Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 384 del 5/11/2003
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Seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio (2517) e delle abbinate proposte di legge: Mazzuca; Mazzuca; Molinari; Mario Pepe ed altri; Castagnetti ed altri; Tanzilli ed altri; Finocchiaro ed altri (308-315-816-2088-2703-2663-2641) (ore 16,44).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio e delle abbinate proposte di legge di iniziativa dei deputati


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Mazzuca; Mazzuca; Molinari; Mario Pepe ed altri; Castagnetti ed altri; Tanzilli ed altri; Finocchiaro ed altri.
Ricordo che nella seduta del 13 ottobre si è conclusa la discussione sulle linee generali.

(Esame di questioni pregiudiziali - A.C. 2517)

PRESIDENTE. Ricordo che sono state presentate le questioni pregiudiziali di costituzionalità Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2 (vedi l'allegato A - A.C. 2517 sezione 1).
A norma del comma 3 dell'articolo 40 del regolamento, la questione pregiudiziale può essere illustrata per non più di dieci minuti da uno solo dei proponenti. Potrà, altresì, intervenire un deputato per ognuno degli altri gruppi per non più di cinque minuti.
L'onorevole Soda ha facoltà di illustrare la questione pregiudiziale di costituzionalità Violante ed altri n. 1, di cui è cofirmatario.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, signori del Governo, onorevoli colleghi, la nostra Costituzione con l'articolo 29 non si limita a riconoscere lo statuto della famiglia come società naturale, né restringe con l'articolo 30 il dovere della Repubblica a sancire la tutela dei diritti sociali, economici, morali, affettivi e culturali dei minori e neppure esaurisce la scelta di favore verso i minori assumendo la natura pubblica dei compiti che la famiglia è chiamata a svolgere a tutela della prole.
La nostra Costituzione con l'articolo 31 si spinge a vincolare la Repubblica al dovere di agevolare la famiglia nell'adempimento dei suoi compiti di formazione e di mantenimento dei minori, alla protezione della maternità, dell'infanzia, della gioventù da favorire con gli istituti necessari a questo scopo.
Questa politica costituzionale di favore e di protezione della famiglia e dei minori deve attuarsi in tutte le leggi, in particolare nell'organizzazione del sistema di giustizia minorile con la previsione, fra l'altro, dell'istituzione di giudici specializzati. Questi ultimi - come sappiamo - sono, peraltro, previsti dall'articolo 102 della Costituzione. Tale disposizione, nel vietare l'abominio dei giudici speciali di fascista memoria, fa salva la facoltà di istituire, presso gli organi giudiziari ordinari, sezioni specializzate e, naturalmente, ne sancisce l'obbligo istitutivo ove altri principi costituzionali lo richiedano.
Proprio in materia di disciplina della tutela dei diritti dei minori e della famiglia, in attuazione dell'articolo 31 della Costituzione, le leggi della Repubblica per cinquant'anni, la giurisprudenza di legittimità e la giurisprudenza della Corte costituzionale hanno rilevato che tale precetto - mi riferisco alle sezioni specializzate o ai giudici speciali della famiglia e dei minori - comporta l'obbligo di garantire, quanto meno, la specializzazione dei collegi giudicanti come strumento indispensabile per realizzare quella particolare tutela della famiglia. Da tale obbligo costituzionale di specializzazione discende la composizione mista di giudici togati conoscitori delle leggi e di esperti in discipline e scienze dell'infanzia e della gioventù dei tribunali dei minorenni.
È certamente positivo nella proposta di legge in esame il superamento dell'attuale frammentazione delle competenze in materia di famiglia e di minori ora ripartite tra giudice tutelare, tribunale ordinario e tribunale per i minorenni. Tuttavia, a tale approdo non possiamo giungere con il sacrificio e la negazione del principio costituzionale di specializzazione dei giudici dei minori.
Come sappiamo, la specializzazione dei giudici è soddisfatta nei suoi parametri minimi solo attraverso il divieto di fungibilità e cumulabilità delle funzioni giudiziarie ordinarie e specializzate e, soprattutto, con la composizione mista dei collegi giudicanti. La specializzazione, infatti, è funzionale a che le decisioni dei giudici minorili siano non solo astrattamente conformi alla legge, ma rispondano, in primo luogo, all'interesse dei minori. Per raggiungere tale risultato è necessario, cioè,


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che le decisioni siano il frutto dell'applicazione della legge letta, interpretata e vissuta con l'apporto, nel giudizio, di giudici non togati esperti nelle discipline più idonee a conoscere e comprendere il mondo dei minori ed i suoi sentimenti, aspirazioni, esigenze, interesse effettivo, bene morale e bisogno patrimoniale e, di conseguenza, in grado di contribuire ad indirizzare il positivo sviluppo del loro processo formativo.
A tale funzione di giustizia e, insieme, di alto valore sociale sono chiamati a concorrere gli esperti in biologia, psicologia, psichiatria, pedagogia e assistenza sociale. In questo orizzonte si collocano la legge vigente e le pronunce della giurisprudenza di legittimità. Vedo molti giuristi nei banchi del Governo, come il sottosegretario Vietti, e vorrei che prestassero attenzione a tali richiami della giurisprudenza di legittimità e costituzionale. La Corte di Cassazione ha affermato, fra le altre, con una sentenza del 2000, che specializzazione e tutela dei minori vanno collegate: il rispetto del vincolo costituzionale di protezione del minore in tema di struttura dei suoi organi di giustizia si attua con la composizione mista del giudice, ed alla Corte di Cassazione risponde ripetutamente la Corte costituzionale.
Cito soltanto due sentenze e un'ordinanza. La sentenza n. 143 del 27 maggio 1996, in cui la Corte costituzionale scrive: con riferimento al quadro della specifica tutela prevista a favore dei minori dall'articolo 31, comma 2, della Costituzione, questa Corte ha già avuto modo di sottolineare... sottosegretario Vietti mi ascolta?

MICHELE GIUSEPPE VIETTI, Sottosegretario di Stato per la giustizia. Sto prendendo nota, onorevole Soda. Sto scrivendo.

ANTONIO SODA. La Corte ha già avuto modo di sottolineare come il principio costituzionale espresso in tale norma richieda l'adozione di un sistema di giustizia minorile caratterizzato dalla specializzazione del giudice, dalla prevalente necessità della tutela verso fini rieducativi, nonché dalla necessità di valutazione diretta al recupero dei minori.
Questa sentenza del 1996 è richiamata poi in una sentenza della Corte costituzionale del 1998. Inoltre, proprio ieri, 4 novembre - forse al ministero non è ancora arrivata -, è stata pubblicata un'ordinanza della Corte costituzionale - nell'attuale composizione della Corte, quindi con una continuità di indirizzo e di giudizio univoci - si ribadiscono questi principi e si afferma (testuali parole): nella quale per un'efficace tutela dei minori l'articolo 31 della Costituzione richiede la predisposizione di strumenti processuali specifici. Ed ancora: la tutela della famiglia e dei minori in materia di organi di giustizia si realizza - ammonisce la Corte (la Corte di ieri) - solo ove sia rispettato il principio di specializzazione dei collegi giudicanti e la specializzazione comporta il divieto di cumulo, l'infungibilità delle funzioni giudiziarie ordinarie e di quelle specializzate, ma soprattutto comporta la composizione mista dei collegi giudicanti.
Questo parametro costituzionale nel provvedimento al nostro esame è palesemente violato. L'articolo 1 prevede, infatti, che ai giudici assegnati alle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori possano essere devoluti, in caso eccezionale e con un'adeguata motivazione, anche altri affari civili. Possiamo ben comprendere, considerata la crisi di risorse a cui avete ridotto l'amministrazione della giustizia, tutta l'ipocrisia di questa formula, che ben presto trasformerà la facoltà di assegnazione in prassi ordinaria e comunque la previsione di tale facoltà opera certamente la lesione dei principi di non cumulabilità e di infungibilità.
Ma l'aspetto che nel disegno di legge è più...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, la invito a concludere.

