Allegato A
Seduta n. 389 del 13/11/2003


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(A.C. 3045 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 3045 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

(Impresa sociale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in


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vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del Ministro delle attività produttive, del Ministro della giustizia, del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro dell'interno, uno o più decreti legislativi recanti una disciplina organica, ad integrazione delle norme dell'ordinamento civile, relativa alle imprese sociali, intendendosi come imprese sociali le organizzazioni private senza scopo di lucro che esercitano in via stabile e principale un'attività economica di produzione e di scambio di beni e di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale. Tale disciplina deve essere informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) definire, nel rispetto del quadro normativo e della specificità propria degli organismi di promozione sociale, nonché della disciplina generale delle associazioni, delle fondazioni, delle società e delle cooperative, e delle norme concernenti la cooperazione sociale e gli enti ecclesiastici, il carattere sociale dell'impresa sulla base:
1) delle materie di particolare rilievo sociale in cui essa opera la prestazione di beni e di servizi in favore di tutti i potenziali fruitori, senza limitazione ai soli soci, associati o partecipi;
2) del divieto di ridistribuire direttamente o indirettamente gli utili o le quote di patrimonio, che esorbitano dal valore dei conferimenti effettuati, sotto qualsiasi forma ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti, componenti di organi di controllo, collaboratori o dipendenti, al fine di garantire in ogni caso il carattere non speculativo della partecipazione all'attività dell'impresa;
3) dell'obbligo di reinvestire gli utili o gli avanzi di gestione nello svolgimento dell'attività istituzionale o ad incremento del patrimonio;
4) delle caratteristiche e dei vincoli della struttura proprietaria o di controllo, escludendo la possibilità che soggetti pubblici o imprese private con finalità lucrative possano detenere il controllo, anche attraverso la facoltà di nomina maggioritaria degli organi di amministrazione;
b) prevedere, in coerenza con il carattere sociale dell'impresa e compatibilmente con la struttura dell'ente, omogenee disposizioni in ordine a:
1) elettività delle cariche sociali e relative situazioni di incompatibilità;
2) responsabilità degli amministratori nei confronti dei soci e dei terzi;
3) ammissione ed esclusione dei soci;
4) obbligo di redazione e di pubblicità del bilancio economico e sociale, nonché di previsione di forme di controllo contabile e di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa;
5) obbligo di devoluzione del patrimonio residuo, in caso di cessazione dell'impresa, ad altra impresa sociale ovvero ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici, fatto salvo, per le cooperative sociali, quanto previsto dalla legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni;
6) obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;
7) definizione delle procedure concorsuali applicabili in caso di insolvenza;
8) rappresentanza in giudizio da parte degli amministratori e responsabilità limitata al patrimonio dell'impresa per le obbligazioni da questa assunte;
9) previsione di organi di controllo;
10) forme di partecipazione nell'impresa anche per i diversi prestatori d'opera e per i destinatari delle attività;
11) una disciplina della trasformazione, fusione e cessione d'azienda in riferimento alle imprese sociali tale da preservarne la qualificazione e gli scopi e garantire la destinazione dei beni delle stesse a finalità di interesse generale;


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12) conseguenze sulla qualificazione e la disciplina dell'impresa sociale, derivanti dall'inosservanza delle prescrizioni relative ai requisiti dell'impresa sociale e dalla violazione di altre norme di legge, in particolare in materia di lavoro e di sicurezza;
c) attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, funzioni e servizi permanenti di monitoraggio e di ricerca necessari alla verifica della qualità delle prestazioni rese dalle imprese sociali;
d) prevedere che all'impresa sociale possano essere attribuite agevolazioni fiscali;
e) prevedere per enti già aderenti a regimi agevolativi la possibilità di qualificarsi come imprese sociali, lasciando agli stessi la possibilità di optare per il regime fiscale di maggior favore.

