungere la seguente: esclusivamente.
1. 79. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: dalla disattivazione delle centrali elettronucleari e.
1. 80. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: e degli impianti di ricerca.
1. 81. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: e di fabbricazione del combustibile.
1. 82. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: nella garanzia assoluta.
1. 83. Vendola.
Al comma 1 sostituire le parole: nel rispetto con le seguenti: in ottemperanza.
1. 84. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: delle condizioni di aggiungere la seguente: massima.
1. 85. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: di sicurezza e.
1. 86. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: e di protezione della salute umana.
1. 87. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: e dell'ambiente.
1. 88. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la parola: citato.
1. 89. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: n. 230 del 1995.
1. 90. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , in maniera tale da garantire la protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori nonché la tutela dell'ambiente dalle radiazioni ionizzanti,
1. 55. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Piglionica, Adduce.
Al comma 1 dopo le parole: è effettuata aggiungere le seguenti: , previa intesa con la regione interessata e il parere del comune interessato,
1. 56. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: mediante una gestione centralizzata composta. da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello. Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni. ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata, in sito non geologico, con con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.
1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate,
entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.
1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
Conseguentemente:
ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito con le seguenti: del gestore della gestione centralizzata;
alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale con le seguenti: Gestione centralizzata;
all'articolo 2:
al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
all'articolo 3, comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale con le seguenti: Nella gestione centralizzata;
al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale con le seguenti: la gestione centralizzata;
al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale con le seguenti: alla gestione centralizzata;
all'articolo 4, comma 1:
sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
sostituire le parole: del Deposito stesso con le seguenti: della gestione stessa;
all'articolo 5:
al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro con la seguenti: 150.000 euro.
1. 7. Boccia, Adduce, Luongo, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole da: presso il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: mediante una gestione centralizzata composta. da uno o più Depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni. ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area è individuata con con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.
1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire. Il Commissario verifica, anche, la possibilità di un accordo internazionale tra Stati con cumuli di residui irradiati molto limitati per la realizzazione di un comune deposito.
1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
Conseguentemente:
ai commi 2, 3 e 4, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del gestore del Deposito con le seguenti: del gestore della gestione centralizzata;
alla rubrica, sostituire le parole: Deposito nazionale con le seguenti: Gestione centralizzata;
all'articolo 2:
al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
al comma 1, lettere b), d) e g), sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
all'articolo 3, comma 1:
al primo periodo, sostituire le parole: Nel Deposito nazionale con le seguenti: Nella gestione centralizzata;
al secondo periodo, sostituire le parole: il Deposito nazionale con le seguenti: la gestione centralizzata;
al terzo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al terzo periodo, sostituire le parole: al Deposito nazionale con le seguenti: alla gestione centralizzata;
all'articolo 4, comma 1:
sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
sostituire le parole: del Deposito stesso con le seguenti: della gestione stessa;
all'articolo 5:
al comma 1, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: della gestione centralizzata;
al comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro con la seguenti: 150.000 euro.
1. 8. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole: presso il Deposito nazionale fino a: il cui sito è individuato con le seguenti: mediante una gestione centralizzata composta da uno o più depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, la cui ubicazione, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, alle condizioni ambientali ed allo stato di urbanizzazione dell'area, è individuata.
1. 27. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente:
sopprimere il comma 2.
al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
all'articolo 2:
al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico.scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n,281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.
Al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;
Al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;
Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.
2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.
3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole «su proposta del Commissario straordinario» con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2.
Al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.
al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: L'Agenzia di cui all'articolo 2.
All'articolo 5: al comma 1, sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.«
Sopprimere il comma 4.
1. 505. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il
confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281.
Conseguentemente: sopprimere il comma 2.
al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale
al comma 4 sopprimere il secondo periodo
All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico.scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n,281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;
al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri»
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;
Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.
2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.
3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.;
All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;
al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.
al comma 2, sostituire le parole «Il Commissario straordinario» con le seguenti: «L'Agenzia di cui all'articolo 2»;
all'articolo 5:
al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e tutela del territorio.
Sopprimere il comma 4.
1. 503. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati
entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente: sopprimere il comma 2.
Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e.
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
all'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da: Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico.scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre
al comma 1, lettera c) sopprimere le parole: concessione per la;
al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;
Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.
2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.
3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole: su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2;
al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi
al comma 2, sostituire le parole «Il Commissario straordinario» con le seguenti: «L'Agenzia di cui all'articolo 2»;
all'articolo 5: al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Sopprimere il comma 4.
1. 504. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole da : il Deposito nazionale, fino alla fine del comma, con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere strategiche di difesa ambientale di proprietà dello Stato, i cui siti, anche in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno, sono individuati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dall'Agenzia di cui all'articolo 2, sentite le competenti Commissioni parlamentari e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Conseguentemente: sopprimere il comma 2.
Al comma 3, sostituire le parole: del Deposito nazionale, con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito nazionale con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: SOGIN Spa con le seguenti: Agenzia di cui all'articolo 2 e;
al comma 4, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Al comma 4 sopprimere il secondo periodo.
All'articolo 2: al comma 1, alinea, sostituire le parole da : Per l'attuazione fino a: vigente con le seguenti: Per l'attuazione di tutti gli interventi e le iniziative necessari per la realizzazione e la gestione definitiva dei Depositi o del Deposito nazionale è istituita l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi (ANGERIR), con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico.scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. Il Presidente è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri entro trenta giorni dalla data di approvazione della presente legge ed è affiancato da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, uno nominato dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno nominato dal Ministro delle attività produttive e quattro individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n,281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. I membri del comitato, nel numero massimo di sedici, scelti fra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza, sono individuati con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive, con il Ministro dell'Università e ricerca scientifica e con il Ministro della Sanità, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, a cui compete, comunque, l'individuazione di sei membri, tre espressi dalle regioni e tre dagli enti locali. L'Agenzia sovrintende alla realizzazione del deposito nazionale e ad ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi e, inoltre.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: concessione per la;
al comma 1, lettere d) e g) sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole :Il Commissario straordinario di cui al comma 1 è autorizzato, inoltre ad adottare con le seguenti: L'Agenzia di cui al comma 1, adotta, inoltre;
al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: del Deposito con le seguenti: dei Depositi o del Deposito nazionale.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Fino alla piena operatività dell'Agenzia di cui al comma 1, ai compiti previsti dalla lettera b) del comma 1, provvede un Commissario straordinario nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 5.;
Sostituire l'articolo 3, con il seguente:
1. Nei Depositi o nel Deposito nazionale di cui alla presente legge sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato il Governo, su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2, e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.
2. Il Governo, coadiuvato dall'Agenzia di cui all'articolo 2, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove nelle competenti sedi dell'Unione, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.
3. Fino al momento della messa in esercizio dei Depositi o del Deposito nazionale di cui all'articolo 1 ed all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento ed il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
All'articolo 4, al comma 1, sostituire le parole su proposta del Commissario straordinario con le seguenti: «su proposta dell'Agenzia di cui all'articolo 2»;
al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;
al comma 2, sostituire le parole «Il Commissario straordinario» con le seguenti: «L'Agenzia di cui all'articolo 2;
all'articolo 5:
al comma 1 sostituire le parole: del Deposito Nazionale con le seguenti: dei Depositi;
dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1, dell'articolo 2, valutato in 2.000.000 di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità revisionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
Sopprimere il comma 4.