ANTONIO SODA. ...insanabilmente inconciliabile - un minuto, Presidente - è l'articolo 5, comma 3, dove voi prevedete che le sezioni specializzate per la famiglia e per i minori in materia civile quando


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decidono in composizione collegiale sono composte solo da tre magistrati togati. Avete soppresso ed eliminato gli esperti e ciò costituisce violazione palese dell'articolo 31 della Costituzione.
Non più tardi di una settimana fa, in quest'aula, richiamandovi ai valori della famiglia, siete intervenuti in massa per bloccare una scelta - che io considero di civiltà - di accorciamento dei tempi per l'ottenimento del divorzio. Oggi mi auguro che molte voci di coloro che si ispirano ai principi di tutela della famiglia (cattolici, cattolici democratici, laici), che in quella passata seduta tuonarono in quest'aula...

PRESIDENTE. Onorevole Soda, deve proprio concludere

ANTONIO SODA. ...mi auguro che queste stesse persone, questi onorevoli colleghi, si alzino e rivendichino la necessità che si fermi questo provvedimento. Lo si renda compatibile con la Costituzione, lo si renda compatibile con un'effettiva tutela della famiglia e dei minori (Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Iannuzzi. Ne ha facoltà.

TINO IANNUZZI. Signor Presidente, signor ministro, onorevoli colleghi, la giurisprudenza della Corte costituzionale nel corso degli anni, in varie occasioni e con diverse sentenze, si è soffermata sul ruolo complessivo che il tribunale per i minorenni è chiamato a svolgere nel nostro sistema processuale e, più specificamente, sulla funzione che questo tribunale deve garantire in relazione all'attuazione del principio fondamentale di rilevanza costituzionale scolpito dall'articolo 31, secondo comma, alla cui stregua la Repubblica si impegna a proteggere l'infanzia e la gioventù, promuovendo gli istituti a tal fine necessari.
Ebbene, attraverso gli anni, da diverse pronunce della Corte costituzionale, possiamo ricavare indicazioni sicuramente molto utili per la valutazione che oggi è al centro della discussione in quest'aula. In particolare, con la sentenza n. 222 del 1983, il giudice costituzionale ha rilevato che il tribunale per i minorenni, considerato nella globalità delle sue attribuzioni (penali, civili ed amministrative), rientra tra quegli istituti di cui la Repubblica deve assicurare il funzionamento e lo sviluppo. Ciò proprio perché, a livello costituzionale, è sancito l'interesse della Repubblica stessa alla tutela e alla protezione dei minori.
Ma vi è di più. Con la sentenza n. 78 del 1989, la Corte costituzionale si è anche soffermata su altri aspetti, chiarendo che il tribunale per i minorenni è un istituto assolutamente necessario, in quanto deve garantire la funzione volta ad assicurare il processo di sviluppo e di evoluzione della personalità del minore. E, proprio perché l'indagine sulla personalità del minore è per sua natura particolarmente articolata, difficile e complessa, per la Corte il giudice investito delle questioni che comunque incidono sulla situazione dei minori deve essere effettivamente ed adeguatamente specializzato e, in quanto tale, dotato di cognizioni e capacità tecniche peculiari e particolari.
Ecco perché dall'insegnamento del giudice costituzionale possiamo ricavare un'indicazione chiara: specializzazione effettiva del giudice minorile; esclusività delle funzioni che gli vengono affidate; composizione mista dei collegi giudicanti sia nelle controversie di natura civile sia in quelle di natura penale, con la presenza di giudici togati e professionali da un lato e di giudici onorari dall'altro. Ebbene, la contemporanea presenza di questi tre aspetti concorre a formare la cornice costituzionale, vincolante ed inderogabile, nella quale si innesta ogni riflessione sul modello di giustizia minorile realizzato nel nostro paese fino ad oggi nonché ogni valutazione circa tutte le ipotesi di modifica dell'attuale normativa.
Per tale motivo abbiamo presentato le questioni pregiudiziali attualmente all'esame dell'Assemblea, nel convincimento che dal principio dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, discenda una


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conseguenza fondamentale: l'assetto e l'organizzazione della tutela giurisdizionale per i minori non possono essere lasciati ad una regolamentazione che non sia saldamente ancorata a due principi cardine.
Come ha avuto modo di sottolineare più volte la Corte, è necessario che il giudice minorile sia un giudice effettivamente specializzato; tuttavia, la specializzazione del giudice minorile si lega, in un binomio inscindibile, al riconoscimento della natura esclusiva delle funzioni attribuite ai giudici che saranno chiamati a far parte delle istituende sezioni oggetto del presente provvedimento.
Vi è quindi un legame, che non può essere in alcun modo interrotto, tra specializzazione ed esclusività delle funzioni assegnate al giudice minorile, proprio al fine di garantire che la tutela giurisdizionale per i minori possa assicurare l'attuazione del principio costituzionale di protezione dell'infanzia, dell'adolescenza e della gioventù.
Da questo punto di vista, il testo che è stato adottato dalla Commissione e che è stato voluto ostinatamente dal Governo e dalla maggioranza, rappresenta, con il secondo comma dell'articolo 1, una formula di mero stile, destinata inevitabilmente a crollare sotto il peso del concreto funzionamento della realtà degli uffici giudiziari del nostro paese e della mole di contenzioso e di affari civili che sono pendenti innanzi ai tribunali ordinari.
Pertanto, la previsione di questa formula di stile, che in Commissione la maggioranza ha spesso definito come una sorta di principio di semiesclusività, costituisce in realtà una finzione: apriamo una breccia, quella dell'esercizio promiscuo delle funzioni affidate ai giudici delle future sezioni che, accanto a questioni minorili, tratteranno inevitabilmente e nella larga maggioranza delle ipotesi questioni civili ordinarie, con la conseguenza che il principio di esclusività verrà completamente travolto e superato.
Non possiamo non sottolineare come in tal modo venga meno una delle principali caratterizzazioni che nell'insegnamento della Corte costituzionale fa del giudice minorile un giudice effettivamente specializzato, in quanto le funzioni che gli sono assegnate sono caratterizzate dal crisma dell'esclusività. Emerge poi un ulteriore aspetto, esaminato anche nell'ordinanza della Corte n. 330, depositata ieri, richiamata dal collega Soda, che sottolinea come la cornice costituzionale che vale a delineare la fisionomia ed il ruolo del giudice minorile, se da un lato richiama il principio di esclusività, come garanzia e contenuto concreto ed effettivo della specializzazione, dall'altro lato richiede una composizione mista di tutti i collegi giudicanti sia per il civile sia per il penale.
Ciò proprio in quanto al giudice minorile è richiesta una preparazione ed una formazione particolari: una formazione solida e forte nel campo del diritto, soprattutto nel campo del diritto di famiglia, ma anche una notevole capacità di ascolto e di comprensione della personalità del minore in tutti i suoi aspetti e del vivo delle dinamiche delle relazioni e dei rapporti familiari.
Una notevole capacità di percezione, dunque, e anche di comprensione di tutte le possibili conseguenze che i provvedimenti che il giudice minorile può adottare avranno inevitabilmente sulla personalità del minore, sulla sua vita, sul suo processo di formazione e crescita, sul cuore delle questioni che riguardano l'istituto familiare, oggetto di pregnante tutela costituzionale.
Proprio al fine di garantire tali aspetti, è necessario che la decisione su questioni che riguardino minori sia il frutto dell'integrazione di saperi diversi: non soltanto il sapere giuridico, ma anche quello delle discipline umane e sociali e delle scienze educative. Soltanto in tal modo, attraverso il rispetto di questa cornice costituzionale, con una specializzazione che diventa viva ed effettiva, nella misura in cui si accompagni al riconoscimento del carattere esclusivo delle funzioni dei giudici togati e ad una presenza di giudici onorari e di giudici togati nei collegi giudicanti sia per il civile sia per il penale, possiamo effettivamente attuare e rispettare, attraverso la tutela giurisdizionale per i minori, l'interesse


