Allegato A
Seduta n. 388 del 12/11/2003


Pag. 28


...

(A.C. 172 - Sezione 7)

ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 9.
(Oneri finanziari).

1. Le regioni e gli enti locali esercitano le funzioni in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia nei limiti delle proprie risorse di bilancio nonché delle risorse stanziate dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, la cui ripartizione è effettuata con le modalità di cui al comma 3 del medesimo articolo.
2. La deroga di cui al comma 7 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è estesa al finanziamento delle opere relative alla realizzazione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 9 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 9.
(Oneri finanziari).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. È istituito il Fondo nazionale per gli asili nido cui afferiscono anche le risorse stanziate dal Fondo di cui ai commi 1, 3 e 8 dell'articolo 70 della legge 28 dicembre 2001, n. 448. Le regioni e gli enti locali integrano con proprie risorse di bilancio la quota di ripartizione del Fondo nazionale assegnata.
9. 1. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La ripartizione delle risorse di cui al comma 1 è definita sulla base dei seguenti criteri:
a) percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia e incidenza di famiglie monoparentali;
b) realtà socio-economiche e fenomeni di emarginazione e disagio minorile, così come stabiliti dall'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285.
9. 2. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. La ripartizione del Fondo nazionale per gli asili nido alle regioni è definita sulla base dei seguenti criteri:

a)
tasso di natalità;

b)
percentuale di domanda insoddisfatta in materia di servizi per la prima infanzia.
9. 9. Valpiana.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nell'assegnazione delle risorse di cui al comma 1, le regioni e gli enti locali devono privilegiare i servizi socio-educativi per la prima infanzia statali e comunali.
9. 3. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Sopprimere il comma 2.
9. 5. Valpiana.


Pag. 29

Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: statali e comunali.
9. 6. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
*9. 4. Bindi, Mosella, Burtone, Meduri, Fioroni, Zanotti, Battaglia, Turco, Giacco, Di Serio D'Antona, Maura Cossutta.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
3. La deduzione dall'imposta sul reddito dei genitori stabilita ai sensi dell'articolo 70, comma 6, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, viene estesa ad ogni altra forma di servizio socio-educativo per la prima infanzia previsto dalla presente legge.
4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 3, determinati nella misura massima di 20 milioni di euro per l'anno 2004 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo ministero.
*9. 7. Valpiana, Zanella.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
3. Ai fini della presente legge, il Fondo di cui al comma 1 è aumentato di 100 milioni di euro per l'anno 2004.
9. 8. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.