Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 389 del 13/11/2003
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(Discussione - Doc. IV-quater, n. 56)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni a sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 56).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Siniscalchi.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 11)

VINCENZO SINISCALCHI, Relatore. Signor Presidente, io sostanzialmente rinvio alla relazione, segnalando che questa vicenda, che ha registrato un voto a maggioranza da parte della Giunta, suscita i motivi di perplessità - che hanno così evitato, come sarebbe stato auspicabile, un voto unanime - sul seguente punto: l'onorevole Sgarbi, in una trasmissione si è occupato - non soltanto in questo caso - di una testimone in un processo molto noto nei confronti di altro parlamentare, precisamente nei confronti della signora Stefania Ariosto ed ha assunto - così come si legge nella relazione alla quale rinvio - che sostanzialmente il ruolo di questa signora è ambiguo anche dal punto di vista della testimonianza perché avrebbe sopravvalutato - ed egli, come è a tutti noto, è particolarmente competente anche in questa materia - un busto in porfido, testa di Epicuro del I secolo a. C. ed ha istituito, quindi, una sorta di equazione tra la sopravvalutazione del busto con l'attitudine, che egli assume, alla falsa testimonianza.
Qual è il problema che ha interessato la Giunta e sul quale richiamo la loro attenzione? In sostanza, l'esercizio della funzione parlamentare può veramente essere invocato ogni qual volta il parlamentare eserciti la sua critica nei confronti di un qualsiasi cittadino, di un privato, nella specie di un testimone in un processo che non ha rapporti funzionali con lo svolgimento del ruolo parlamentare? Su questo punto la Giunta si è divisa ed ecco il perché del voto a maggioranza.
Vi è stata infatti l'opinione di chi ritiene - così come lo si riteneva nelle altre due proposte di sindacabilità - che chi è terzo nei confronti del parlamentare e non svolge un ruolo politico non possa, per questo stesso fatto, far registrare l'immunità nella forma dell'insindacabilità nei confronti del parlamentare che lo offende, altrimenti diverrebbe un astratto privilegio. Tuttavia, la parte che ha sostenuto che qui fosse applicabile invece l'insindacabilità, ha rilevato che comunque l'onorevole Sgarbi questo riferimento lo aveva fatto


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anche in atti parlamentari, perché, in sostanza, si è sostenuto che di questa signora, di questa testimone si è parlato anche nel corso del dibattito politico. Solamente sotto questo stretto profilo l'opinione prevalente della Giunta è stata nel senso di sottolineare il valore di questo riferimento agli atti parlamentari come possibilità di riscontro dell'esercizio della funzione parlamentare.
Però, mi permetto con l'occasione di raccomandare ai colleghi, sotto questo profilo, nello spirito anche della nuova formulazione della legge attuativa dell'articolo 68 della Costituzione, di cominciare a porre particolare attenzione a questo rapporto che coinvolge i comuni cittadini e che, per la verità, ha interessato anche la Commissione europea in materia di affermazione dei diritti dei terzi nei confronti di eventuali straripamenti del potere parlamentare. La Giunta ha proposto a maggioranza di votare per la insindacabilità.

PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

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