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costituzionalmente sancito alla protezione dell'infanzia e dell'adolescenza.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI (ore 17,04).

TINO IANNUZZI. Solo così il minore diventa realmente soggetto di diritto, anziché mero oggetto delle volontà e delle decisioni degli adulti, si rispetta la connotazione costituzionale del minore portatore di interessi superindividuali e in qualche misura di natura pubblicistica e si evita un'ingiustificata ed illogica disparità di trattamento tra il civile e il penale, tra il trattamento riservato al minore che delinque ed è coinvolto nel giudizio penale e il trattamento riservato al minore che in sede civile è destinatario di una serie di procedimenti, ad esempio quando sia vittima di abusi intrafamiliari. Si tratterebbe di una disparità ingiustificata.
Sono queste le ragioni che, alla luce del quadro di riferimento costituzionale e in particolare dell'articolo 31, secondo comma, della Costituzione, così come ricostruito dal giudice costituzionale, ci hanno indotto a presentare le questioni pregiudiziali in esame.
Sono ragioni che debbono indurre l'intera Assemblea ad una valutazione serena ed approfondita, scevra da condizionamenti, da pregiudizi, da rigide appartenenze, perché sono in gioco questioni che conducono direttamente alla tutela del minore come portatore di interessi di natura pubblicistica, di natura super individuale. Proprio in questa prospettiva, dobbiamo sforzarci di approfondire l'argomento e di riflettere sul disegno di legge al nostro esame e sui problemi, per noi rilevanti e fondati, della sua incompatibilità con il quadro costituzionale di riferimento che abbiamo enunciato.
Sono queste le ragioni che ci hanno indotto a presentare la questione pregiudiziale di costituzionalità e che ci inducono a sottoporla ad una valutazione estremamente attenta ed approfondita. Si tratta, infatti, di ragioni che ci conducono verso una direzione precisa: non abbassare il livello - per noi è elemento prioritario - di tutela, di difesa, di protezione dell'infanzia e dei minori (Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-l'Ulivo e dei Democratici di sinistra-l'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Pisapia. Ne ha facoltà.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, anche noi sosteniamo la questione pregiudiziale di costituzionalità, sottolineando che, sicuramente, nel merito del provvedimento vi sono aspetti positivi - ne discuteremo evidentemente più avanti -, tra i quali, come ha già ricordato l'onorevole Soda, l'eliminazione dell'attuale frazionamento in momenti diversi che caratterizza, all'interno dei tribunali, l'applicazione della giustizia in merito alle varie questioni riguardanti il minore. Non vi è dubbio che, con la formazione di sezioni specializzate per i minorenni, si fa un salto in avanti. Di questo bisogna dare atto. E per questo abbiamo lavorato in maniera costruttiva all'interno della Commissione giustizia. Quello che non ci convince e che, secondo noi, determina profondi profili di incostituzionalità nel testo finale è, soprattutto, la limitazione degli esperti nelle decisioni che riguardano i minorenni. In particolare, nella questione pregiudiziale, con riferimento al momento in cui si decide sulla sorte dei minori, si parla di soggetti quali medici, psicologi, sociologi e criminologi che hanno una maggiore capacità di comprendere ciò che serve effettivamente per il bene del minore, affinché questo diritto sia garantito, come prevede espressamente l'articolo 31 della nostra Costituzione, la quale recita: la Repubblica protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo. Vi è un altro profilo su cui vale la pena di sottolineare l'aspetto di rilevanza costituzionale: si tratta della norma transitoria, quella che, ad esempio, toglie al giudice naturale precostituito per legge tutti i procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge.
Riconosco che in questo provvedimento - e lo ribadisco - vi sono elementi positivi.


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Basti ricordare la recente sentenza di condanna del 9 maggio 2003 da parte della Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dell'Italia, in relazione non soltanto all'eccessiva durata dinanzi al tribunale dei minorenni del procedimento concernente la potestà parentale dei due genitori ricorrenti ma anche - e su questo si è inciso in maniera significativa con il provvedimento al nostro esame - all'impossibilità di ricorso contro la decisione provvisoria di disporre l'allontanamento dei figli nonché al fatto che, addirittura, oggi spesso i genitori non siano neppure ascoltati, a fronte di una decisione di adottabilità dei minori.
Quindi non sposo le critiche sostanziali ad un provvedimento che, però, avrebbe richiesto un approfondimento più organico e uno stanziamento più incisivo, rispetto alla possibilità di creare le strutture che sono indispensabili perché il diritto dei minori sia maggiormente tutelato anche rispetto alla giurisdizione. A questo punto, proprio perché in questo momento trattiamo soltanto i profili di incostituzionalità, non posso non ricordare - è già stata citata - la sentenza 23 marzo 1964, n. 25. All'epoca Presidente della Corte era un grande costituzionalista, il professor Ambrosini, il quale affermava testualmente: la giustizia minorile ha una particolare struttura, in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni. E in sede di motivazione egli fa un'affermazione che mina profondamente, sotto il profilo costituzionale, il disegno di legge al nostro esame, che dovrebbe essere approfondito per arrivare al testo che tutti auspichiamo.
La giustizia minorile ha una particolare struttura in quanto è diretta in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni.
Tuttavia, sempre per prendere i principi dettati dalla Corte costituzionale, perché in questo momento stiamo trattando, non posso non ricordare all'intera Assemblea quanto scritto nella sentenza 21 luglio 1983, n. 222, presidente il professor Elia, allorché in essa si afferma, testualmente, che alla stregua di tale tendenza, deve ritenersi «preminente la finalità perseguita con la istituzione di un giudice specializzato per gl'imputati minorenni» - proprio nel giudizio penale, laddove il testo toglie la presenza dei giudici onorari nel collegio giudicante -, essendo la giustizia minorile diretta «in modo specifico alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni» (...) «nell'ambito di quella protezione della gioventù che trova fondamento nell'ultimo comma dell'articolo 31 della Costituzione». «La tutela dei minori», aggiunge sempre la Corte costituzionale, «si colloca tra gli interessi costituzionalmente garantiti», dovendosi annoverare il tribunale per i minorenni tra quegli istituti dei quali la Repubblica deve favorire lo sviluppo e il funzionamento a protezione della gioventù. È indubbio...

