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1. Allo scopo di favorire lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia e al fine di garantire i livelli essenziali dei servizi stessi attraverso la definizione di standard qualitativi e organizzativi omogenei sull'intero territorio nazionale, lo Stato, le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 9, comma 1, concordano in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281:
a) gli strumenti unitari di rilevazione delle esigenze in materia di servizi socio-educativi per la prima infanzia;
b) i criteri generali per la realizzazione e lo sviluppo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia;
c) i requisiti, diversificati per tipologia, sulla base dei quali i comuni autorizzano il funzionamento dei servizi, li accreditano ed esercitano su di essi la funzione di vigilanza;
d) gli obiettivi generali di ciascun progetto pedagogico differenziato per tipologia di servizio;
e) le modalità di collaborazione attiva tra le famiglie e gli educatori, al fine di garantire la continuità pedagogica del percorso di crescita dei bambini;
f) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
g) i programmi di corretta alimentazione che devono essere garantiti e rispettati in ogni singolo servizio;
h) le modalità organizzative e strutturali, con particolare riferimento alla dotazione di personale aggiuntivo, per garantire un sostegno educativo qualificato ed adeguato agli specifici bisogni dei bambini disabili;
i) i profili professionali e i titoli di studio degli educatori di infanzia;
l) i criteri per la riqualificazione e l'aggiornamento degli educatori di infanzia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. Al fine di determinare i livelli minimi essenziali delle prestazioni da erogare per i servizi della prima infanzia il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:
a) i criteri generali per la programmazione, la realizzazione e lo sviluppo del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni, secondo il principio della qualità delle prestazioni;
b) i requisiti minimi organizzativi, strutturali e del personale per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi;
c) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;
d) i livelli di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria che devono essere assicurati in ogni singolo servizio;
6. 6. Maura Cossutta, Zanotti.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 6. - 1. Al fine di determinare i livelli essenziali e uniformi dei servizi educativi per la prima infanzia, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e della salute, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce con proprio decreto:
a) gli orientamenti nazionali sul piano educativo;
b) i criteri generali per la programmazione e l'attuazione del sistema dei servizi per la prima infanzia da parte delle regioni e dei comuni;
c) i requisiti minimi organizzativi, strutturali, igienico-sanitari e del personale essenziali per l'autorizzazione al funzionamento dei nidi di infanzia e dei servizi integrativi e sperimentali.
6. 7. Valpiana.
Al comma 1, sostituire l'alinea con il seguente: I servizi socio-educativi per la prima infanzia sono da considerarsi come servizi essenziali. Lo Stato, le regioni e gli enti locali, in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definiscono gli standard qualitativi e organizzativi omogenei per l'intero territorio nazionale, concordando:
6. 8. Valpiana.
Al comma 1, lettera a), dopo la parola: esigenze aggiungere la seguente: territoriali.
6. 9. Valpiana.
Al comma 1, lettera c), dopo le parole: i requisiti aggiungere le seguenti: , anche sulla base degli orientamenti nazionali sul piano educativo.
6. 4. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , rimuovendo gli ostacoli economici e sociali che penalizzano i bambini e le famiglie che vivono condizioni di estremo disagio.
6. 2. Mosella, Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni.
Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: di ciascun progetto pedagogico differenziato per con le seguenti: del progetto sociale ed educativo di ogni.
6. 10. Valpiana.
Al comma 1 sopprimere la lettera e).
6. 11. Valpiana.
Al comma 1, lettera f), sostituire le parole: di prevenzione e di tutela igienico-sanitaria con le seguenti: igienico-sanitari.
6. 12. Valpiana.
Al comma 1, lettera g), dopo la parola: garantiti aggiungere le seguenti: in maniera uniforme.
6. 1. Mosella, Bindi, Meduri, Fioroni, Burtone.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:
Art. 6-bis. (Profili professionali). - 1. Il funzionamento degli asili nido e dei servizi integrativi è assicurato dagli educatori di infanzia, con competenze psico-pedagogiche, e dal personale ausiliario addetto ai servizi generali. Tutto il personale opera secondo i principi della metodologia del lavoro di gruppo e della collegialità ed in stretta collaborazione con le famiglie, al fine di garantire la continuità dell'intervento educativo-pedagogico.
2. Tutti gli educatori devono essere in possesso del diploma di laurea in pedagogia, scienze dell'educazione o in scienza della formazione.
3. Gli addetti ai servizi generali sono distinti in professionalità diverse in rapporto alle specificità dei singoli servizi e ai diversi moduli organizzativi. Fatto salvo il requisito minimo della licenza di scuola dell'obbligo, i requisiti degli addetti ai servizi generali sono definiti in sede di contrattazione collettiva ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
4. Allo scopo di garantire la continuità nella programmazione educativa e la qualità degli interventi, i comuni, in forma singola o associata, provvedono a designare figure professionali di coordinamento pedagogico ed organizzativo, con il compito di indirizzare, supportare e promuovere l'attività dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, provviste dei titoli di cui al comma 2.
6. 5. Zanella, Cima, Boato, Bulgarelli, Cento, Lion, Pecoraro Scanio.
Al comma 1, sostituire le lettere i) ed l) con la seguente:
i) i profili professionali differenziati in rapporto alle specificità dei singoli servizi e i relativi titoli di studio richiesti per le figure di coordinamento pedagogico ed organizzativo dei servizi, per gli educatori di infanzia, per il personale ausiliario addetto ai servizi generali.
6. 13. Valpiana.
Al comma 1, lettera i), aggiungere, in fine, le parole: e del personale ausiliario di diversa professionalità.
6. 14. Valpiana.
Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
m) i programmi per la piena integrazione dei bambini figli di famiglie, anche monogenitoriali, di immigrati regolarmente soggiornanti in Italia;
6. 3. Mosella, Bindi, Burtone, Meduri, Fioroni, Zanotti.