Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 389 del 13/11/2003
Back Index Forward

Pag. 12


...
(Discussione - Doc. IV-quater n. 92)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Filippo Mancuso.
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Filippo Mancuso, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Fanfani.

GIUSEPPE FANFANI, Relatore. Signor Presidente, la delicatezza di questo caso, a tutti nota, mi impone di leggere la relazione che ho fatto per iscritto.
La Giunta riferisce, mio tramite, su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal deputato Filippo Mancuso, con riferimento ad un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma promosso con atto di citazione dall'onorevole Cesare Previti.
Il procedimento trae origine da dichiarazioni rese in due distinte occasioni. In una prima occasione il deputato richiedente, cioè l'onorevole Mancuso - per come i fatti gli vengono attribuiti ed addebitati nell'atto di citazione (che li trae in primo luogo dal quotidiano la Repubblica del 25 aprile 2002) - si rivolse al deputato Previti con la seguente frase: «La fama di bandito che hai è del tutto meritata. Anzi, forse è perfino inferiore alla realtà». La citazione riporta anche la versione dei fatti data da altri quotidiani e, in particolare, da l'Unità, secondo cui il deputato richiedente avrebbe apostrofato il deputato Previti anche con la parola «malfattore».

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI (ore 11,18)

GIUSEPPE FANFANI, Relatore. La seconda fase che l'atto di citazione considera meritevole della sanzione risarcitoria si ha invece tra il settembre e l'ottobre 2002, durante l'esame presso la Camera dei deputati del progetto di legge cosiddetta «Cirami» (modifiche del codice di procedura penale in tema di legittimo sospetto). In tale occasione, al quotidiano la Repubblica del 14 settembre 2002 l'onorevole Mancuso avrebbe rilasciato un'intervista dal seguente contenuto: «Rispetto al vero destinatario e beneficiario di questa norma, l'onorevole Previti, il Presidente Berlusconi non è psicologicamente e moralmente libero. Questo è il dramma del paese». Nell'atto di citazione si riportano poi una serie di affermazioni raccolte sia dall'agenzia di stampa ANSA che da altri quotidiani, nelle quali il deputato Mancuso avrebbe sostanzialmente sostenuto che il deputato Previti ricattava il Presidente del Consiglio in modo da indurlo a promuovere taluni provvedimenti legislativi non nell'interesse generale del paese, ma solo a beneficio di taluni individuati soggetti.
La chiave di lettura degli eventi relativi alla conduzione della politica parlamentare sarebbe stata individuata dal deputato Filippo Mancuso nelle caratteristiche del rapporto privato tra gli onorevoli Previti e Berlusconi (per comodità l'atto di citazione e i relativi rilievi mossi all'onorevole Filippo Mancuso s'intendono qui riportati integralmente).
Primo aspetto: l'audizione del deputato Filippo Mancuso. La Giunta ha esaminato il caso nelle sedute dell'8 e del 15 ottobre


