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PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 2 e delle proposte emendative ad esso presentate (vedi l'allegato A - A.C. 543-B sezione 3).
LORENZO ACQUARONE. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.
PRESIDENTE. Ne ha facoltà.
LORENZO ACQUARONE. Signor Presidente, non sollevo una questione politica, pur concordando pienamente con quanto hanno detto più autorevolmente di me i colleghi Violante e Castagnetti. Sollevo una questione di carattere giuridico. E la ritiro, perché in questo momento le mie ragioni sono venute a cessare. Sollevavo il problema dell'assenza di un rappresentante del Ministero della giustizia. È arrivato l'onorevole Vietti. Le chiedo scusa per averla interrotta.
PRESIDENTE. Onorevole Acquarone, lei fa sempre osservazioni pertinenti, ma qualche volta il contropiede è tragico (Applausi - Si ride). È arrivato il collega Vietti, che è un grande centrocampista ed è entrato in aula al momento opportuno.
Voglio anche dire che lei sa benissimo - perché è uno dei più illustri cultori del diritto pubblico - che il Governo è sempre rappresentato da qualunque rappresentante del Governo sia presente in aula. Se uno potesse fare la scelta dei ministri, credo che ognuno avrebbe le sue preferenze. Ma io non dico la mia (Applausi).
Ha chiesto di parlare l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.
PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, intervengo sull'articolo 2. Tuttavia, trattandosi di un testo composto, sostanzialmente, di un solo articolo e solo di due modifiche che ci provengono dal Senato, le quali sono all'oggetto della nostra attenzione, il mio intervento sarà, anche per economia di lavori, su entrambi i punti.
Siamo qui in presenza della normativa volta a introdurre delle incompatibilità nell'esercizio della professione di avvocato. Si tratta di una materia che può essere esaminata con serenità, così come è già avvenuto, io direi, nell'occasione precedente, a dimostrazione del fatto che quando si affrontano temi che riguardano l'efficienza della giustizia è possibile un dialogo costruttivo nel Parlamento e anche un voto conseguente. La materia della incompatibilità è qui trattata in relazione alla modifica che fu fatta con la legge finanziaria per il 1997, esattamente nella legge n. 662 del 1996, che ha consentito ai dipendenti pubblici di poter esercitare il part-time a determinate condizioni. Come noto, questo riguarda più professioni, non solo quella degli avvocati, ma anche quella dei commercialisti, degli architetti, dei ragionieri e via dicendo. Tuttavia, solo per gli avvocati si è sollevato questo problema che va risolto ma, in ogni caso, non senza qualche considerazione. La legge istitutiva del part-time ...
Signor Presidente, se fosse possibile, io sarò breve, ma le chiedo...
PRESIDENTE. Lei ha perfettamente ragione. Purtroppo succede che l'attenzione sia inversamente proporzionale all'importanza dell'argomento.
Prego, onorevole Mantini.
PIERLUIGI MANTINI. La legge istitutiva del part-time era mossa da alcuni motivi e da alcune ragioni che, in sintesi, si possono così riassumere. Da una parte, l'esigenza di ridurre i costi complessivi della pubblica amministrazione; dall'altra, quella di consentire ai pubblici dipendenti laureati in grado di esercitare attività professionali di acquisire un know how all'esterno della pubblica amministrazione, peraltro utile anche dal punto di vista delle risorse spendibili all'interno della stessa pubblica amministrazione. Non possiamo dimenticare che oggi i rapporti di pubblico impiego sono di diritto privato e si fa largo impiego e uso della ricerca nel mercato delle professionalità. Dunque, niente di male se, a determinate condizioni, si favorisce il part-time anche a
questo scopo, ossia consentire un'esistenza, se vogliamo, meno legata in via esclusiva al rapporto dipendente, e la possibilità di acquisire un know-how anche all'esterno, riportando poi queste capacità professionali e arricchendo nel complesso la pubblica amministrazione.
