Allegato A
Seduta n. 392 del 20/11/2003


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(Sezione 6 - Legittimità di una circolare attuativa della legge n. 488 del 1992 (Intervento straordinario nel Mezzogiorno e agevolazioni delle attività produttive))

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro delle attività produttive, per sapere - premesso che:
la Golf club Palermo srl ha presentato, a valere sul 15o bando della legge n. 488 del 1992, domanda di agevolazioni per la realizzazione di un campo pratica di golf da ubicare in Palermo, su terreno concesso in locazione con contratto di durata 12 anni;
da notizie assunte dagli organismi preposti allo svolgimento dell'istruttoria nelle more della pubblicazione della graduatoria, si è appreso che gli uffici avrebbero avanzato perplessità sull'accoglibilità delle domande riferite a contratti di affitto non trascritti nei registri immobiliari, sebbene regolarmente registrati;
la paventata inammissibilità di tali domande si fonderebbe, a parere degli


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uffici, sull'interpretazione offerta dalla circolare esplicativa, in merito alla concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui alla legge n. 488 del 1992, emessa dal ministero delle attività produttive in data 13 dicembre 2000 (n. 900516), che, al punto 2.1., recita: «Entro la data di chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni, il soggetto richiedente deve comprovare di avere la piena disponibilità del suolo e, ove esistenti, degli immobili dell'unità locale ove viene realizzato il programma, rilevabile da idonei titoli di proprietà, diritto reale di godimento, locazione, anche finanziaria, o comodato, anche nella forma di contratto preliminare, di cui all'articolo 1351 del codice civile. Alla predetta data gli atti o i contratti relativi ai detti di disponibilità devono risultare già registrati, anche in ossequio a quanto disposto dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986-testo unico sull'imposta di registro, potendo, tuttavia, la registrazione intervenire successivamente solo nei casi in cui la stessa viene effettuata per il tramite di un pubblico ufficiale. In tale ultimo caso, la registrazione e, ove previsto dalla legge, la trascrizione devono essere comunque comprovate dall'impresa entro e non oltre 30 giorni lavorativi dalla chiusura dei termini di presentazione delle domande di agevolazioni. La registrazione e/o la trascrizione oltre il suddetto termine comporta la nullità della domanda»;
va tuttavia evidenziato, nel merito della circolare in questione, l'esistenza di un eccesso di potere sotto il profilo della falsa applicazione di norme di legge, poiché l'inclusione generalizzata della trascrizione tra i requisiti in base ai quali, non alternativamente alla registrazione, è riconosciuta la regolarità e ammissibilità al finanziamento della domanda confligge apertamente con lo spirito e la lettera del regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992;
tale regolamento, fonte normativa di rango superiore alla circolare in questione, con efficacia erga omnes, all'articolo 2, comma 1, afferma, infatti, che: «i soggetti richiedenti le agevolazioni possono essere ammessi alle stesse a condizione che, alla data della domanda, abbiano la piena disponibilità del bene da adibire alla attività, rilevabile da idoneo titolo ... risultante da un atto di data certa di fronte a terzi, e tale da garantire l'uso previsto dei beni agevolati per tutto il periodo di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b), dello stesso regolamento»;
nessun accenno vi è, dunque, alla «trascrizione» come strumento da assumere come parametro generalmente valido a garantire l'opponibilità ai terzi della disponibilità del bene, né tale fonte normativa (regolamento di attuazione) poteva prevederlo con riferimento, come nella specie, al contratto di locazione, dal momento che le norme del codice civile già garantiscono l'opponibilità al terzo acquirente dei contratti, anche se non trascritti nei limiti del novennio dall'inizio della locazione;
va, inoltre, considerato che i contratti di locazione, che sono comunque registrati, risultano conformi allo spirito del regolamento in questione, come peraltro si evince dal parere espresso dal comitato ministeriale in risposta al quesito n. 9.1.156, secondo il quale: «la previsione regolamentare non va interpretata in modo così rigido e restrittivo, bensì nel senso di valutare se non vi siano, negli atti o contratti esibiti dall'impresa, contenuti chiaramente ostativi a garantire il mantenimento dell'impegno assunto dall'impresa stessa, in riferimento all'utilizzo dei beni agevolati per un periodo non inferiore ai cinque anni dall'entrata in funzione degli stessi»;
è, infatti, lecito ipotizzare che un contratto di locazione o una concessione demaniale, che all'atto della valutazione presentino una durata inferiore a tale periodo, possano essere rinnovati alla scadenza, con ciò garantendo, al fine, l'uso previsto, a meno che, come detto, non emergano in tale sede elementi palesemente contrari a tale ipotesi;


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in buona sostanza, l'unico presupposto o criterio da rispettare, che non può essere assolutamente derogato, è quello della dimostrazione della piena disponibilità del bene agevolato entro i limiti temporali imposti dal regolamento citato, che sono inferiori a quelli della locazione in questione ed addirittura infra i nove anni previsti dall'articolo 1599 del codice civile, dimostrazione di disponibilità puntualmente offerta dalla registrazione del contratto;
non vi sono altre fattispecie, oltre quella regolata dagli articoli 1599 e 2923 del codice civile, che potrebbero ostare alla validità del contratto predetto o che, comunque, siano genericamente riscontrabili in tutti gli altri contratti di locazione, ancorché di minore durata;
inoltre, a maggior conferma di quanto sopra esposto, trattandosi nel caso specifico di locazione di terreno destinato ad attività imprenditoriale, la locazione rientra nella normativa sulle locazioni non abitative regolamentate dalla legge n. 392 del 1978, e, pertanto, non risulta necessaria la trascrizione, in quanto il relativo articolo 2643, n. 8, del codice civile è incompatibile con la completa disciplina dei contratti di locazione di immobili ad uso diverso da quello abitativo, in ordine alla loro durata ultranovennale, dettata dalla legge n. 392 del 1978, come anche stabilito dalla sentenza n. 14012, emessa dalla III sezione della Corte di Cassazione in data 30 dicembre 1991;
la possibile esclusione dal finanziamento delle domande, facenti riferimento ai contratti registrati proposta alla società Golf club Palermo e non trascritti, si configurerebbe, pertanto, come un atto non legittimo, con conseguenze economiche negative ed incalcolabili per la richiedente, costretta ad un contenzioso, che, nel concludersi positivamente, arrecherebbe anche disdoro all'amministrazione, la quale, ad avviso degli interpellanti, è ancora in tempo per rimediare ad un'ingiustizia -:
quali iniziative il Ministro interpellato intenda assumere per chiarire, alla luce delle considerazioni svolte dagli interpellanti, quale sia l'esatta interpretazione da dare all'articolo 2, comma 1, del regolamento di attuazione della legge n. 488 del 1992 e se non intenda, con urgenza, integrare la circolare in questione con un'interpretazione compatibile con la ratio della norma regolamentare.
(2-00934) «Lo Presti, Anedda».
(21 ottobre 2003)