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1. Le regioni e i comuni, in forma singola o associata, promuovono l'attivazione di servizi integrativi agli asili nido, diversificati per modalità strutturali, di accesso, di frequenza e di funzionamento, al fine di garantire ai bambini e alle loro famiglie una pluralità di risposte sul piano sociale ed educativo.
2. I servizi integrativi, fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, sono finalizzati:
a) a consentire la frequenza diversificata nell'arco dell'intera giornata attraverso l'utilizzo di appositi spazi o delle stesse strutture degli asili nido;
b) ad agevolare la realizzazione di nidi integrati presso le scuole dell'infanzia;
c) a favorire forme di continuità educativa tra l'asilo nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appositi progetti educativo-formativi.
3. Le iniziative di cui al comma 2, lettere b) e c), sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche e nel rispetto della loro autonomia.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 4. - 1. Al fine di promuovere una pluralità di risposte ai bisogni differenziati di bambini, bambine, genitori e comunità sul piano sociale ed educativo, le regioni possono attivare servizi integrativi agli asili nido, con modalità strutturali , di accesso, di frequenza e di funzionamento diversificate. Le regioni, inoltre, ad integrazione degli asili nido, possono autorizzare i comuni alla realizzazione di nidi familiari (per un massimo di 10 bambini iscritti) e di micro nidi (per un massimo di 20 bambini iscritti), aventi le stesse finalità degli asili nido.
4. 2. Valpiana.
Al comma 1, sostituire le parole da: diversificati fino alla fine del comma, con le seguenti: volti a garantire ulteriori risposte flessibili, complementari e differenziate alle esigenze delle bambine, dei bambini e delle famiglie, attraverso soluzioni diversificate sul piano strutturale e organizzativo.
4. 3. Zanotti, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.
Al comma 1, sopprimere le parole: ai bambini e alle loro famiglie.
4. 4. Valpiana.
Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: , fermi restando gli standard di qualità previsti per i nidi quali la struttura, l'ambiente, il progetto educativo, la formazione del personale, il sostegno ai bambini disabili, l'assistenza sanitaria e psicologica.
4. 5. Valpiana.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. A sostegno della natalità nei piccoli comuni con meno di cinquemila abitanti viene promossa l'attivazione di asili nido in grado di modulare la propria offerta in base alle esigenze dei nuclei familiari.
4. 1. Mosella, Bindi, Burtone, Fioroni, Meduri.
Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:
1-bis. L'attivazione dei servizi di cui al presente articolo è soggetta alle disposizioni di cui all'articolo 6. Al personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, lettere h), i) ed l).
4. 6. Maura Cossutta.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. Fermo restando quanto previsto dalla legge 28 agosto 1997, n. 285, i servizi integrativi possono prevedere:
a) centri per bambini e genitori opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori, in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini;
b) spazi di accoglienza destinati alle bambine e ai bambini che possono essere ubicati nelle stesse strutture dei nidi d'infanzia.
4. 7. Zanotti, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.
Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le parole: con proposte ludiche e sociali a frequenza diversificata.
4. 8. Valpiana.
Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) alla possibilità che le regioni favoriscano in via sperimentale la realizzazione, da parte dei comuni, di servizi integrati per l'infanzia finalizzati al superamento della separazione tra l'asilo nido e la scuola materna, organizzati sulla base di programmi educativo-formativi in rapporto allo sviluppo psico-fisico e cognitivo dei singoli bambini;
4. 9. Valpiana.
Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
d) alla realizzazione di centri per i bambini e le bambine ed i genitori, opportunamente attrezzati ed organizzati per l'accoglienza delle bambine e dei bambini insieme ai genitori o ad adulti accompagnatori in modo tale da garantire occasioni di socialità e di gioco per i bambini, per favorire la corresponsabilità tra adulti, genitori ed educatori;
4. 10. Maura Cossutta, Zanella, Zanotti.
Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. I servizi socio-educativi integrativi per la prima infanzia sono altresì finalizzati a favorire il superamento dell'attuale separazione tra il nido e la scuola dell'infanzia attraverso la realizzazione di appropriati progetti educativo-formativi. Tali iniziative sono realizzate d'intesa con le istituzioni scolastiche nel rispetto della loro autonomia.
4. 11. Zanotti, Zanella, Maura Cossutta, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.
Sopprimere il comma 3.
*4. 12. Valpiana.
Sopprimere il comma 3.
*4. 12. Zanotti, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.
Alla rubrica, sostituire la parola: integrativi con le seguenti: socio-educativi integrativi per la prima infanzia.
4. 14. Zanotti, Maura Cossutta, Zanella, Turco, Giacco, Battaglia, Di Serio D'Antona.
Alla rubrica, aggiungere, in fine, le parole: all'asilo nido.
4. 15. Valpiana.