1. 506. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole da: il Deposito nazionale fino alla fine del comma con le seguenti: uno o più depositi nazionali, opere di difesa militare, di proprietà dello Stato, il cui sito, in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del suolo, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in conformità al parere reso da una commissione di esperti nominata dallo stesso Ministro d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo, 28 agosto 1997, n. 281.
1. 46. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 1, dopo le parole: Deposito nazionale aggiungere le seguenti: dei rifiuti radioattivi.
1. 57. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: opera di fino alla fine del comma con le seguenti: o i depositi nazionali dal garante di cui all'articolo 2 e secondo le modalità di cui all'articolo 2.
Conseguentemente:
sopprimere i commi 2, 3 e 4.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 2. - 1. Ai fini della localizzazione e della realizzazione del sito o dei siti nazionali di smaltimento, e del deposito o dei depositi nazionali, ed allo scopo di assicurare alle amministrazioni regionali e locali, alle province autonome ed alla popolazione la massima correttezza e trasparenza di obiettivi, è istituito un Garante, cui è affidato il compito di condurre e coordinare la concertazione preventiva alla scelta del sito o dei siti.
2. Il Garante è un organo collegiale costituito da tre componenti, uno dei quali con funzioni di presidente, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, del Ministro delle attività produttive e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. I componenti del Garante sono scelti tra soggetti di riconosciuta autorevolezza ed indipendenza. La designazione del Governo è sottoposta al parere delle Commissioni parlamentari competenti, che possono procedere all'audizione delle persone designate.
3. Il Garante provvede alle consultazioni con le comunità e con gli organi di governo regionali, locali e delle province autonome, le organizzazioni sindacali e imprenditoriali e le associazioni interessate; presenta l'economia dell'insieme del progetto, gli obiettivi dei programmi, le caratteristiche tecniche, gli aspetti di sicurezza e di radioprotezione, e svolge con la massima trasparenza, a livello nazionale, un'approfondita azione di informazione a favore delle associazioni rappresentative di interessi diffusi e della popolazione, al fine di verificarne il consenso. Il Garante valuta altresì le istanze e le segnalazioni presentate dai cittadini, dagli operatori del settore e dalle associazioni citate.
4. Il Garante riferisce periodicamente al Parlamento, al Governo ed alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e presenta agli stessi organi, al termine delle attività volte all'individuazione del sito o dei siti nazionali
di smaltimento e del sito o dei siti dei depositi nazionali, un rapporto con le proprie conclusioni.
5. Il Garante dispone di una segreteria tecnica, i cui componenti, in numero massimo di venti, sono scelti dallo stesso Garante, secondo criteri di comprovata competenza nelle materie di interesse. Il Garante si avvale dell'ANPA per tutti gli aspetti di competenza di quest'ultima e, per lo svolgimento delle sue attività, può chiedere il supporto delle amministrazioni pubbliche.
6. I componenti del Garante e della segreteria tecnica non possono esercitare anche indirettamente, a pena di decadenza, alcuna attività professionale o di consulenza, ricoprire incarichi di amministratore o essere dipendenti di soggetti pubblici o privati, né avere interessi, anche indiretti, in imprese operanti nel settore di competenza del Garante medesimo. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati in aspettativa senza la corresponsione di assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.
7. Per almeno quattro anni dalla cessazione dell'incarico, i componenti del Garante non possono intrattenere, anche indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego con le imprese operanti nel settore di competenza.
8. Le spese di funzionamento del Garante e della segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono poste a carico del bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli emolumenti spettanti al Garante e ai componenti della segreteria tecnica sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.
9. Le determinazioni in ordine all'individuazione del sito o dei siti di cui al comma 1 sono assunte dal Consiglio dei ministri, sentiti lo stesso Garante, nonché i pareri delle Commissioni parlamentari competenti e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
10. Il Garante e la segreteria tecnica, di cui al comma 5, sono sciolti all'atto del rilascio del provvedimento che autorizza la fase di esercizio del sito o dei siti nazionali di smaltimento e del deposito o dei depositi di cui all'articolo 1, o, comunque, a seguito di accertamento, operato con le modalità di cui al comma 2 del presente articolo, del venir meno delle esigenze per cui il Garante stesso è stato costituito.
Sostituire l'articolo 2 con il seguente:
Art. 4. - 1. Il Consiglio dei ministri, in relazione alle determinazioni di cui all'articolo 2 in ordine all'individuazione del sito o dei siti, adotta le misure, anche di carattere finanziario e tributario, volte a compensare i vincoli derivanti dall'uso del territorio ai fini della realizzazione del sito o dei siti citati.
2. Le misure di cui al comma 1 sono adottate su proposta dei Ministri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze, sentita la regione o la provincia autonoma interessata.
All'articolo 5: comma 1, sostituire le parole: realizzazione del Deposito nazionale con le seguenti: individuazione del deposito o dei depositi nazionali e per il funzionamento del garante di cui all'articolo 2;
sopprimere i commi 3 e 4.
1. 58. Realacci, Molinari, Boccia, Lettieri, Vigni, Bandoli, Piglionica, Adduce.
Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare di proprietà dello Stato.
1. 91. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare.
*1. 48. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: opera di difesa militare.
*1. 92. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: di difesa militare.
1. 500. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole: di difesa militare, con le seguernti: strategica di difesa ambientale.
1. 501. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sopprimere le parole: di proprietà dello Stato.
1. 93. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, dopo le parole: il cui sito aggiungere le seguenti: non geologico.
1. 59. Boccia, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole da: in relazione fino alla fine del comma con le seguenti: sulla base di un accurato studio scientifico, che valuti le caratteristiche geomorfologiche del terreno, nonché le caratteristiche geografiche del territorio, da commissionarsi all'ENEA e all'APAT, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 60. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: in relazione alle caratteristiche geomorfologiche del terreno.
1. 94. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: del terreno con le seguenti: dell'area.
1. 95. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla collocazione geografica del territorio e sulla base dello studio fornito dalla Commissione di cui all'articolo 2, comma 3, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Conseguentemente, all'articolo 2, sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e dei trasporti e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno
scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.
1. 14. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione chimica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 63. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione chimica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 10. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla sua composizione fisica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 62. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla sua composizione fisica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le
seguenti: nonché alla sua composizione biologica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 61. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla sua composizione biologica, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 64. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole da: è individuato fino alla fine del comma con le seguenti: , nonché alla collocazione geografica del territorio, è individuato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanarsi entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
1. 13. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire la parola: individuato con la seguente: proposto.
1. 15. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole da: entro un anno dalla data fino alla fine del comma con le seguenti: con con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanarsi entro trecentosessanta giorni dalla data di nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario con le procedure di cui al comma 1-bis.
1-bis. Alla individuazione del sito di cui al comma 1 il Commissario straordinario perviene nel rispetto della Convenzione comune sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e sulla sicurezza della gestione delle scorie radioattive del 18 giugno 2001 e delle direttive europee, tenendo conto delle proposte formulate, entro centottanta giorni dalla richiesta, dalla Commissione costituita ai sensi del comma 1-ter, sentiti su tali proposte i pareri, resi entro trenta giorni dalla richiesta, dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), previo confronto, che deve concludersi entro il termine perentorio di sessanta giorni, con eventuali soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'Unione nazionale delle province italiane (UPI) e dall'Associazione dei comuni d'Italia (ANCI), udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire.
