Allegato A
Seduta n. 392 del 20/11/2003


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(A.C. 2406 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 2406 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Interventi dello Stato nel sistema fieristico nazionale.

1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 45, comma 3, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, allo scopo di assicurare la funzionalità dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Fondo per la mobilità al servizio delle fiere, con una dotazione finanziaria annua pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005.
2. A valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 1, anche in deroga all'articolo 72 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono concessi contributi in conto capitale per la realizzazione di infrastrutture al servizio dei sistemi fieristici di rilevanza nazionale.
3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro delle attività produttive, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di riparto delle risorse del Fondo. Tali risorse, per un importo pari a 1 milione di euro annui, sono destinate, per il triennio 2003-2005, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Bologna.


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4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
5. A decorrere dall'anno 2006, al rifinanziamento del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1l, comma 3, lettera f), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al comma 1, sostituire le parole: infrastrutture e dei trasporti con le seguenti: attività produttive.
1. 4. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro delle attività produttive con le seguenti: attività produttive, da adottare, di concerto con il Ministro infrastrutture e dei trasporti.
1. 5. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: , per il triennio 2003-2005,
1. 2. Grandi.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: per il triennio 2003-2005 aggiungere le seguenti: e per gli anni seguenti.
1. 3. Grandi.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: e, per un importo pari a un 1 milione di euro, sono destinate, per l'anno 2004, alla realizzazione di infrastrutture al servizio della Fiera di Padova.
1. 1. Ruzzante.