2. Il Governo è delegato, altresì, a coordinare le disposizioni adottate in attuazione della delega di cui al comma 1 con le disposizioni vigenti nelle stesse materie e nelle materie connesse, apportandovi le integrazioni e le modifiche strettamente necessarie, ferme restando le disposizioni in vigore concernenti il regime giuridico e amministrativo degli enti riconosciuti dalle confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato patti, accordi o intese.
3. Dall'attuazione delle norme della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
4. Nel Documento di programmazione economico-finanziaria sono indicate annualmente le variazioni dell'ammontare delle entrate connesse con le agevolazioni fiscali di cui al comma 1, lettera d), del presente articolo.
5. In coerenza con gli obiettivi di cui al comma 4, con la legge finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera b), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, a determinare la riduzione delle aliquote fiscali.
6. Gli schemi dei decreti legislativi adottati ai sensi del comma 1, che devono essere corredati di relazione tecnica sugli effetti finanziari delle disposizioni in essi contenute, sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro trenta giorni dalla data di trasmissione del medesimo schema di decreto.
7. Nell'adozione dei decreti legislativi il Governo è tenuto a conformarsi ai pareri resi dalle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario nelle parti in cui essi formulano identiche condizioni relative all'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi recati dalla presente legge.
8. Decorso il termine in cui al comma 6 senza che le Commissioni abbiano espresso i pareri di rispettiva competenza, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE

(Impresa sociale).

Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire le parole: e di scambio di beni e di servizi con le seguenti: o di scambio di beni o di servizi.
1. 1. Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, lettera a), numero 1), premettere le parole: delle finalità e.
1. 2. Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, lettera a), numero 2), sostituire le parole da: direttamente o indirettamente fino a: organi di controllo


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con le seguenti: , anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ad amministratori e a persone fisiche o giuridiche partecipanti.
1. 3. Delbono, Lucà, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Maura Cossutta, Gambini.

Al comma 1, lettera a), numero 3), sostituire le parole da: dell'obbligo fino a: gestione con le seguenti: del contestuale obbligo di reinvestire gli utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
1. 4. Delbono, Lucà, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, lettera a), numero 4), dopo la parola: escludendo aggiungere la seguente: assolutamente.
1. 15. Bindi, Fioroni, Mosella, Meduri, Burtone.

Al comma 1, lettera b), sostituire il numero 4) con il seguente:
4) obbligo di tenuta della contabilità economica e sociale e di pubblicità del bilancio, tale da garantire la trasparenza e la pubblicità dei risultati sociali ed economici dell'attività.
1. 5. Delbono, Fanfani, Fioroni, Bindi, Realacci, Letta.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) obbligo di certificazione del bilancio nonché del bilancio sociale, quando siano superati determinati limiti del patrimonio netto e dell'utile o avanzo di gestione.
1. 6. Lucidi, Lucà, Ruzzante, Bonito, Bersani, Magnolfi, Battaglia, Maura Cossutta, Gambini.

Al comma 1, lettera b), numero 5), dopo le parole: enti ecclesiastici aggiungere le seguenti: ovvero agli enti locali territorialmente competenti.
1. 16. Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), dopo il numero 6), aggiungere il seguente:
6-bis) obbligo di applicare integralmente il contratto collettivo nazionale di lavoro del settore di riferimento, sottoscritto dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori.
1. 7. Lucà, Lucidi, Ruzzante, Bonito, Bersani, Magnolfi, Battaglia, Maura Cossutta, Gambini.

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: esterno mediante revisione o certificazione contabile sociale.
*1. 17. Mazzoni, Volontè.

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: esterno mediante revisione o certificazione contabile sociale.
*1. 18. Zorzato.

Al comma 1, lettera b), numero 9), aggiungere, in fine, le parole: interni ed esterni.
1. 8. Delbono, Lucà, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.


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Al comma 1, lettera b), numero 10), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge vengono definite, di concerto con il settore del forum nazionale del terzo settore, le modalità concernenti la democraticità dei meccanismi di partecipazione alla gestione proprietaria e alla definizione delle regole di accesso alla proprietà al fine di evitare finalità che esulino da quelle specifiche dell'impresa sociale.
1. 19. Meduri, Bindi, Fioroni, Mosella, Burtone.

Al comma 1, lettera b), sopprimere il numero 11).
1. 20. Maura Cossutta.

