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PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 35).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Kessler.
GIOVANNI KESSLER, Relatore. Signor Presidente, colleghi, questo caso è assai simile, quasi identico a quello precedente. Anche in questo caso, si tratta di frasi e di affermazioni dell'onorevole Sgarbi rese durante la trasmissione televisiva da lui condotta, Sgarbi quotidiani, nei confronti dell'avvocato Giuseppe Lucibello che, per questo, ha intentato un'azione civile nei confronti del deputato, lamentando il carattere diffamatorio di più affermazioni rese nel corso di diverse trasmissioni dell'onorevole Sgarbi.
Si tratta anche in questo caso di affermazioni che attengono al ruolo dell'avvocato Lucibello nelle vicende giudiziarie milanesi.
Non rilevano, ad avviso del relatore e della maggioranza della Giunta, le posizioni politiche presenti o passate del deputato in questione (se oggi è più o meno critico nei confronti della maggioranza o del Governo su alcuni argomenti o su altri). Non rilevano nemmeno, ad avviso del relatore e della maggioranza della Giunta (che propongono di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento, in particolare dell'onorevole Sgarbi, nell'esercizio delle sue funzioni, il merito delle vicende giudiziarie milanesi su cui tutti possiamo avere opinioni diverse.
In tal caso, come in quello precedente, si tratta di affermazioni assolutamente diffamatorie rese dall'onorevole Sgarbi nei confronti dell'avvocato Lucibello e che nulla hanno a che vedere con l'attività parlamentare dell'onorevole Sgarbi.
Solo nel caso di qualche tipo di nesso fra l'attività parlamentare e l'attività di conduttore di una trasmissione televisiva, e quindi con le affermazioni da Sgarbi effettuate in quelle occasioni, si potrebbe parlare di sindacabilità.
Rilevo inoltre che in casi assolutamente analoghi, anzi identici, su venti occasioni nelle quali è stata dichiarata l'insindacabilità da questa Camera e da tali pronunce è scaturito un giudizio su un conflitto di attribuzioni fra il Parlamento e l'autorità giudiziaria, in quindici occasioni la Corte costituzionale ha poi modificato la decisione della Camera, ritenendo che vi fosse la sindacabilità delle opinioni espresse. Ha ritenuto cioè che le motivazioni ed il conseguente voto della Camera, che aveva ritenuto sussistere la insindacabilità delle opinioni espresse, non fossero fondati.
Credo che, al di là di ogni altra considerazione di natura politica, se anche in questo caso dovessimo ritenere insindacabili opinioni espresse, non faremmo altro che causare un ennesimo conflitto di attribuzioni che la Corte costituzionale non potrebbe che risolvere contro quella decisione. Chiedo pertanto che la Camera si esprima nel senso di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse dall'onorevole Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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