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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Nicola Vendola (Doc. IV-quater, n. 93).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Nicola Vendola, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Carboni.
FRANCESCO CARBONI, Relatore. Signor Presidente, riferisco per incarico della Giunta sulla richiesta avanzata dall'onorevole Vendola, citato in giudizio dalla Società editrice siciliana che pubblica il quotidiano La Gazzetta del Sud, per aver diffuso un dossier dal titolo L'uomo del ponte, nel corso di una conferenza stampa tenuta il 4 dicembre 2000. La causa pende innanzi al tribunale civile di Messina ed è assegnata ad un giudice onorario.
Il deputato Vendola ha eccepito in giudizio la scriminante di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione e all'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Tuttavia, il giudice, anziché trasmettere gli atti alla Camera - come avrebbe dovuto -, ha proceduto alla trattazione della causa, ascoltando testimoni e riservandosi di decidere contestualmente al merito sulle eccezioni proposte dall'onorevole Vendola. Si tratta, come è evidente, di una grossolana invasione della sfera di attribuzione della Camera dei deputati e i membri della Giunta, in sede di esame della domanda, hanno stigmatizzato l'operato del giudice onorario; tuttavia, non avendo ravvisato in questo atteggiamento un intento persecutorio, hanno ritenuto di formulare direttamente la proposta di merito. Passo, quindi, al merito della questione.
Il 28 aprile 1998 la Commissione parlamentare antimafia approvò all'unanimità una relazione sull'inchiesta svolta sul caso Messina. Riporto alcuni passi della relazione: «La decisione (...) fu assunta all'unanimità dall'Ufficio di presidenza della Commissione, all'indomani dell'omicidio del professor Matteo Bottari (...) il 15 gennaio 1998». Dice ancora la relazione: «Messina presentava e presenta caratteri, problemi, contraddizioni, emergenze che richiedevano, al contrario, un esame più urgente ed attento per comprendere il ruolo e la collocazione di quel territorio nel contesto della situazione siciliana». Ed ancora: «Messina è una realtà che presenta caratteristiche allarmanti sia per ciò che concerne quell'idea della legalità che deve caratterizzare la vita di una comunità civile e democratica sia per ciò che concerne l'attrezzatura di contrasto che lo Stato ha, via via, impiegato in quella realtà».
In questo contesto, il ruolo della stampa nella realtà messinese è stato oggetto
di ricorrenti riferimenti nel testo della relazione, e le valutazioni della Commissione di inchiesta sul sistema della stampa locale non furono lusinghiere, giacché essa si pose consapevolmente in una posizione di indifferenza o di ironia verso l'indagine parlamentare. Dice ancora la relazione: «Molte vicende gravi evidenziate dall'indagine della Commissione parlamentare non sono il frutto di un'inchiesta particolarmente ostinata. Erano lì e la Commissione si interroga sulle ragioni che hanno indotto chi doveva agire a rimanere fermo, chi doveva vedere a chiudere gli occhi, chi doveva provvedere ad astenersi da qualunque decisione».
L'onorevole Vendola, dopo essersi formalmente occupato del caso Messina come membro della Commissione di inchiesta, ha continuato a dedicare le sue attenzioni a questo problema. Ne sono testimonianza diversi atti di sindacato ispettivo, presentati anteriormente al dicembre 2000: l'interrogazione relativa all'attività dei fratelli Mollica, quella sulla gestione del policlinico universitario di Messina, quella concernente, in particolare, il ruolo del dottor Antonino Zumbo e quella relativa alle conseguenze della collaborazione del pentito Sparacio. Il dossier, in sostanza, non è che la proiezione e lo sviluppo dei contenuti di molteplici atti di sindacato, riconducibili alle funzioni parlamentari dell'onorevole Vendola, anche con riferimento agli organi di stampa.
Le sue affermazioni, peraltro, sono state oggetto di due iniziative giudiziarie in sede penale da parte di una delle persone menzionate nel dossier, vale a dire dal dottor Antonino Zumbo, all'epoca procuratore della Repubblica presso il tribunale di Messina. Entrambe queste azioni giudiziarie si sono arenate: con l'archiviazione, l'una, e con la dichiarazione di insindacabilità, l'altra.
Da tutto quel che è stato esposto, risulta evidente che, nei confronti del deputato Vendola, si è avuta una reazione da parte di quei poteri forti della città cui egli ha fatto riferimento nei suoi atti di sindacato ispettivo e che trovano riferimento anche negli atti della Commissione antimafia e, in particolare, nella relazione.
Quindi, è maturata nei membri della Giunta espressisi sul punto la convinzione che nel caso in esame l'iniziativa giudiziaria contro il deputato Vendola sia mossa da intenti pretestuosi e intimidatori, prova ne sia al riguardo che la società editrice siciliana si è ben guardata dal contestare nel merito le affermazioni contenute nel dossier «L'uomo del ponte» e si è limitato solamente ad assumere apoditticamente il carattere ingiurioso delle frasi contenute in quel documento. Per queste ragioni la Giunta si è determinata all'unanimità nel proporre che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile a carico dell'onorevole Vendola costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio della sue funzioni.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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