1-ter. La Commissione di cui al comma 1-bis è composta da ventiquattro esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri con funzione di Presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro dagli enti locali, otto designati dall'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA). Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
Conseguentemente:
all'articolo 2:
al comma 1, alla lettera b) premettere la seguente:
0b) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1;
sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Il Commissario straordinario, per l'espletamento dei compiti indicati al comma 1, si avvale di una struttura di supporto individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché della commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
all'articolo 5, comma 3, sostituire le parole: 50.000 euro con la seguenti: 150.000 euro.
1. 9. Boccia, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole da: entro un anno dalla data fino a: ai sensi del medesimo articolo 2 con le seguenti: entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, dall'agenzia di cui all'articolo 2, comma 3.
Conseguentemente, al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: e delle strutture temporanee fino alla fine, con le seguenti: sono finanziate dall'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 3, come anticipazione dei pagamenti, relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi, a favore del gestore del deposito. Le modalità di gestione del deposito e l'eventuale affidamento in concessione sono stabilite con decreto del Presidente dei Consiglio dei Ministri, da emanarsi sulla base
delle indicazioni dell'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 3, entro novanta giorni dall'individuazione del deposito nazionale.
Conseguentemente, all'articolo 2, comma 3, primo periodo, sostituire le parole da: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri fino alla fine, con le seguenti: l'Agenzia nazionale per la gestione dei rifiuti radioattivi, presieduta dal Commissario di cui al comma 1 fino alla data di individuazione del deposito di cui all'articolo 1, con compiti di valutazione e alta vigilanza per gli aspetti tecnico-scientifici inerenti agli obiettivi del presente decreto e per le iniziative operative connesse. II Commissario è affiancato, fino al termine predetto, da un consiglio di amministrazione composto da sei membri, due nominati dai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e dal Ministro delle attività produttive e quattro , individuati dalla Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Le modalità per l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia e la pianta organica sono stabilite, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. L'agenzia si avvale della consulenza di un comitato tecnico-scientifico, in particolare ai fini della programmazione, dello sviluppo e della valutazione di studi e di ricerche finalizzati al perseguimento dei compiti istituzionali. La composizione del comitato è definita con apposito decreto dei Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministro delle attività produttive. L'Agenzia può, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 2, sostituirsi alla SOGIN S.P.A. per la realizzazione del deposito nazionale e per ogni altra attività operativa connessa al trattamento dei rifiuti radioattivi. Allo scadere del termine per l'individuazione del deposito di cui all'articolo 1, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, è nominato il Presidente dell'Agenzia e, su proposta dei ministri dell'Ambiente e della tutela del territorio, delle attività produttive, della Sanità e della Difesa e della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 i membri del Consiglio di amministrazione nel numero massimo di otto, scelti tra persone aventi comprovata competenza ed adeguata esperienza. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede ai sensi dell'articolo 5, comma 3, quanto ai compensi del commissario e dei membri del Coinsiglio di amministrazione. Quanto agli oneri per il funzionamento dell'Agenzia e del comitato tecnico-scientifico, valutati in 2 milioni di euro per ognuno degli anni 2004 e 2005 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze allo scopo parzialmente utilizzando l'accantamento relativo al medesimo ministero.
Conseguentemente all'articolo 3, sostituire il secondo e terzo periodo con i seguenti: L'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 3, può stabilire, ove ciò fosse consentito da decisioni prese nelle competenti sedi dell'Unione europeo o ritenuto opportuno per la maggior tutela della salute e dell'ambiente, di limitare il trattamento dei rifiuti presso il deposito di cui all'articolo 1, solo ai rifiuti radioattivi di II categoria o comunque a bassa attività, provvedendo al trattamento dei rifiuti di III categoria e del combustibile irraggiato presso siti collocati in altri Stati membri, nel massimo rispetto degli standard comunitari e internazionali. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, comunque, il trattamento ed condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti al deposito medesimo o presso depositi collocati in altri Stati dell'Unione, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
Conseguentemente, all'articolo 4, sostituire il comma 2 con il seguente:
2. L'Agenzia di cui all'articolo 2, comma 3, promuove una campagna nazionale di informazione sulla gestione in sicurezza dei rifiuti radioattivi
1. 17. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
*1. 18. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
*1. 19. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: due anni.
*1. 20. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Raffaella Mariani, Luongo, Adduce, Nesi, Pappaterra, Potenza.
Al comma 1, sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.
1. 21. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, sostituire le parole: entrata in vigore della legge di conversione del presente decrete con le seguenti: nomina del Commissario straordinario di cui all'articolo 2.
1. 25. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole da: dal Commissario straordinario fino alla fine del comma con le seguenti: da una commissione di esperti nominata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 65. Realacci, Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 1, sostituire le parole da: dal Commissario straordinario fino alla fine del comma con le seguenti: con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle attività produttive di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e della salute, d'intesa con la regione interessata e sentiti gli enti locali interessati, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari da rendersi entro trenta giorni dalla richiesta, sulla base della individuazione definita da parte del medesimo Commissario straordinario di cui all'articolo 2, in conformità al parere espresso dalla Commissione istituita dal medesimo articolo 2.
1. 26. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole: Commissario straordinario di cui all'articolo 2 con la seguente: Governo.
1. 22. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: Commissario straordinario di cui all'articolo 2 con le seguenti: Consiglio dei Ministri.
1. 23. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: Commissario straordinario di cui all'articolo 2
con le seguenti: Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con i Ministri della salute e delle attività produttive.
1. 49. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole da: sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: nel rispetto degli orientamenti assunti dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, sentiti i pareri dell'APAT, del CNR e dell'ENEA, previo confronto con le soluzioni alternative a quella della Commissione proposte dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome, dall'UPI e dall'ANCI, udite le organizzazioni ambientaliste nazionali più rappresentative che ne facciano richiesta e preso atto dei contributi spontanei del mondo scientifico nazionale ed internazionale che dovessero pervenire.
1. 23. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole: sentita la Commissione istituita ai sensi del medesimo articolo 2 con le seguenti: in conformità agli orientamenti assunti dalla Commissione istituita ai sensi del comma 1-bis.
Conseguentemente:
dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La Commissione di cui al comma 1 è composta da ventitré esperti di elevate e comprovate autorevolezza ed esperienza, di cui nove nominati dal Consiglio dei Ministri, dei quali uno con funzioni di Presidente, otto nominati dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e dei quali quattro espressi dalla Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome e quattro dagli enti locali, sei designati in numero di due per ciascuno dall'APAT, dal CNR e dall'ENEA.
all'articolo 2, comma 3, sostituire i primi due periodi con il seguente: Il Commissario straordinario si avvale per i compiti di cui al presente articolo della Commissione tecnico-scientifica costituita ai sensi dell'ordinanza n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003.
1. 22. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole da: e attraverso il confronto fino alla fine del comma con le seguenti: , previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Qualora l'intesa non sia raggiunta entro il termine di cui al periodo precedente, l'individuazione definitiva del sito è adottata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
1. 25. Coronella, Foti.
Al comma 1, sostituire le parole da: e attraverso il confronto fino alla fine del comma con le seguenti: previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 502. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, sostituire le parole da: e attraverso il confronto fino alla fine del comma con le seguenti: di concerto con la Conferenza dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il parere della popolazione interessata.
1. 47. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: e attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla con le seguenti: sulla base delle proposte della.
