Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 389 del 13/11/2003
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Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 10,10).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione - Doc. IV-quater, n. 34)

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla discussione del seguente documento:
Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di procedimenti penali nei confronti del deputato Sgarbi (Doc. IV-quater, n. 34).
La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali sono in corso i procedimenti non concernono opinioni espresse dal deputato Vittorio Sgarbi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.
Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Kessler.

GIOVANNI KESSLER, Relatore. Signor Presidente, intervengo brevemente in quanto richiamo integralmente la relazione pubblicata.
Si tratta di un procedimento per diffamazione aggravata in corso presso la corte d'appello di Milano nei confronti dell'onorevole Sgarbi in seguito a querela sporta dall'avvocato Giuseppe Lucibello, che si è sentito diffamato da affermazioni rese dal deputato nel corso della trasmissione televisiva Sgarbi quotidiani.
Tra l'altro, nel corso di questa trasmissione, il deputato Sgarbi aveva affermato: «l'avvocato Lucibello era pagato da Pacini Battaglia pare 200 milioni al mese - cito testualmente - che, come parcella, è modesta ma insomma serena». L'onorevole Sgarbi ha dunque attribuito al Lucibello un fatto diffamatorio, poi risultato non vero, insieme ad altre critiche e giudizi molto pesanti sulla persona dell'avvocato.
La Giunta ha ritenuto che nel caso di specie i fatti per i quali è in corso il procedimento non concernono opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni, in primo luogo, poiché non ha rilevato alcuna relazione tra l'attività di giornalista o di intrattenitore televisivo dell'onorevole Sgarbi e la sua attività parlamentare, e, in secondo luogo, poiché i fatti che sono stati attribuiti dall'onorevole Sgarbi all'avvocato Lucibello non sono veritieri, e dunque non si può parlare di esercizio del diritto di cronaca o di libera espressione di idee o di pensieri.
Su questi motivi si fonda la proposta adottata dalla maggioranza della Giunta.

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

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