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, la gioventù poi aumenta, ma il discorso deve finire...

GIULIANO PISAPIA. Ho quasi finito, signor Presidente. Leggo l'ultima parte che è proprio quella dove la Corte costituzionale fa richiamo al legislatore in relazione alla necessità della presenza dei giudici cosiddetti esperti all'interno del collegio giudicante penale, che invece è escluso nell'attuale formulazione della proposta di legge all'esame della Camera: «la tutela dei minori si colloca così tra gli interessi costituzionalmente garantiti come questa Corte ha sottolineato in varie pronunce». E ancora: «a conferma di tale configurazione»...

PRESIDENTE. Onorevole Pisapia, non sono previsti i tempi supplementari, nemmeno per lei. Sa che ho una particolare simpatia, ma non ci sono i tempi supplementari.

GIULIANO PISAPIA. Signor Presidente, è proprio l'ultimo punto.

PRESIDENTE. Ma proprio ultimo.


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GIULIANO PISAPIA. «A conferma di tale configurazione stanno la particolare struttura del collegio giudicante composto, accanto ai magistrati togati, da esperti, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia»
Mi sembra che il richiamo delle parole della Corte costituzionale a me fanno dire che questo testo ha, o comunque pone, profonde perplessità di carattere costituzionale e quindi chiedo che non si proceda all'esame per violazione dell'articolo 31 della Costituzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, cari colleghi e care colleghe, sarò molto breve perché non sono una giurista, ma sono una persona che nella scorsa legislatura ha presieduto la Commissione parlamentare per l'infanzia e quindi si occupa dell'argomento della tutela dei minori con tutta l'anima e tutto il cuore da molti anni.
Vi sono molti elementi costituzionali che, nell'indifferenza più o meno generale, sono stati riportati qui da esimi giuristi e colleghi di vari gruppi politici. Nel momento in cui rappresento molte componenti del gruppo misto, l'Udeur-Popolari Per l'Europa, naturalmente, che è il gruppo di mia appartenenza, ma anche il Misto-Comunisti italiani, il Misto-Verdi-l'Ulivo e il Misto-Minoranze linguistiche, voglio ricordare a tutti i colleghi qui presenti, oltre al rispetto della Costituzione, il solenne impegno, che l'Italia ha preso nel 1989 firmando la Convenzione per i diritti del fanciullo di New York e facendola diventare nel 1991 legge dello Stato, di legiferare a favore e nel superiore interesse dei minori e soprattutto di modificare e riformare la propria legislazione nell'ottica del superiore interesse del minore.
Ora, io chiedo alle vostre intelligenze e al vostro cuore come si possa prevedere l'eliminazione del tribunale dei minori, che è un luogo ove professionisti insigni, aiutati da validi coadiutori, quali i giudici onorari, per anni e anni, per decenni, hanno potuto affinare ed approfondire le conoscenze utili per mantenere il minore e gli interessi del minore al centro della loro professionalità, in sostanza come possano essere aboliti con un colpo di spugna, prevedendo, sì, qualcosa di condivisibile e sicuramente di roboante come le sezioni specializzate per la famiglia ed i minori - noi lo sappiamo bene -, che sarà una porta spalancata per i giudici ordinari, i quali non avranno le competenze del tribunale dei minori.
È una porta spalancata; infatti, in questo provvedimento si prevedono corsi di aggiornamento, forme di legittimazione di questa ignoranza (lo dico tra virgolette) e mi riferisco a discipline, veramente difficili, come la psicologia minorile, la sociologia applicata ai minori ed a tutto ciò che il mondo moderno ha prodotto rispetto ai diritti minorili che, solo da un secolo (o meglio meno di un secolo fa), hanno trovato patria nel mondo civile e, solo da qualche decennio, patria legittimata da leggi dello Stato a livello internazionale.
Se abbiamo a cuore l'obiettivo di tutelare il superiore interesse dei minori, non possiamo votare questa normativa. Potrei, a tale proposito, portare varie argomentazioni di tipo costituzionale, ma sono chiaramente un di più, o meglio, una premessa molto forte ad un qualcosa che, a mio avviso, è ancora più forte, perché l'adesione ad un trattato internazionale così importante coinvolge l'Italia, anche in rapporto a tutti gli altri paesi.
Credo, pertanto, che la suddetta questione pregiudiziale di incostituzionalità debba essere valutata con grande attenzione, anche perché - vorrei ricordarlo in modo molto semplice -, soltanto qualche giorno fa la Corte costituzionale ha ribadito che le esigenze costituzionali di tutela dei minori risultano soddisfatte dalla peculiare composizione del tribunale per i minorenni, il cui collegio è formato, oltre che da due magistrati togati, da due cittadini, un uomo ed una donna, benemeriti dell'assistenza sociale, scelti tra i cultori di


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biologia, psichiatria, antropologia criminale, pedagogia e psicologia, nonché dall'apporto di altri operatori, che ne preparano o fiancheggiano l'attività, e di specifiche garanzie e modalità procedurali che caratterizzano il procedimento minorile. Vorrei aprire una parentesi, sollevando brevemente un'altra questione...

PRESIDENTE. In verità, dovrebbe chiudere la parentesi, nel senso buono del termine.

CARLA MAZZUCA POGGIOLINI. La chiudo, signor Presidente, lasciandola alla coscienza di tutti. La Corte costituzionale ha previsto un uomo e una donna. In passato, era previsto solo un uomo quale giudice non togato; successivamente, furono previste due persone per dotare questo delicatissimo strumento di una visione diversa e più materna, lo dico fra virgolette, in rapporto all'applicazione della giustizia ai minori.
Concludo, facendomi portavoce dei milioni di bambini di questo paese e chiedendo la votazione segreta di tutte le proposte emendative presentate, a cominciare dalla suddetta questione pregiudiziale di incostituzionalità, proprio perché vi è una volontà molto forte di tutela di indirizzi individuali, di persone, cioè i bambini, che non possono essere rappresentati in questa sede in quanto minori, ma che mi sento nel diritto dover di rappresentare, ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione sui diritti della famiglia (Applausi dei deputati dei gruppi Misto-UDEUR-Popolari per l'Europa e Misto-Verdi-l'Ulivo).