1. 26. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole da: attraverso il confronto con eventuali soluzioni fino alla fine del comma con le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
1. 24. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sostituire le parole: attraverso il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla con le seguenti: acquisito il parere vincolante, da esprimere entro quarantacinque giorni, della.
1. 28. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 1, sostituire le parole: il confronto con eventuali soluzioni proposte dalla con le seguenti: l'intesa con la.
1. 29. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni nonché le procedure relative alla valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente.
1. 30. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , esperite le procedure di valutazione di impatto ambientale previste dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modificazioni.
1. 31. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime procedure di cui al periodo precedente è individuato altresì un sito per la realizzazione di un deposito ingegneristico per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria e la messa in sicurezza in situazione provvisoria dei rifiuti radioattivi di III categoria, che assume anch'esso la caratteristica di opera di difesa militare di proprietà dello Stato.
1. 32. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Con le medesime procedure di cui al periodo precedente è individuato altresì un sito per la realizzazione di un deposito ingegneristico per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi di I e II categoria e la messa in sicurezza in situazione provvisoria dei rifiuti radioattivi di III categoria, che assume anch'esso la caratteristica di opera di difesa militare di proprietà dello Stato.
1. 33. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:
1-bis. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con i
Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui al comma 1.
1-ter. Con il medesimo decreto di cui al comma 1-bis, sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i servizi tecnici nazionali.
1-quater. I risultati dello studio di cui al comma 1-bis devono essere presentati ai Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e al Presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano che, sulla base degli stessi ed entro novanta giorni dal loro ricevimento, formulano, al presidente del Consiglio dei Ministri, una proposta di sito idonea alla realizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.
1. 66. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Zappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 150. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 151. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Adduce.
Sopprimere il comma 2.
* 1. 50. Vendola.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Il sito nazionale è destinato ad ospitare una struttura ingegneristica di superficie adeguata per l'immagazzinamento temporaneo di tutti gli elementi di combustibile nucleare irraggiati e dei rifiuti radioattivi definiti di terza categoria, ai sensi della normativa vigente. Presso il sito nazionale sono ospitate le strutture scientifiche ed i laboratori nucleari necessari alle finalità di cui alla presente legge.
1. 152. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 2, sopprimere le parole: nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 2.
1. 153. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: dall'articolo 2, con le seguenti: da tutta la normativa vigente in materia ambientale e di lavori pubblici.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 2.
1. 154. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, sopprimere le parole: in ordine alle modalità di attuazione degli interventi.
1. 155. Vendola.
Al comma 2, sopprimere la parola: radioattivi.
1. 156. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: , opera di pubblica utilità, dichiarata indifferibile ed urgente,.
1. 157. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Zappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, sopprimere le parole: opera di pubblica utilità.
1. 158. Vendola.
Al comma 2 sopprimere le parole: dichiarata indifferibile ed urgente.
* 1. 159. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: dichiarata indifferibile ed urgente.
* 1. 160. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Zappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, sopprimere le parole: indifferibile ed.
1. 161. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: ed urgente.
1. 162. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: che dovrà essere completata entro e non oltre il 31 dicembre 2008.
1. 163. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: che dovrà essere completata.
1. 164. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: entro e.
1. 165. Vendola.
Al comma 2, sopprimere le parole: e non oltre.
1. 166. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2020.
1. 167. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2011.
1. 168. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2010.
1. 169. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre 2008 con le seguenti: 31 dicembre 2009.
1. 170. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: 31 dicembre con le seguenti: 31 gennaio.
1. 171. Vendola.
Al comma 2 sostituire, le parole: 31 dicembre con le seguenti: 30 giugno.
1. 172. Vendola.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Le imprese impegnate nella realizzazione del Deposito nazionale non potranno subappaltare i lavori per le opere assegnate e dovranno garantire, pena l'immediata esclusione dall'esecuzione dell'opera assegnata, l'applicazione integrale del contratto di lavoro e della normativa vigente in materia di sicurezza. A tale scopo il Ministero del lavoro e delle politiche sociali effettuerà controlli periodici e relazionerà alle competenti commissioni parlamentari.
1. 51. Vendola.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 173. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Adduce.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 174. Vendola.
Sopprimere il comma 3.
* 1. 175. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, sopprimere il primo periodo.
1. 176. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: la progettazione e.
1. 177. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e la costruzione.
1. 178. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ivi incluse le procedure espropriative.
1. 179. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: ivi incluse.
1. 180. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere la parola: ivi.
1. 181. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: non sono utilizzate.
* 1. 182. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: non sono utilizzate.
* 1. 35. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: possono essere utilizzate.
** 1. 34. Lion.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sono utilizzate con le seguenti: possono essere utilizzate.
** 1. 36. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sono utilizzate aggiungere le seguenti: previa motivazione accertata.
1. 183. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni, e.
1. 184. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: e al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
1. 185. Vendola.
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: 20 agosto 2002, n. 190, aggiungere le seguenti: ad esclusione delle procedure previste per la valutazione di impatto ambientale di cui all'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e successive modificazioni e a quelle per la valutazione ambientale strategica di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente.
1. 186. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: tecnologiche.
1. 187. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: gestione in.
1. 188. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: gestione con la seguente: tenuta.
1. 189. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: in sicurezza.
1. 190. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: radioattivi.
1. 192. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: dei rifiuti radioattivi aggiungere le seguenti: di cui ai precedenti commi.
1. 191. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: altre.
1. 193. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: finalizzate a servizi.
1. 194. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: di alta tecnologia.
1. 195. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: alta tecnologia con le seguenti: elevata tecnologia.
1. 196. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: ed alla promozione dello sviluppo del territorio.
1. 197. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: del territorio con le seguenti: dell'area interessata.
1. 198. Vendola.
Al comma 3, secondo periodo, dopo la parola: territorio aggiungere la seguente: interessato.
1. 199. Vendola.
Sopprimere il comma 4.
*1. 37. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Sopprimere il comma 4.
*1. 38. Vendola.
Sostituire il comma 4 con il seguente:
4. L'individuazione del sito nazionale avviene sulla base di criteri scientifici di sicurezza e nell'ambito di un processo partecipativo con le regioni, gli enti locali, le associazioni ambientalistiche e la comunità scientifica, che preveda anche la massima informazione per i cittadini.
1. 256. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: La validazione del sito,
1. 39. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: , l'esproprio delle aree.
1. 40. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: la progettazione e.
1. 41. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e la costruzione.
1. 42. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: e delle strutture temporanee.
1. 43. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: di cui all'articolo 2.
1. 250. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole da: come anticipazione fino alla fine del comma.
1. 44. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sopprimere le parole: come anticipazione dei pagamenti relativi al futuro conferimento dei propri materiali radioattivi a favore del gestore del Deposito.
1. 252. Vendola.
Al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: come anticipazione, fino alla fine del periodo con le seguenti: attraverso i prezzi o le tariffe di conferimento dei rifiuti radioattivi al Deposito nazionale.
1. 200.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 4, primo periodo, sopprimere la parola: radioattivi.
1. 253. Vendola.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La gestione definitiva dello stesso non può essere affidata in concessione a soggetti privati.
1. 254. Vendola.
Al comma 4, sostituire il secondo periodo con il seguente: La gestione definitiva dello stesso può essere affidata in concessione.
1. 255. Vendola.
Al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: in concessione con le seguenti: direttamente alla SOGIN Spa.
