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SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO:
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 1, il comma 3 sia sostituito dai seguenti:
3, Dall'attuazione dei principi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 non debbono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
3-bis. I principi o i criteri direttivi di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 debbono essere attuati nell'ambito delle risorse preventivamente stanziate dalla legge finanziaria;
all'articolo 1, comma 4, le parole lettera d) siano sostituite dalle seguenti lettere d) ed e);
all'articolo 1, sia soppresso il comma 5;
e con la seguente osservazione:
considerato il tempo per l'approvazione del provvedimento e alla luce delle condizioni espresse nel presente parere, valuti la Commissione l'opportunità di prolungare il termine per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1;
SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:
sull'emendamento 1.11 Lucà e sull'articolo aggiuntivo 1.01 Burtone, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.