Pag. 13

2003. In particolare, nella seduta dell'8 ottobre ha proceduto all'audizione del deputato Filippo Mancuso. Quest'ultimo ha esposto che (come risulta dall'ampia documentazione depositata) della vicenda all'esame è protagonista suo malgrado. Le parole «bandito» e «malfattore» che egli ha rivolto al deputato Previti il 24 aprile 2002 non furono altro che la risposta ad una provocazione ingiuriosa che quest'ultimo gli aveva rivolto.
Quanto alla pretesa diffamazione con il mezzo della stampa seguita all'episodio avutosi nella predetta data nel Transatlantico, ha sottolineato che in realtà la stampa quotidiana e periodica non fece altro che rilanciare per mesi la cronaca dello stesso episodio senza che egli avesse svolto sollecitazioni in tal senso. Del resto, i medesimi organi di stampa ripeterono lungamente anche l'ingiuria di nepotismo rivolta dal Previti a lui medesimo.
L'onorevole Filippo Mancuso ha sottolineato altresì che la sua domanda d'insindacabilità si poggia su due livelli, uno teleologico-funzionale e l'altro storico. Sotto il primo profilo ha rammentato che egli era stato indicato più volte come candidato della Casa delle libertà nell'elezione dei giudici costituzionali tenutasi il 24 aprile 2002 e nei precedenti scrutini. Per quanto il suo interesse all'elezione fosse relativo, non si può negare che nella vicenda egli abbia svolto un ruolo attinente alle sue funzioni parlamentari.
Quanto poi alle sue affermazioni relative all'iter parlamentare della legge sul legittimo sospetto, è indiscutibile che egli si sia opposto da membro del Parlamento a un provvedimento ormai universalmente riconosciuto come censurabile.
Sul piano storico, in secondo luogo, non ha ritenuto dubitabile che i due episodi di cui il deputato Previti si duole giudizialmente siano incastonati nella cornice temporale che va dal 24 aprile 2002 all'autunno dello stesso anno, epoca in cui fu approvata la legge «Cirami».
Secondo aspetto: le considerazioni sull'episodio del 24 aprile 2002 che la Giunta ha svolto. La Giunta all'unanimità ha ritenuto condivisibili le considerazioni svolte dal deputato Filippo Mancuso.
Quanto al primo episodio - l'invettiva rivolta al deputato Previti il 24 aprile 2002 - non può essere negato lo stretto collegamento funzionale con l'attività parlamentare del deputato richiedente. Proprio quel giorno, infatti, veniva a concludersi la lunga e tormentata vicenda parlamentare relativa all'elezione da parte del Parlamento in seduta comune di due giudici della Corte costituzionale. È noto al riguardo che, come da prassi costantemente seguita e data la maggioranza qualificata necessaria per l'elezione, i due schieramenti tentano di accordarsi su due nomi su cui far convergere i suffragi di tutti i parlamentari. È noto anche che, nel caso specifico, da molti scrutini non si trovava un accordo poiché lo schieramento di centrodestra aveva indicato il nome di Filippo Mancuso, in modi tali però che gli esponenti del centrosinistra non avevano ritenuto di poter condividere. Essi pertanto si erano sempre opposti a tale elezione facendo ripetutamente mancare il quorum. Che questa sia stata una vicenda non solo politica, ma anche squisitamente parlamentare, risulta dalle lettere inviate ai parlamentari dai rispettivi presidenti di gruppo dello schieramento di centrodestra, i quali, fino allo scrutinio del 24 aprile, indicavano il nome dell'onorevole Filippo Mancuso. Ciò che peraltro è confermato da dichiarazioni all'ANSA di diversi parlamentari, per esempio gli onorevoli Biondi e Fiori, Vicepresidenti della Camera, i quali si sono pubblicamente rammaricati del successivo esito della vicenda.
Quando, per superare lo stallo, il deputato Filippo Mancuso ha offerto di ritirarsi, gli era stato tuttavia chiesto di indicare una persona da lui ritenuta degna di ricoprire l'incarico. In seguito a tale richiesta, l'onorevole Filippo Mancuso aveva indicato un professore universitario già membro non togato del Consiglio superiore della magistratura. Inopinatamente - sempre a suo avviso - la scelta dello schieramento di centrodestra era ricaduta invece su altra persona, anch'essa