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Mazzuca Poggiolini, i bambini si recano in quest'aula una volta all'anno e lei li rappresenta degnamente.
Ha chiesto di parlare l'onorevole Benedetti Valentini. Ne ha facoltà.

DOMENICO BENEDETTI VALENTINI. Signor Presidente, colleghi, siamo in fase di esame delle questioni pregiudiziali presentate al provvedimento in esame e, quindi, non ancora nel merito del provvedimento. Ho ascoltato con attenzione le questioni che sono state poste (sono state poste con argomenti degni di ascolto e di attenzione), ma le dobbiamo ritenere non fondate.
Infatti, la prima osservazione è stata quella secondo cui si lederebbe l'articolo 31 della Costituzione perché è riconosciuta dalla Carta fondamentale l'esigenza di tutelare la famiglia e i minori, con gli opportuni istituti, anche di carattere giudiziario. Ebbene: siamo d'accordo con questo principio, ma la Carta costituzionale non stabilisce con quali strumenti si debba raggiungere esattamente questo fine. Il legislatore potrebbe scegliere un tribunale della famiglia e dei minori, ovvero sezioni specializzate presso i tribunali o altro strumento. Tutto questo, purchè sia rispettato il fine, non violerebbe lo spirito e la norma del dettato costituzionale.
La seconda osservazione che viene avanzata è quella relativa alla specializzazione. Ebbene, il testo di legge prevede la specializzazione e criteri di selezione dei magistrati a questo fine. Anche a questo riguardo, è legittimo il dissenso e la disparità di vedute su come si debba meglio raggiungere il fine della specializzazione, ma non è stabilito in nessuna carta costituzionale, compresa la nostra, attraverso quali strumenti organici debba essere perseguito questo fine. Ben potrebbe esserlo attraverso l'innesto di esperti esterni, come ad esempio avviene con le sezioni specializzate agrarie od altre ancora o ben può essere perseguita anche attraverso magistrati selezionati specializzati a questo specifico fine.
Infine, da questo punto di vista (la non esclusività delle competenze), se è naturalmente privilegiabile che un magistrato specializzato sia intento prevalentemente alla trattazione di questi affari, da nessuna parte tuttavia è scritto, né lo dice la Corte costituzionale né la Carta costituzionale lo impone, che debbano con assoluta esclusività occuparsi di queste materie.
Ben può esistere un magistrato che è specializzato, ad esempio, nella materia commerciale o in altre materie, ma che si


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occupa anche di altri affari. Il principio costituzionale oggettivamente non è leso.
Infine, vi è la questione delle differenze territoriali. Voi avreste perfettamente ragione di sostenere l'incostituzionalità del provvedimento, ed io stesso adombrai in sede di Commissione il rischio di incostituzionalità, se si prevedesse che presso talune sedi giudiziarie circondariali di tribunali si trattano degli affari ed è prevista l'esistenza di sezioni specializzate, mentre presso altri tribunali, che hanno pari dignità gerarchica, non fossero invece presenti magistrati ad adempiere a tutte le funzioni, sia monocratiche sia collegiali, che ineriscono alla specialità di questa sezione. Siccome tuttavia è stato previsto, con faticosa opera di mediazione, e ben lo sa il Governo, che contestualmente - vi è anche un mio ordine del giorno, sottoscritto insieme ai colleghi, che ribadisce questo principio -, sia istituita la sezione laddove si creano le condizioni per farlo, e siano comunque contestualmente rese operative presso le sedi dove non sono formalmente istituite, non è violato da questo punto di vista il principio costituzionale. Ove si ledesse questa norma, riconosco che vi sarebbe incostituzionalità ed io sarei al vostro fianco nel sostenerla.
Così non è, e quindi, salvo il giudizio nel merito che ci riserviamo tra pochi minuti di esprimere su tutti gli aspetti della proposta di legge, le questioni di pregiudizialità costituzionale sono oggettivamente infondate. Quindi, chiedo che siano respinte con le motivazioni che ho reso.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Falanga. Ne ha facoltà.

CIRO FALANGA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, per sostenere la fondatezza della questione pregiudiziale di costituzionalità di questo provvedimento occorre davvero parlare molto e alla fine non si convince nemmeno chi per la prima volta legge la norma costituzionale richiamata, il secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione. Per sostenere, invece, a contrario l'infondatezza della questione medesima basta semplicemente fare due brevissime osservazioni.
La prima attiene alla soppressione dei tribunali per i minori, la qual cosa farebbe individuare una violazione del secondo comma dell'articolo 31 della Costituzione, per cui aboliremmo lo strumento così definito dalle sentenze della Cassazione, - e tra queste ricordo la n. 222 del 1983 - e richiamato anche dagli estensori della questione pregiudiziale; così elimineremmo questo strumento di protezione dell'infanzia e della gioventù.
Ma ciò potrebbe essere vero se noi, dopo aver abolito il tribunale per i minorenni, non avessimo istituito un ufficio giudiziario ancor più completo, che tratta la materia dei minori in maniera più sistematica ed organica (e sul punto si pensi alla atomizzazione attuale del sistema di norme e di procedimenti che interessano i minori). Anzi, talune sentenze della Corte costituzionale trovano attuazione proprio nel disegno di legge oggi all'esame di questa Camera, perché questo è un provvedimento che mira a tutelare in maniera più puntuale la posizione dei minori e degli adolescenti.
Mi rivolgo alla collega che ha fatto riferimento alla Convenzione di New York del 1989. Si è detto che gli Stati che aderivano a tale convenzione dovessero adeguare la propria normativa in tema di minori. Ebbene, è quello che in questo momento, questo pomeriggio, in quest'aula, si sta facendo!
L'altro rilievo, per la verità, meriterebbe una maggiore attenzione perché è sorretto, a mio avviso, da una più puntuale fondatezza e cioè il particolare che verrebbe meno dagli organi collegiali giudicanti la figura del giudice esperto - psicologo, sociologo e via dicendo - sicché verrebbe meno, come giustamente si dice nella stessa premessa della questione pregiudiziale, la necessità di affidare il minore a saperi, oltre che giuridici, anche di migliore e diversa esperienza e di diverse discipline.
Ma su questo punto debbo rilevare che, probabilmente, chi ha parlato prima di me, non ha avuto la bontà di seguire i


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lavori in Commissione di questo provvedimento perché, se avesse avuto questa diligenza, avrebbe saputo che con un emendamento della relatrice e, quindi, della Commissione è stata reintrodotta la figura del giudice onorario anche nei procedimenti civili. Mi riferisco all'emendamento 30.5 della Commissione, che introduce la figura del giudice onorario nell'organo collegiale giudicante in tutti quei procedimenti di cui al libro I, titolo IX, del codice civile. Quindi, questa seconda questione è svilita totalmente dall'emendamento della relatrice (cioè della Commissione).
Esaminati questi due punti, la questione è priva di fondamento...