1. 45. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , previo assenso delle competenti commissioni parlamentari.
1. 53. Vendola.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , sentite le competenti commissioni parlamentari.
1. 259. Vendola.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. La validazione del sito è effettuata, entro un anno dalla data di individuazione del sito medesimo, dal Consiglio dei ministri, sulla base degli studi effettuati dalla Commissione istituita ai sensi dell'articolo 2, comma 3, previo parere dell'APAT, del CNR e dell'ENEA.
1. 260. (Testo modificato nel corso della seduta) Lupi, Foti.
Sopprimerlo.
*2. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Ad-duce, Luongo, Oliverio.
Sopprimerlo.
*2. 37. Vendola.
Sopprimere il comma 1.
** 2. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 1.
**2. 42. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: di tutti gli interventi e le iniziative necessari con le seguenti: delle iniziative necessarie.
2. 43. Vendola.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e le iniziative.
2. 44. Vendola.
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: necessari.
2. 45. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: necessari con la seguente: utili.
2. 46. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: realizzazione con la seguente: costruzione.
2. 47. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e tutela del territorio,
2. 48. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro delle attività produttive,
2. 49. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
2. 50. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro della salute,
2. 51. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: il Presidente del Consiglio dei ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
2. 52. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , previo parere delle competenti Commissioni parlamentari,
2. 53. Vendola.
Al comma 1, alinea, dopo la parola: nomina aggiungere le seguenti: , d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni,
2. 91. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, alinea, sopprimere la parola: straordinario.
2. 54. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: straordinario con le seguenti: ad acta.
2. 55. Vendola.
Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , in deroga alla normativa vigente,
2. 3. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in deroga alla con le seguenti: applicando la.
2. 38. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: in deroga alla con le seguenti: compatibilmente con la.
2. 56. Vendola.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , in deroga alla normativa vigente, con le seguenti: , nel rispetto della disciplina che regola l'affidamento dei lavori attraverso la procedura di appalto europea, nonché nel pieno rispetto delle norme in materia di appalti pubblici.
2. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: , in deroga alla normativa vigente, con le seguenti: , nel pieno rispetto della normativa vigente in materia.
2. 5. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera b), .
2. 6. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera c), .
2. 7. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera d),.
2. 8. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera e), .
2. 9. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera f), .
2. 10. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di cui alla lettera g), .
2. 11. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: , in deroga alla normativa vigente, aggiungere le seguenti: , ad esclusione della disciplina relativa alla materia di appalti pubblici.
2. 12. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, alinea, sostituire la parola: provvede con le seguenti: può provvedere.
2. 57. Vendola.
Al comma 1, alla lettera b), premettere la seguente:
0b) alla validazione del sito individuato ai sensi dell'articolo 1.
2. 13. Boccia, Adduce.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3267 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, è prorogata fino all'entrata in esercizio del Deposito nazionale.
2. 14. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 15. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
*2. 58. Vendola.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole da: distribuiti fino alla fine della lettera con le seguenti: , d'intesa con il Ministro dell'interno e il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il supporto operativo di SOGIN Spa, in eventuali strutture temporanee da realizzare presso gli stessi siti ove risultano tuttora allocati i rifiuti radioattivi, rilasciando le relative licenze.
2. 39. (Testo modificato nel corso della seduta) Vendola.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, premettere le parole: collaborazione, con il Commissario delegato di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2367 del 7 marzo 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2003, per la.
2. 59. Coronella.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, sostituire le parole: alla messa in sicurezza con le seguenti: alla pianificazione, anche mediante la realizzazione di un deposito provvisorio, della messa in sicurezza.
2. 60. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, dopo le parole: rifiuti radioattivi aggiungere le seguenti: di I e II categoria.
2. 61. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Luongo.
Al comma 1, lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, qualora, nelle more dell'attivazione del deposito, si verifichi una situazione di emergenza in un sito contenente materiale radioattivo nucleare tale da rendere necessario l'immediato intervento.
2. 62. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
*2. 63. Coronella.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il secondo periodo.
*2. 64. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2. 17. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sopprimere la lettera c).
**2. 65. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: all'approvazione con le seguenti: alla stesura.
2. 66. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: che indichi aggiungere la seguente: esattamente.
2. 67. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: che indichi aggiungere le seguenti: in maniera precisa.
2. 68. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: che indichi aggiungere la seguente: analiticamente.
2. 69. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: necessarie.
2. 70. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sostituire la parola: necessarie con la seguente: occorrenti.
2. 71. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla realizzazione aggiungere la seguente: completa.
2. 72. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: alla realizzazione aggiungere la seguente: integrale.
2. 73. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: ed i proventi con le seguenti: la stima dei proventi.
2. 74. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: della costruzione e.
2. 75. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: della concessione.
2. 76. Vendola.
Al comma 1, lettera c), dopo la parola: deposito aggiungere la parola: nazionale.
2. 77. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole da: tali proventi devono fino alla fine della lettera.
2. 78. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere la parola: prioritariamente.
2. 79. Vendola.
Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: , in coerenza con quanto indicato all'articolo 1, comma 4.
2. 80. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 18. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Nesi, Pappaterra, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera d).
*2. 81. Vendola.
Al comma 1, alla lettera d), sopprimere la parola: nazionale.
2. 82. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2. 19. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Nesi, Pappaterra, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera e).
*2. 83. Vendola.
Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: di concerto con gli enti locali interessati.
2. 90. Vendola.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 20. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Nesi, Pappaterra, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera f).
*2. 84. Vendola.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: all'approvazione con le seguenti: al coordinamento.
2. 85. Vendola.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: all'approvazione con le seguenti: all'elaborazione.
2. 86. Vendola.
Al comma 1 lettera f) sostituire le parole: all'approvazione con le seguenti: alla presentazione.
2. 87. Vendola.
Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le parole: , previo parere dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e dei servizi tecnici (APAT) e dell'ENEA.
2. 21. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 22. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Lion, Nesi, Pappaterra, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere la lettera g).
*2. 88. Vendola.
Al comma 1, lettera g), sostituire le parole: all'affidamento con le seguenti: alla verifica.
2. 89. Vendola.
Sopprimere il comma 2.
*2. 23. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 2.
*2. 40. Vendola.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, la Commissione di cui al medesimo comma presenta alle Camere una relazione motivata sulla scelta del sito nazionale, ai fini dell'espressione di un parere obbligatorio e vincolante da parte delle competenti Commissioni parlamentari da rendere entro quarantacinque giorni dalla presentazione della relazione.
2. 24. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: straordinario di cui al comma 1, con le seguenti: ad acta.
2. 25. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: di cui al comma 1 con le seguenti: di cui al presente articolo.
2. 100. Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da: è autorizzato fino alla fine del periodo con le seguenti: è tenuto ad assumere tutti gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura adottati dai soggetti competenti nel rispetto delle prerogative loro assegnate dalla vigente normativa.
2. 26. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere la parola: inoltre,
2. 101. Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: anche in sostituzione dei soggetti competenti.
2. 102. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: anche in sostituzione dei con le seguenti: di concerto con i.
2. 103. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: anche in sostituzione dei con le seguenti: d'intesa con i.
2. 104. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sostituire le parole: anche in sostituzione con le seguenti: previo assenso.
2. 105. Vendola.
Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: i provvedimenti e.
2. 106. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: e gli atti.
2. 107. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: di qualsiasi natura.
2. 108. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: di qualsiasi natura aggiungere le seguenti: adeguatamente motivati.