Al comma 1, lettera b), numero 12), aggiungere, in fine, le parole: , nonché della contrattazione collettiva, in quanto compatibile con le caratteristiche e la natura giuridica dell'impresa sociale.
1. 10. Delbono, Lucà, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere, in coerenza con il carattere sociale e con le finalità di interesse generale dell'impresa e nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, linee guida per l'affidamento da parte della pubblica amministrazione di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali.
1. 9. Battaglia, Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) prevedere, nel rispetto delle normative nazionali e comunitarie, norme specifiche per l'affidamento da parte della pubblica amministrazione di fornitura e prestazioni di beni e servizi alle imprese sociali che perseguano statutariamente l'inserimento delle persone svantaggiate.
1. 21. Battaglia, Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 1, lettera c), sostituire le parole: attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le seguenti: fatte salve le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 2000, n. 328 e dal decreto legislativo 19 giugno 1999 n. 99 e successive modifiche e integrazioni, attivare, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero della salute.
1. 22. Maura Cossutta, Bindi.

Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:
e) definire misure di agevolazione fiscale e di sostegno in favore dell'impresa sociale, tra le quali la non tassazione degli utili o avanzi di gestione, accantonati in una riserva indivisibile;
1. 11. Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Maura Cossutta, Gambini..

Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: già aderenti a regimi con le seguenti: che già godono di regimi.
1. 30. La Commissione.


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Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
f) definire la disciplina dei gruppi di imprese sociali secondo i principi di trasparenza e tutela delle minoranze, regolando i conflitti di interesse e le forme di abuso da parte della impresa dominante;
1. 12. Delbono, Lucà, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 2, sostituire le parole da: Il Governo fino a: al comma 1 con le seguenti: Con i decreti legislativi di cui al comma 1, il Governo provvede a coordinare le disposizioni dei medesimi decreti.
1. 31. La Commissione.

Al comma 2, sostituire le parole da: apportandovi fino a: necessarie con le seguenti: sentita la Conferenza Stato-regioni, nonché le rappresentanze del terzo settore.
1. 13. Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 2, dopo le parole: strettamente necessarie aggiungere le seguenti: , sentite le rappresentanze del terzo settore.
1. 14. Lucà, Delbono, Bonito, Lucidi, Fanfani, Bersani, Fioroni, Ruzzante, Bindi, Realacci, Battaglia, Letta, Magnolfi, Gambini.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali integrazioni e modifiche sono concordate con la Conferenza Stato-regioni, sentite le rappresentanze del terzo settore.
*1. 23. Mazzoni, Volontè.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali integrazioni e modifiche sono concordate con la Conferenza Stato-regioni, sentite le rappresentanze del terzo settore.
*1. 24. Zorzato.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 debbono essere attuati nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dalla legge finanziaria.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5.
1. 32. La Commissione.

Sostituire il comma 3 con i seguenti:
3. Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. I principi e i criteri direttivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 debbono essere attuati nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dalla legge finanziaria.
1. 26. (da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 4, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d ed e).
*1. 27.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Al comma 4, sostituire le parole: lettera d) con le seguenti: lettere d ed e).
*1. 33. La Commissione.


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Sopprimere il comma 5.
1. 28.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento)

Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, trasmette nuovamente alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.

Conseguentemente, al comma 8, sostituire le parole: al comma 6 con le seguenti: ai commi 6 e 7.
1. 34. La Commissione.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
9. Al fine di evitare che il settore dell'impresa sociale possa caratterizzarsi per una marginalità delle forme contrattuali di lavoro, entro dodici mesi dalla data di approvazione della presente legge, il governo è altresì delegato ad emanare uno o più decreti legislativi, di concerto con il forum del terzo settore e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, concernenti la regolarizzazione del lavoro e dei regimi contrattuali a tutela delle professionalità che vi operano, fatti salvi i princìpi di flessibilità e specificità propri del settore.
1. 25. Bindi, Fioroni, Mosella, Meduri, Burtone.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. Al fine di valutare gli effetti della normativa adottata in base ai decreti legislativi adottati a seguito della approvazione della presente legge, è costituita una commissione per il monitoraggio composta dai componenti delle Commissioni parlamentari di merito, dai rappresentanti del mondo del terzo settore e degli enti ecclesiastici, dai rappresentanti delle regioni e degli enti locali, che al termine riferisce con apposita relazione semestrale al Parlamento.
1. 01. Burtone, Bindi, Mosella, Fioroni, Meduri.