PRESIDENTE. Onorevole Falanga, io la ascolto sempre molto volentieri, ma ha superato...

CIRO FALANGA. Ho concluso, signor Presidente, perché, sviliti questi due motivi, non vi sono altre ragioni che possano far sostenere l'incostituzionalità del provvedimento al nostro esame.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Falanga.
Onorevoli colleghi, è stata avanzata richiesta di voto segreto sulle questioni pregiudiziali presentate sul provvedimento in esame. Ricordo in proposito che il voto sulle questioni pregiudiziali deve essere effettuato con le stesse modalità adottabili per la votazione finale del disegno di legge (pregiudizio e merito).
In questo senso, richiamo i pareri della Giunta per il regolamento del 31 luglio 1990 e del 30 settembre 1997 e la prassi applicativa costante, compresa quella del 25 settembre 2002, del 30 ottobre 2002 e del 13 marzo 2003.
Il presupposto per ritenere ammissibile lo scrutinio segreto sulla votazione finale del provvedimento è costituito dal fatto che il progetto di legge verta prevalentemente su una delle materie citate dall'articolo 49, comma 1, del regolamento.
Occorre, inoltre, stabilire, secondo gli indirizzi indicati nella riunione della Giunta per il regolamento del 7 marzo 2002, se il provvedimento introduca «una disciplina significativamente divergente rispetto a quella esistente» che alteri le caratteristiche fondamentali del quadro normativo vigente nel suo rapporto con le norme costituzionali.
Al riguardo, la Presidenza osserva che il disegno di legge reca una delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per la famiglia e per i minori nonché per la disciplina dei procedimenti in materia di separazione dei coniugi e di divorzio.
Il provvedimento reca una disciplina fortemente innovativa in materia di individuazione degli organi giudiziari competenti della cognizione su tutte le tematiche inerenti la famiglia e i minori. Tale disciplina incide in modo significativo sui diritti di cui agli articoli 29 e 31, secondo comma, della Costituzione, in materia di famiglia e minori, richiamati dall'articolo 49 del regolamento.
A conferma di tale incidenza su questi aspetti regolamentari e costituzionali, osservo che, secondo la costante giurisprudenza della Corte costituzionale, il tribunale per i minorenni, considerato nelle sue complessive attribuzioni, rientra tra gli istituti volti alla protezione della gioventù, cui rinvia l'articolo 31, secondo comma, della Costituzione (sentenza n. 222 del 1983; nello stesso senso sono le sentenze n. 25 del 1965; nn. 16 e 17 del 1981; n. 206 del 1987; n. 78 del 1989 e n. 143 del 1996).
Per quanto concerne i precedenti parlamentari, ricordo che, nel corso della XIII legislatura, è stata valutata rientrante nelle materie sottoponibili a voto segreto, ai fini dell'esclusione del contingentamento nel primo calendario, la proposta di legge in materia di adozione e affidamento dei minori (calendario febbraio 2001). Ricordo inoltre che recentemente il voto segreto è stato ammesso sulle norme in materia di tutela dei minori, contenute nel progetto di legge sul riassetto radiotelevisivo (vedi sedute del 1o aprile e del 1o ottobre 2003).
Quanto al giudizio di prevalenza, la Presidenza ritiene che, conformemente a


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numerosi precedenti (ad esempio, la legge Mammì 19 luglio 1990, la legge Cirami 25 luglio 2002), esso vada effettuato sulla base della prevalente finalità del provvedimento, che è delineata in particolare nelle norme di cui all'articolo 1 e 2.
In base a questo giudizio - la cui elaborazione è molto lunga ma non è frutto della mia fantasia - il voto segreto è da considerarsi ammissibile.

ELIO VITO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà (ed io ne ho piacere).

ELIO VITO. Il piacere è tutto mio, Presidente.
Signor Presidente, non per contestare la sua dichiarazione, ma, in questa legislatura, la prassi sui voti segreti, a mio avviso, si è pericolosamente allargata.
Sarebbe ora che, così come, questa mattina, abbiamo svolto una franca discussione sui rapporti tra politica e giustizia, svolgessimo, in quest'aula, anche una franca discussione su cosa sia la trasparenza delle deliberazioni parlamentari e sulla necessità di garantire sempre, nel rispetto del mandato che liberamente ci hanno dato gli elettori, la trasparenza sulle nostre decisioni, fatte salve le questioni di coscienza. Non volevo porre tale questione di carattere generale (avremo modo di tornarvi) né volevo porre altre questioni.
Dico subito di riconoscere che, in base ai precedenti ed ai richiami regolamentari da lei citati, vi sono, in questo disegno di legge, materie sottoponibili a votazione segreta. Non sono d'accordo sulla prevalenza di tali questioni su tutta la materia del disegno di legge perché, a mio avviso, esse sono limitate ai primi due articoli. Inoltre, come noto, non sono neanche d'accordo sul salto logico, realizzato in via interpretativa in questa legislatura, in base al quale il voto sulla pregiudiziale di costituzionalità - che non ha, in senso stretto, alcuna attinenza con i principi di libertà richiamati - viene sottoposto a votazione segreta in quanto le conseguenze dell'accoglimento o meno della pregiudiziale sono identiche alle conseguenze dell'accoglimento o meno della proposta di legge nella sua interezza. Questo è un salto logico che, a mio giudizio, non è contemplato nel nostro regolamento.
Ad ogni buon conto, intervengo, signor Presidente, per richiamare la sua attenzione su quanto ebbe a dire il Presidente Casini in una riunione della Giunta per il regolamento del febbraio 2002 (se non sbaglio). Il Presidente Casini, nel momento in cui andava ad aprirsi, in questa legislatura, una prassi molto ampia di votazione a scrutinio segreto, fece, a mio giudizio, un giusto richiamo ad un vincolo espressamente stabilito dal nostro regolamento, a tenore del quale non è consentito lo scrutinio segreto nelle votazioni concernenti le leggi finanziarie, i provvedimenti collegati e - così prescrive espressamente l'articolo 49, comma 1-bis - su «tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie».
Il Presidente Casini - quindi, non è una mia tesi -, in quella sede, in sede di Giunta per il regolamento, pose la questione (a mio giudizio, correttamente, se si ha riguardo ai lavori di questa Camera in occasione dell'introduzione della modifica in tema di votazioni a scrutinio segreto) che la dizione «deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie» dovesse intendersi riferita alle votazioni finali e - aggiungo io, sulla base della prassi che è stata introdotta - a quelle su questioni pregiudiziali relative a provvedimenti che recano, al loro interno, un onere finanziario: votando, nella sua interezza, un provvedimento che reca un onere finanziario, quella è, comunque, una deliberazione con conseguenze finanziarie.
Per farla breve, signor Presidente, quando entreremo in sessione di bilancio, questo provvedimento, comportando oneri e conseguenze finanziarie, dovrà essere tolto dal calendario dei lavori dell'Assemblea. Noi confidiamo, ministro Castelli, di riuscire ad esaminarlo prima di cominciare l'esame del disegno di legge finanziaria, ma, se si arrivasse a quel momento, il provvedimento dovrà subire questo taglio.