2. 109. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, dopo le parole: di qualsiasi natura aggiungere la seguente: strettamente.
2. 110. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: alla sollecita progettazione.
2. 111. Vendola.
Al comma primo periodo, sopprimere le parole: all'istruttoria.
2. 112. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: all'affidamento e.
2. 113. Vendola.
Al comma 2 primo periodo, sopprimere le parole: ed alla realizzazione.
2. 114. Vendola.
Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e.
2. 115. Vendola.
Al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: le competenze aggiungere le seguenti: del Ministero della salute e.
2. 116. Vendola.
Al comma 2 secondo periodo, sopprimere le parole da: in conformità, fino alla fine del periodo.
2. 122. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 2 secondo periodo, sostituire le parole da: dalla legge 21 dicembre 2001, fino alla fine del periodo, con le seguenti: dall'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n.349 e successive modificazioni e dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001 concernente la valutazione di determinati piani e programmi sull'ambiente.
2. 121. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: si esprime aggiungere la seguente: con relazione scritta da inviare alle competenti commissioni parlamentari.
2. 117. Vendola.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: si esprime aggiungere la seguente:
con relazione scritta da inviare agli enti locali interessati.
2. 118. Vendola.
Al comma 2, terzo periodo, dopo le parole: si esprime aggiungere la seguente: motivatamente.
2. 119. Vendola.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: centottanta giorni.
2. 34. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.
2. 35. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, terzo periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: sessanta giorni.
2. 36. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole: in quanto applicabile.
2. 120. Vendola.
Sopprimere il comma 3.
*2. 27. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 3.
*2. 41. Vendola.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. È costituita, con deliberazione del Presidente del Consiglio dei Ministri, una Commissione tecnico-scientifica che supporta il Commissario straordinario nell'attività di validazione del sito nonché della progettazione e nella realizzazione del Deposito nazionale. La predetta Commissione è composta da sette membri di comprovata autorevolezza e competenza nei campi specifici di interesse (geologia; ingegneria mineraria; trattamento e smaltimento dei rifiuti radioattivi), di cui i nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, uno dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministero delle attività produttive ed uno dal Ministero dell'economia e delle finanze. La Commissione suddetta è integrata da tre rappresentanti, con funzioni consultive, indicati rispettivamente dalla Regione Basilicata, dalla Regione Puglia e dalla Regione Calabria.
2. 28. Polledri, Guido Dussin, Parolo, Didoné.
Sostituire il comma 3 con il seguente:
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con i Ministri della salute, delle attività produttive, della difesa, delle infrastrutture e della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è nominata una commissione di sette esperti di comprovata ed elevata qualificazione
tecnico-scientifica, di cui uno scelto da ciascun Ministro e due indicati dalla Presidenza della Conferenza Stato-Regioni, con il compito di condurre a termine, entro sei mesi dall'entrata in vigore del decreto di nomina, uno studio atto a consentire l'individuazione del sito in cui deve essere allocato il Deposito nazionale dei rifiuti radioattivi di cui all'articolo 1. Con il medesimo decreto sono stabilite ed individuate le risorse necessarie al funzionamento della commissione di esperti, nonché i criteri per l'utilizzo, da parte della medesima commissione, delle strutture tecniche e del personale da individuarsi presso l'ENEA, l'APAT e i Servizi tecnici nazionali.
2. 125. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: È istituita, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con le seguenti: Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
2. 150. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: Presidente del consiglio dei ministri, aggiungere le seguenti: previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
2. 126. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra
Al comma 3, primo periodo, sopprimere le parole: del Commissario straordinario.
2. 127. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: sedici esperti fino alla fine del periodo con le seguenti: dodici esperti di elevata e comprovata autorevolezza, di cui uno, con funzioni di presidente, nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno ciascuno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro delle attività produttive, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sei dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali.
2. 128. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sedici esperti con le seguenti: dodici esperti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire le parole da: uno dal Ministro della salute fino alla fine del periodo con le seguenti: due dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui uno espresso dalle regioni e uno espresso dagli enti locali.
2. 129. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: sedici esperti con le seguenti: diciannove esperti.
Conseguentemente, al medesimo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , uno dall'ENEA, uno dal CNR e uno dall'APAT.
2. 130. (Testo modificato nel corso della seduta) Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire la parola: autorevolezza con le seguenti: qualificazione tecnico-scientifica.
2. 131. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: di cui tre nominati fino alla fine del periodo con le seguenti: di cui uno nominato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, otto dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui quattro espressi dalle regioni e quattro espressi dagli enti locali.
2. 132. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole da: due dal Ministro dell'ambiente fino alla fine del periodo con le seguenti: uno dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, uno dal Ministro delle attività produttive, uno dal Ministro dell'economia e delle finanze, uno dal Ministro della difesa, uno dal Ministro dell'interno, uno dal Ministro della salute, uno dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sei dalla Conferenza unificata prevista dall'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di cui tre espressi dalle regioni e tre espressi dagli enti locali.
2. 133. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Raffaella Mariani, Luongo, Adduce, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
*2. 134. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, sopprimere il terzo periodo.
*2. 135. Vendola.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: individuata fino alla fine del periodo con le seguenti: composta da un massimo di venti unità individuate tra il personale di ruolo presso l'APAT, l'ENEA e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di categoria non inferiore alla VII, dell'area C, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro delll'ambiente e della tutela del territorio.
2. 136. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 3, terzo periodo, sostituire le parole da: di una struttura fino alla fine del periodo con le seguenti: dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT).
2. 30. Realacci, Boccia, Molinari, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 3, terzo periodo, sopprimere le parole: di supporto.
2. 137. Vendola.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: di supporto aggiungere le seguenti: composta di un massimo di 20 unità di personale di ruolo della pubblica amministrazione appartenente ad una categoria non inferiore alla VII, dell'area C, e.
2. 31. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, terzo periodo, dopo le parole: Presidente del Consiglio dei Ministri, aggiungere le seguenti: , su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
2. 138. Coronella.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
2. 139. Vendola.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e del Ministro per gli affari regionali.
2. 140. Vendola.
Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: , sentiti gli enti locali interessati.
2. 141. Vendola.
Al comma 3, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , composta di personale di ruolo in servizio presso una pubblica amministrazione, di categoria non inferiore alla VII, dell'area C, su richiesta dello stesso personale e fino alla copertura di un massimo di venti posti.
2. 32. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimerlo.
*3. 1. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimerlo.
*3. 27. Vendola.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - (Allocazione dei rifiuti radioattivi). - 1. Nel Deposito nazionale sono allocati e gestiti in via definitiva tutti i rifiuti radioattivi di I e II categoria. Per i rifiuti radioattivi di III categoria e per il combustibile irraggiato, il Governo, su proposta della Commissione di cui al comma 3 dell'articolo 2, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, predispone, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, un programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività che, sulla base delle normative dell'Unione europea e delle eventuali intese raggiunte con altri Stati membri e nel massimo
rispetto degli standard comunitari e internazionali, preveda anche la possibilità di allocare tali rifiuti presso siti collocati in altri Paesi dell'Unione.
2. Il Governo, allo scopo di individuare la miglior soluzione per la gestione dei rifiuti radioattivi ad alta attività, promuove, nelle competenti sedi dell'Unione europea, intese finalizzate all'individuazione di uno o più siti comuni europei che consentano di condividere tecnologie e servizi al fine di raggiungere la miglior soluzione dal punto di vista ambientale, economico e della sicurezza.
