Allegato A
Seduta n. 388 del 12/11/2003


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(A.C. 172 - Sezione 6)

ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 8.
(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La Commissione svolge altresì attività di monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia".

2. All'articolo 9, comma 1, della legge 28 agosto 1997, n. 285, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».
3. L'articolo 10 della legge 28 agosto 1997, n. 285, è sostituito dal seguente:
«Art. 10. - (Relazione al Parlamento). - 1. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Ministro del lavoro e delle politiche sociali trasmette al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione della presente legge, tenuto conto delle relazioni presentate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 9. Nella relazione devono essere specificamente analizzati gli interventi realizzati con riguardo a tutti i servizi socio-educativi per la prima infanzia».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 8.
(Monitoraggio sull'attuazione delle normative in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia).

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
4. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca trasmette alle Commissioni parlamentari competenti e alla Commissione parlamentare per l'infanzia una relazione sullo stato di attuazione della presente legge.
8. 1. Valpiana.

Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. (Disposizioni particolari per le province autonome di Trento e di Bolzano).


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- 1. Restano ferme le competenze spettanti alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano stabilite nei rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione.
8. 01. Detomas, Brugger, Zeller, Widmann, Collè.
(Approvato)