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Allora, io dico: se questo è un provvedimento che ha conseguenze finanziarie, le ha da ogni punto di vista: le ha ai fini dell'esame durante la sessione di bilancio, che è precluso, ma le ha anche per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1-bis, con riferimento alla votazione finale ed a quella sulla questione pregiudiziale.
Ora, signor Presidente, cosa mi sta a cuore? Sapendo come si stabiliscono i precedenti e le prassi in questa legislatura, mi importa che quella riflessione del Presidente Casini, rimessa alla Giunta per il regolamento e mai più ripresa, non venga abbandonata con questo voto; mi importa, cioè, che questo voto non risulti pregiudizievole per quella riflessione che lo stesso Presidente Casini ha posto. A mio giudizio, quella riflessione era molto importante perché almeno questo presidio va salvaguardato: le votazioni che hanno conseguenze finanziarie, per questioni ovvie di chiarezza della votazione, comunque non possono svolgersi a scrutinio segreto.
Ripeto, signor Presidente, che la questione non la pongo io: il Presidente Casini stesso l'ha posta alla Giunta per il regolamento, ma quest'ultima non l'ha mai sciolta. Vorrei che quella questione di grande rilievo non venisse aggirata e superata per effetto di un'interpretazione accidentale e strumentale data, in questo momento, per questa votazione e su questo provvedimento.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Vito.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Prima di darle la parola, onorevole Boccia, desidero porgere alla collega Erminia Mazzoni, la quale non si è sentita bene e, per questo motivo, è stata costretta ad allontanarsi dall'aula, gli auguri della Presidenza e di tutta l'Assemblea: ha bisogno di questo sostegno (Applausi).
Inoltre, voglio avvertire l'Assemblea, ed ho anche il piacere di farlo, che sono presenti i componenti del circolo capitani ed ufficiali di Torre del Greco. Anche a questi ospiti porgo il saluto dell'Assemblea (Applausi).
Prego, onorevole Boccia (Commenti). Colleghi, se do la parola all'onorevole Boccia e voi dite di no, non dite di no a Boccia, ma dite di no a me e, sinceramente, non credo di meritarlo!
Prego, onorevole Boccia.

ANTONIO BOCCIA. Grazie, signor Presidente.
In maniera autorevole e, direi, anche competente e precisa in questo caso, il collega Vito ha posto una questione che, oggettivamente, sarebbe bene che la Giunta per il regolamento affrontasse. Non posso che dargli ragione.
Però, Presidente, siccome il suo intervento - questo è il suo senso - ha introdotto una chiara presa di posizione - si interpreta così il suo intervento - a favore della esclusione del voto segreto, per via del fatto che comunque il provvedimento contiene delle norme con riverberi finanziari, e poi, indirettamente, ha introdotto una questione di rapporto tra conseguenze finanziarie e sessione di bilancio, siccome vedo che tra i banchi del Governo è presente anche il ministro Giovanardi, io vorrei fare una brevissima precisazione sia sulla questione diretta sia su quella indiretta.
È evidente che in riferimento a questo provvedimento, quando arriveremo al voto finale, sicuramente l'1-bis dell'articolo 49 potrebbe essere interpretato; dico potrebbe essere interpretato perché spetta al Presidente della Camera ovviamente far tesoro anche delle argomentazioni svolte dal collega Vito sul fatto che, comportando conseguenze finanziarie, potrebbe non doversi applicare il voto segreto. Però, Presidente, io vorrei sottolineare - il collega Vito lo sa meglio di me - che, quando arriviamo al voto finale, spetta alla Presidenza della Camera fare anche una valutazione di ordine generale, non dico solo sulla quantità - che pure in questo caso va fatta - ma sulla qualità dell'intero provvedimento, mettendo insieme sicuramente il rilievo che hanno le norme costituzionali


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sui diritti della persona e quelle sui diritti di famiglia degli articoli 29, 30 e 31, con la norma del comma 1-bis dell'articolo 49 del regolamento, che evidentemente riguarda la copertura finanziaria. Mi pare fin da ora evidente, Presidente, che su questo provvedimento il Presidente della Camera non potrebbe che convenire sulla stragrande prevalenza quantitativa e qualitativa delle norme che riguardano il diritto della persona e della famiglia.
La questione indiretta che intendevo porre al ministro Giovanardi e anche a lei, Presidente, riguarda il fatto che questa mattina in maniera, direi tra virgolette, impropria il presidente della Commissione bilancio Giorgetti ha annunziato di interpretare la risoluzione che è stata approvata dalla Camera dei deputati in relazione al DPEF nel senso che il decreto, da poco all'esame della Camera concernente la manovra finanziaria, debba intendersi collegato alla finanziaria. Questa interpretazione fatta dal presidente Giorgetti, tra virgolette, in maniera impropria, pone alla Presidenza della Camera la necessità di fare una precisazione. Infatti, stabilire che questo provvedimento in ossequio della nota della risoluzione approvata dall'Assemblea sia considerato collegato alla finanziaria spetta alla Presidenza della Camera. Quindi, io chiedo che il Presidente della Camera assuma una posizione rispetto a questa questione, magari anche condividendo le affermazioni rese dal presidente della Commissione bilancio, però, mi consenta, Presidente, l'affermazione del collegamento spetta al Presidente della Camera. Non aggiungo altro perché non è questo il momento, ma lei, Presidente, ricorderà le parole del collega Vito. Il collega Vito ha ragione; se noi ci troviamo in presenza di una dichiarazione di apertura della sessione di bilancio, allora si pone (Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale)...

PRESIDENTE. Guardate, il collega Boccia sta svolgendo delle argomentazioni interessanti per chi ama il regolamento, che è il rapporto tra tutti quanti alla Camera. Allora, rispettare gli argomenti del collega è il primo dovere di chi magari vorrebbe fare dell'altro. Chi vuole uscire esca.

ANTONIO BOCCIA. Grazie, Presidente. Concludo chiedendole la cortesia di approfondire questo aspetto; cioè, se il presidente Giorgetti abbia di fatto aperto la sessione di bilancio, allora noi, proprio per i motivi che diceva il collega Vito - cioè questo provvedimento ha dei riverberi e delle conseguenze finanziarie - , ci troviamo ad esaminare questo provvedimento a sessione di bilancio aperta, con le conseguenze che ciò comporta, che lei conosce meglio di me. Per cui, non dico adesso, subito, perché mi rendo conto di aver sollevato una questione di interpretazione complessa, ma se nel corso del pomeriggio si può avere un chiarimento da parte della Presidenza della Camera, allora evidentemente noi possiamo avere la convinzione generale di procedere per il meglio.

PRESIDENTE. Voglio far presente che il collega Boccia si è mantenuto con il suo intervento rigorosamente nei tempi, quindi non è cortese dargli fastidio. Onorevoli, ogni collega dovrebbe rispettare quella che è l'esigenza di ciascuno di esprimersi secondo la libertà della propria coscienza.