3. Fino al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale e all'approvazione del programma nazionale per il trattamento dei rifiuti radioattivi ad alta attività, il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati pronti per essere trasferiti alle sedi di gestione definitiva, può essere effettuato in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
3. 25. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 3. - 1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dei decreti attuativi del presente decreto-legge, il Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, adotta con proprio decreto le disposizioni per lo smantellamento accelerato di tutti gli impianti nucleari, i depositi nucleari, le centrali elettronucleari esistenti, per il trasferimento dei relativi materiali radioattivi in massima sicurezza presso il Deposito nazionale.
3. 2. Lion.
Al comma 1, premettere le seguenti parole: Salvo diversa disposizione, assunta con proprio decreto dal Presidente del Consiglio dei ministri in conformità con le conclusioni cui perviene il Commissario straordinario al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 1, .
3. 3. Boccia, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza.
Al comma 1, sopprimere il primo periodo.
3. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: allocati e.
3. 5. Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole e gestiti.
3. 6. Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: definitiva con la seguente: provvisoria.
3. 7. Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere la seguente parola: tutti.
3. 8. Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: II e.
3. 9. Vendola
Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: II e III categoria ed il combustibile irraggiato con le seguenti: I e II categoria.
3. 26. Realacci, Boccia, Lettieri, Molinari.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e III.
3. 10. Vendola.
Al comma 1, primo periodo, sopprimere le seguenti parole: ed il combustibile irraggiato.
3. 11. Vendola.
Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: La messa in sicurezza temporanea dei materiali nucleari è realizzata sullo stesso sito dei rifiuti radioattivi ora distribuiti sul territorio nazionale, anche mediante rilascio, ove necessario, delle relative licenze.
3. 12. Coronella.
Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con i seguenti: Il trattamento dei rifiuti radioattivi è effettuato presso il Deposito nazionale, previo trasferimento in condizioni di sicurezza. Il trattamento e il condizionamento dei rifiuti radioattivi, nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari, al fine di trasformarli in manufatti certificati, pronti per essere trasferiti al Deposito nazionale, possono essere effettuati in altre strutture ove richiesto da motivi di sicurezza.
3. 13. Vendola.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: rifiuti radioattivi aggiungere le seguenti: di I e II categoria.
3. 32. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Luongo.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: presso il Deposito nazionale con le seguenti: attraverso l'individuazione di uno o più siti per lo stoccaggio definitivo dei rifiuti radioattivi di I e II categoria, nonché le misure idonee per la messa in massima sicurezza dei rifiuti di III categoria, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica e scientifica e delle normative europee.
3. 33 Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica., Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 1, secondo periodo, sostituire la parola: presso con la seguente: nel.
3. 14. Vendola.
Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in condizioni di aggiungere la seguente: accertata.
3. 15. Vendola.
Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: assoluta e incontestabile.
3. 16. Vendola.
Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.
3. 17. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Luongo.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: il trattamento ed.
3. 18. Vendola.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: ed il condizionamento.
3. 19. Vendola.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: nonché la messa in sicurezza del combustibile irraggiato e dei materiali nucleari.
3. 20. Vendola.
Al comma 1, terzo periodo, sopprimere le seguenti parole: e dei materiali nucleari.
3. 21. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: al fine con le seguenti: allo scopo.
3. 22. Vendola.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: possono essere effettuati fino alla fine con le seguenti: devono essere effettuati, per motivi di sicurezza, nelle strutture ove sono stoccati, prima di essere avviati al Deposito nazionale.
3. 23. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole da: possono essere effettuati fino alla fine con le seguenti: debbono essere effettuati in altre strutture.
3. 29. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Adduce, Luongo.
Al comma 1, terzo periodo, dopo le parole: ove richiesto da aggiungere la seguente: accertati.
3. 24. Vendola.
Al comma 1, aggiungere in fine i seguenti periodi: In aderenza al principio della piena assunzione di responsabilità da parte dei soggetti che producono rifiuti radioattivi, è fatto divieto di esportazione degli stessi; ne è consentita l'esportazione permanente, nell'ambito dei paesi dell'Unione europea, qualora sia realizzato un deposito transnazionale. È altresì consentita l'esportazione temporanea del combustibile irraggiato per consentirne il riprocessamento nonché l'esportazione temporanea per consentirne il trattamento e il riprocessamento.
3. 30. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Le attività per la messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi distribuiti su tutto il territorio nazionale sono effettuate ai sensi della normativa vigente incluse, ove necessario, le procedure speciali di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443, e successive modificazioni di cui al decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190.
3. 31. Polledri, Parolo, Guido Dussin.
Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: In tal caso le competenti Commissioni parlamentari saranno informate tempestivamente.
3. 28. Vendola.
Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
dispone con proprio decreto lo spostamento immediato, in condizioni di massima sicurezza per l'ambiente e la salute pubblica, presso il sito che ha originato il materiale o altro sito nucleare ove possa essere custodito senza rischi.
3. Dalla data di attivazione del deposito di cui all'articolo 1, possono essere trasferiti in tale sito anche i rifiuti radioattivi di cui sia comprovata la provenienza dal territorio italiano, attualmente depositati presso impianti nucleari all'estero.
3. 01. Lion.
Sopprimerlo.
* 4. 1. Vendola.
Sopprimerlo.
*4. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo.
Sostituirlo con il seguente:
1. Al fine di assicurare la massima partecipazione pubblica ai processi decisionali di cui alla presente legge, la trasparenza degli stessi e la completa informazione ai cittadini, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio provvede con proprio decreto all'istituzione di un Osservatorio nazionale per lo smantellamento del nucleare al quale partecipano i rappresentanti dell'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA), dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), della SOGIN, dell'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), comuni, province e regioni interessate, le associazioni ambientaliste e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Con il medesimo decreto sono stabilite la composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Osservatorio nazionale per lo smantellamento del nucleare, di cui al comma 1, e sentita la regione interessata, sono stabilite le misure di intervento territoriale, anche di carattere finanziario, atte a compensare i vincoli derivanti al territorio dalla realizzazione del Deposito nazionale, con particolare riferimento al comune sede del Deposito stesso.
3. Le regioni possono istituire a livello locale osservatori regionali aventi analoga composizione.
4. L'Osservatorio nazionale e gli osservatori regionali restano in funzione fino al completo smantellamento delle installazioni nucleari.
4. 3. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Pappaterra.
Sopprimere il comma 1.
** 4. 4. Vendola.
Sopprimere il comma 1.
** 4. 5. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale le misure sono trasferite
al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con delibera CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo dei combustibili. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.
*4. 6. (Testo modificato nel corso della seduta) Zanetta, Rosso, Polledri, Lupi, Realacci, Piglionica, Vianello, Boccia, Lettieri, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza, Dameri, Patria.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015 centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con delibera CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti determinato annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, su proposta dell'APAT, valutata la pericolosità dei rifiuti ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo dei combustibili. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.
*4. 50. (Testo modificato nel corso della seduta) Foti, Ghiglia, Zaccheo, Realacci, Piglionica, Vianello, Boccia, Lettieri, Adduce, Luongo, Molinari, Potenza, Dameri, Patria.
Sostituire il comma 1 con i seguenti:
1. Misure di compensazione territoriale sono stabilite, fino al definitivo smantellamento degli impianti, a favore dei siti che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale le misure sono trasferite al territorio che ospita il Deposito, proporzionalmente alla allocazione dei rifiuti radioattivi.