Pag. 14

docente universitario e avvocato. Sicché, com'è noto, in esito allo scrutinio del 24 aprile 2002 risultavano eletti giudici della Corte costituzionale i professori Ugo De Siervo (su indicazione del centrosinistra) e Romano Vaccarella (su indicazione del centrodestra). Nondimeno l'onorevole Filippo Mancuso aveva riportato nello scrutinio 77 consensi.
Tale vicenda veniva comprensibilmente vissuta dal deputato Mancuso come una lesione del suo prestigio parlamentare e come un voltafaccia da parte del suo schieramento. Tutto ciò era peraltro aggravato dalla sua convinzione che il professor Vaccarella intrattenesse rapporti professionali con il deputato Previti e fosse in parte sensibile alle aspettative di questo.
Gli elementi sommariamente riportati, in uno con la constatazione che il fatto si era svolto all'interno della Camera in un contesto squisitamente parlamentare, hanno indotto la Giunta a ritenere sussistenti i connotati della connessione con la funzione di parlamentare dell'onorevole Mancuso, così come richiesto sia dalla giurisprudenza della Corte costituzionale sia dall'articolo 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003.
Ad abundantiam, la Giunta ha constatato che - all'epoca - perfino l'onorevole Previti si doveva essere convinto della stretta natura parlamentare dell'episodio, se è vero com'è vero che egli - intervistato dai cronisti sulle frasi rivoltegli - ebbe a dirsi convinto che si trattava di uno sfogo momentaneo e che l'onorevole Mancuso avrebbe superato l'amarezza (Ciò si deduce dalla frase riportata su la Repubblica del 25 aprile 2002, a pag. 9 «Cosa vuole che le risponda, gli passerà». Analoga versione dei fatti sul punto è data da il Messaggero, il 25 aprile 2002, a pag. 2). Del resto, che si trattasse di un episodio di carattere parlamentare anche secondo l'onorevole Previti risulta dal fatto che egli ha affermato (sempre su la Repubblica del 25 aprile 2002), a smentita che egli avesse nutrito un personale interesse nell'elezione del professor Vaccarella: «Io eseguo: fino all'altro giorno mi dicevano che dovevo votare Mancuso e sono venuto sempre a votare Mancuso. Adesso mi hanno detto di votare Vaccarella. Sono un deputato disciplinato: mi rimetto alle decisioni del mio gruppo». In pratica, anche l'onorevole Previti incastona l'episodio nello stretto ambito delle dinamiche parlamentari.
Conclusivamente, ed in relazione al secondo episodio, venendo alle frasi pronunciate da Filippo Mancuso in contemporanea all'esame parlamentare della cosiddetta legge Cirami, invero la Giunta non ha dovuto fare molto più che consultare gli atti parlamentari. È noto a tutti che il provvedimento era stato già esaminato nel mese di luglio 2002 dal Senato della Repubblica, sollevando un'enorme eco polemica nel paese. Quando l'esame del progetto di legge iniziò nel settembre alla Camera, il deputato Mancuso vi partecipò sia presso le Commissioni riunite I e II, sia in Assemblea, esprimendo concetti assolutamente analoghi a quelli riportati sulla stampa.
In particolare: nella seduta delle Commissioni riunite del 13 settembre 2002, il deputato Mancuso, nel dichiararsi contrario alla legge cosiddetta Cirami, ebbe a sostenere tra l'altro proprio che il Presidente del Consiglio non sarebbe stato libero psicologicamente né moralmente.
Nella seduta dell'Assemblea del 25 settembre 2002, egli affermò che sarebbe errato pensare che i «tornaconti penalistici» dell'onorevole Previti fossero solo un elemento marginale nell'iter legislativo in questione. Nella seduta del 10 ottobre 2002 egli sostenne - intervenendo più volte - che l'intero provvedimento era frutto di una condotta defensionale di una persona.
Da questi elementi - che possono essere riscontrati agevolmente dai testi che qui si ritiene utile riportare in allegato alla presente relazione - risulta l'indiscutibile connessione delle frasi contestate al deputato Mancuso e la sua funzione di membro della Camera.
In questo senso la Giunta si è determinata e per questi motivi propone, all'unanimità, che l'Assemblea deliberi nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento civile a carico di Filippo


Pag. 15

Mancuso costituiscono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi degli articoli 68, primo comma, della Costituzione e 3, primo comma, della legge n. 140 del 2003: questo è stato il deliberato della Giunta.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

Back Index Forward