Queste erano e sono le ragioni che hanno ispirato quella riforma e che adesso in qualche misura correggiamo solo in relazione agli avvocati. I motivi sono da ricercare nel fatto che si possono creare collusioni, sebbene la legge fosse abbastanza chiara nell'escluderlo. In altre parole, può avvenire che chi è pubblico dipendente, indirettamente, possa esercitare un'attività professionale in qualche modo giovandosi del vantaggio competitivo che gli deriva dall'avere nozioni interne alla pubblica amministrazione. Per il vero, c'erano delle condizioni e dei paletti volti a frenare questi abusi i quali, in realtà, sono sempre possibili anche nel caso di lavoro dipendente full-time. Dagli avvocati e dall'ordine degli avvocati, che a noi è caro, sono venute però forti pressioni in una logica che è volta, sì, a far maggior chiarezza, ma che tuttavia è un po' esclusiva e riflette nei commenti di molti anche un'impostazione un po' corporativa.
Ci accingiamo ad approvare un'incompatibilità che vale per gli avvocati, mentre non vale per tutti gli altri pubblici dipendenti che esercitano altre professioni. A tale scopo, il Senato ha introdotto un correttivo, portando a 36 mesi, per coloro che oggi esercitano il part-time (mi riferisco, quindi, anche ad altre professioni), il termine per scegliere se svolgere in via esclusiva l'una o l'altra attività professionale e modificato, portandolo a cinque anni, il termine per il diritto alla riammissione in servizio.
Il nostro orientamento nei confronti del provvedimento in esame è favorevole, anche se prendiamo atto del corso delle attività parlamentari che ci hanno proposto un metodo che, in materia di professioni - lo continuiamo a dire - non è il migliore. In aula è presente anche il sottosegretario Vietti; anche lui (lo dico per la prima volta, perlomeno in quest'aula, anche con un senso di solidarietà) è estromesso di fatto dall'esercizio di una funzione, di una delega in materia di riforma delle professioni, cui è sensibile anche lei, signor Presidente, anche se, peraltro, ha svolto un lavoro utile. Tuttavia, la sua maggioranza non gli ha consentito di portare quel testo, la bozza Vietti, all'esame del Parlamento, come elemento di confronto per una riforma delle professioni che non può essere realizzata con interventi piecemeal, caso per caso (affrontando oggi la questione delle incompatibilità degli avvocati e domani quella degli psicologi), perché abbiamo la necessità di una modernizzazione vera del settore.
Pertanto, con queste riserve e con queste preoccupazioni, preannuncio (nel merito, vorrei dire modesto, delle correzioni apportate dal Senato), il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-l'Ulivo sul provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare sull'articolo 2 e sulle proposte emendative ad esso presentate, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.
FRANCESCO BONITO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario su tutti gli emendamenti presentati all'articolo 2 del provvedimento in esame.
PRESIDENTE. Il Governo? La stavo trascurando, signor sottosegretario, non volevo.
MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Grazie, signor Presidente, ho già incassato il suo apprezzamento di centrocampista e, quindi, non chiedo di più.
Nel merito, il Governo esprime parere conforme a quello espresso dal relatore, perché credo che, indipendentemente dal merito (alcuni emendamenti sono anche ragionevoli), debba prevalere l'esigenza di licenziare definitivamente il provvedimento in esame, che giace ormai da troppo tempo in Parlamento. Pertanto, il parere del Governo è contrario su tutti gli emendamenti presentati.
PRESIDENTE. Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 2.1, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 375
Votanti 236
Astenuti 139
Maggioranza 119
Hanno votato sì 30
Hanno votato no 206).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Grillini 2.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 383
Votanti 237
Astenuti 146
Maggioranza 119
Hanno votato sì 27
Hanno votato no 210).
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Lucchese 2.3, non accettato dalla Commissione né dal Governo.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti 387
Votanti 364
Astenuti 23
Maggioranza 183
Hanno votato sì 9
Hanno votato no 355).
Prendo atto che l'onorevole Bulgarelli avrebbe voluto esprimere voto contrario.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 2.
(Segue la votazione).
Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni).
(Presenti 390
Votanti 387
Astenuti 3
Maggioranza 194
Hanno votato sì 379
Hanno votato no 8).
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