1-bis. L'ammontare complessivo annuo del contributo è definito mediante la determinazione di un'aliquota della componente della tariffa elettrica pari a 0,015
centesimi di euro per ogni kilowattora consumato, con aggiornamento annuale sulla base degli indici Istat dei prezzi al consumo. Il contributo è assegnato annualmente con delibera CIPE sulla base delle stime di inventario radiometrico dei siti ed è ripartito, per ciascun territorio, in pari misura fra il comune e la provincia che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo dei combustibili. Al momento della messa in esercizio del Deposito nazionale, e proporzionalmente all'allocazione dei rifiuti radioattivi, il contributo è assegnato in misura del 20 per cento in favore del comune nel cui territorio è ubicato il Deposito, in misura del 30 per cento in favore dei comuni con questo confinanti, proporzionalmente alla popolazione residente, in misura del 25 per cento, rispettivamente, in favore della regione e della provincia.
4. 7. Parolo, Dussin.
Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
4. 8. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
4. 9. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
4. 10. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro delle attività produttive,
4. 11. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: del Consiglio dei Ministri aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministro per gli affari regionali,
4. 12. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: su proposta del commissario straordinario e.
4. 26. Realacci, Boccia, Adduce, Molinari, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 1, sostituire le parole: su proposta con le seguenti: su richiesta motivata.
4. 13. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: del Commissario straordinario e sentita la regione interessata con le seguenti: dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, della salute, delle attività produttive, della difesa e dei trasporti e sentito il sindaco del comune sede del deposito.
4. 15. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo.
Al comma 1, sostituire le parole: del Commissario straordinario e sentita la Regione interessata, con le seguenti: del sindaco del comune sede del deposito.
4. 16. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo.
Al comma 1, sostituire le parole: e sentita la regione interessata con le seguenti d'intesa con gli enti locali interessati.
4. 17. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: e sentita con le seguenti: d'intesa con.
4. 18. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: e sentita con le seguenti: di concerto con.
4. 19. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: sono stabilite le misure di intervento territoriale con le seguenti: sono programmati gli interventi territoriali.
4. 20. Vendola.
Al comma 1, sostituire la parola: stabilite con la seguente: programmate.
4. 21. Vendola.
Al comma 1, dopo le parole: le misure aggiungere le seguenti: nonché i tempi.
4. 22. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: anche di carattere finanziario.
4. 23. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: al comune con le seguenti: alla provincia.
4. 24. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: al comune con le seguenti: alla regione.
4. 25. Vendola.
Sopprimere il comma 2.
*4. 27. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo.
Sopprimere il comma 2.
*4. 37. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario promuove con le seguenti: Le strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero, promuovono.
4. 28. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: Il Governo, di concerto con la Conferenza unificata per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome.
4. 33. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro della salute.
4. 29. Vendola.
Al comma 2, sostituire le parole: Il Commissario straordinario con le seguenti: La Commissione tecnico scientifica, di cui all'articolo 2, comma 3.
4. 34. Lion.
Al comma 2, dopo le parole: Il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio,
4. 30. Vendola.
Al comma 2, dopo le parole: Il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero della salute,
4. 31. Vendola.
Al comma 2, dopo le parole: Il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , di concerto con il Ministero delle attività produttive,
4. 32. Vendola.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: avvalendosi, a tale scopo, delle strutture del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio competenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2003, n. 261, concernente il regolamento di organizzazione dello stesso Ministero.
4. 36. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché sui rischi ad essa connessi.
4. 35. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Potenza, Boccia, Lettieri, Molinari, Oliverio.
Sopprimerlo.
*5. 1. Vendola.
Sopprimerlo.
*5. 2. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 1.
**5. 3. Vendola.
Sopprimere il comma 1.
** 5. 4. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: Per l'avvio delle con le seguenti: Per le.
5. 5. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: connesse alla realizzazione del Deposito nazionale.
5. 6. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: alla realizzazione con le seguenti: allo studio di fattibilità.
5. 10. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: realizzazione del Deposito nazionale, per l'.
5. 8. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: realizzazione del Deposito nazionale con le seguenti: individuazione del Deposito o dei depositi nazionali e per il funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 2.
Conseguentemente, sopprimere i commi 3 e 4.
5. 7. Realacci, Molinari, Boccia, Adduce, Vigni, Bandoli, Piglionica.
Al comma 1, sostituire le parole: realizzazione con le seguenti: valutazione di impatto ambientale.
5. 12. Potenza, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire la parola: realizzazione con le seguenti: verifica ambientale.
5. 11. Pappaterra, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire la parola: realizzazione con la seguente: progettazione.
5. 9. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, dopo le parole: per l'informazione aggiungere la seguente: dettagliata.
5. 13. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, dopo le parole: per l'informazione aggiungere la seguente: capillare.
5. 14. Vendola.
Al comma 1, sopprimere le parole: di 500.000 euro per l'anno 2003 e.
*5. 15. Pecoraro Scanio, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: di 500.000 euro per l'anno 2003 e.
*5. 16. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 50.000 euro.
5. 17. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
5. 18. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*5. 19. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*5. 20. Potenza, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
**5. 21. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
**5. 22. Pappaterra, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.
*5. 23. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 500.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.
*5. 24. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sopprimere le parole: e di 2.250.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
5. 25. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 100.000 euro.
5. 28. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*5. 29. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 200.000 euro.
*5. 30. Potenza, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
**5. 31. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 300.000 euro.
**5. 32. Pappaterra, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.
*5. 33. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 400.000 euro.
*5. 34. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 500.000 euro.
5. 35. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 1 milione di euro.
5. 36. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: 2.250.000 euro con le seguenti: 2 milioni di euro.
5. 37. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2004 e 2005 con le seguenti: l'anno 2004.
*5. 26. Potenza, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2004 e 2005 con le seguenti: l'anno 2004.
*5. 27. Vendola.
Al comma 1, sostituire le parole: ciascuno degli anni 2004 e con le seguenti: l'anno.
5. 38. Zanella, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 2.
*5. 39. Boccia, Adduce, Lettieri, Luongo, Molinari, Potenza.
Sopprimere il comma 2.
*5. 40. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 3.
5. 41. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3, sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: degli affari esteri.
5. 42. Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3 sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: dell'interno.
5. 43. Pappaterra, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3 sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: della giustizia.
5. 44. Potenza, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3 sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: dell'economia e delle finanze.
5. 45. Pecoraro Scanio, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 3 sostituire le parole: dell'ambiente e della tutela del territorio con le seguenti: delle attività produttive.
5. 46. Zanella, Lion, Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Nesi, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Sopprimere il comma 4.
*5. 47. Parolo, Guido Dussin.
Sopprimere il comma 4.
*5. 48. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.
Al comma 4, aggiungere, in fine le seguenti parole: e sottoposta al controllo della Corte dei conti.
5. 49. Parolo, Guido Dussin.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Commissario straordinario è tenuto a presentare al Parlamento una relazione annuale sulle modalità di gestione e sulla rendicontazione delle spese, sullo stato di avanzamento dei lavori, nonché sulla programmazione degli interventi dell'anno successivo.
5. 50. Parolo, Guido Dussin.
Sopprimere il comma 5.
5. 51. Vigni, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Realacci, Lion, Pappaterra, Potenza, Adduce, Luongo, Oliverio.