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, i colleghi Elio Vito e Boccia hanno sollevato delle questioni sulle quali credo valga la pena perlomeno di soffermarsi al fine di prendere atto di alcuni problemi esistenti, per porre alcuni quesiti alla Presidenza e, conseguentemente, procedere secondo le decisioni che la Presidenza vorrà prendere. Ma c'è questo elemento relativo ad una certa confusione che si è sicuramente creata stamani con alcune affermazioni riguardo a come collocare, nella nostra procedura dei lavori, il fatto che è stato annunciato ed assegnato alla


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Commissione bilancio il decreto-legge di cui parlava prima il collega Boccia. Se effettivamente si trattasse dell'apertura della sessione di bilancio, è allora ovvio che ci troveremmo di fronte alla pratica impossibilità di procedere all'esame da parte dell'Assemblea di questo disegno di legge in quanto c'è un elemento - gli oneri finanziari che derivano dal dispositivo del provvedimento - che vi osta; questo è un aspetto che, come sappiamo, è preliminare.
Sulle altre questioni e, in particolare, sul fatto se il decreto-legge citato sia un collegato e che cosa ciò significhi anche rispetto alla procedura in termini di tempi, scadenze, presentazione degli emendamenti, il nostro gruppo si riserva di intervenire dopo aver effettuato alcuni approfondimenti; molto probabilmente lo faremo nei prossimi giorni anche perché si è determinata sinceramente una situazione che voglio definire di ambiguità, nella quale è bene che la Camera dei deputati non persista in ordine alla questione relativa all'esame di un decreto-legge che è sicuramente parte rilevante della manovra di bilancio per il prossimo anno.
Il collega Elio Vito poneva una questione riguardo all'articolo 49, comma 1-bis, del regolamento, in tema di scrutinio segreto. In Giunta per il regolamento abbiamo già avuto modo di esaminare questo aspetto, e ricordo la discussione che in quella sede è stata fatta con il Presidente Casini e anche le determinazioni che, successivamente alla discussione, il Presidente ha assunto. Nell'articolo 49, comma 1-bis, del regolamento, noi troviamo un riferimento specifico in ordine alla non possibilità a procedere a scrutinio segreto in merito ad alcuni provvedimenti - quelli che venivano prima ricordati - concernenti la legge finanziaria, le leggi di bilancio, le leggi collegate e tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie. Non è un caso che l'1-bis sia un comma aggiuntivo al comma 1 trattando una materia molto specifica che riguarda tutti i provvedimenti che hanno implicazione diretta rispetto alla manovra di bilancio, cioè alla tenuta dei conti pubblici, alla capacità di spesa; si tratta, cioè, di una cosa da collegarsi strettamente a quanto all'inizio del comma 1-bis viene definito vale a dire le leggi che concernono la formazione del bilancio e la spesa. Perché, se fosse vera l'interpretazione fornita dal collega Vito e l'assumessimo come riferimento, noi non potremmo più votare a scrutinio segreto alcunché perché basterebbe aggiungere in un provvedimento - anche quello che riforma gli organi costituzionali, che è uno dei punti sui quali ritengo non ci siano dubbi riguardo alla questione del voto segreto - un piccolo codicillo che preveda, ad esempio, di assegnare 3 milioni di euro a favore di un'organizzazione o di qualche ufficio per far sì che quel provvedimento, siccome comporta degli oneri finanziari, non possa essere più soggetto a votazione segreta. Sinceramente mi sembrerebbe un'interpretazione un po' troppo estensiva e impropria.
Credo che questa vicenda, prendendo atto anche delle valutazioni espresse, possa essere rimessa alla valutazione della Giunta per il regolamento, se il Presidente Casini lo riterrà opportuno; da parte nostra, tuttavia, credo non vi siano dubbi per quanto riguarda la rispondenza al regolamento delle decisioni che la Presidenza ha assunto rispetto a questo voto.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, il presidente Elio Vito, seppure in termini non dico problematici, ma con riferimenti...

ALESSANDRO CÈ. Presidente, Presidente, oh!!!

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Cè, non l'avevo vista. Non è frutto di una parzialità, ma mi fa piacere sentire il collega Cè, che è sempre così pieno di garbo (Applausi - Si ride).
Prego, onorevole Cè, ha facoltà di intervenire.

ALESSANDRO CÈ. Grazie, signor Presidente. Desideravo intervenire anch'io su questo argomento della votazione a scrutinio


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segreto, perché condivido pienamente l'esposizione fatta dal presidente Elio Vito, anche se, tuttavia, vorrei rimarcare alcuni aspetti.
Innanzitutto, per quanto concerne le questioni pregiudiziali, vorrei dire che effettivamente la lettura dell'articolo 49 del nostro regolamento non può in alcun modo indirizzare verso la scelta della votazione a scrutinio segreto sulle pregiudiziali, perché sulle questioni pregiudiziali siamo chiamati ad esprimerci non su questioni riguardanti le persone o alcuni diritti fondamentali delle persone stesse, ma solo se un provvedimento rispetti o meno la nostra Costituzione; per cui, si tratta di una nostra espressione di ordine generale rispetto alla compatibilità con la nostra Carta costituzionale.
Per quanto concerne la questione della votazione finale, vale a dire se essa debba avvenire con la modalità dello scrutinio segreto, ci viene incontro per un ulteriore chiarimento anche il comma 1-quinquies dell'articolo 49 del nostro regolamento, nel quale si dispone con chiarezza che lo scrutinio segreto può essere richiesto solamente sulle questioni strettamente attinenti ai casi previsti nel comma 1 del predetto articolo. L'uso dell'espressione «i casi previsti», a mio avviso, non è assolutamente estendibile ad un provvedimento, perché, altrimenti, si sarebbe esplicitato in tale articolo «ai casi o agli argomenti o ai provvedimenti», oppure si sarebbe inserito un comma aggiuntivo. Credo che indicare il caso non possa essere in alcun modo interpretato come votazione finale sul provvedimento.
L'altra questione, a mio avviso abbastanza chiara da un punto di vista regolamentare, ma che fino ad oggi è stata disattesa, è quella relativa alla copertura finanziaria. Nel comma 1-bis dell'articolo 49 del regolamento, infatti, si precisa esplicitamente che non può mai essere sottoposta a scrutinio segreto una deliberazione che comporti conseguenze finanziarie. Vorrei ribadire che la deliberazione per eccellenza che comporta conseguenze finanziarie è la votazione finale del provvedimento, perché fino alla votazione finale il provvedimento è in itinere, è come sospeso, mentre dopo la votazione finale si verifica la conseguenza finanziaria.
Per questi motivi, che sono chiari - e mi sembra che non possa che essere questa l'interpretazione -, chiedo a lei di farsi interprete presso il Presidente Casini per attuare in maniera letterale il nostro regolamento: grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Cè.
Vi sono due problemi; il primo è stato posto ora anche dall'onorevole Cè, mentre il secondo è comune ad altri colleghi ed anche all'intervento del presidente Elio Vito. Il primo problema - mi dispiace, onorevole Cè - è stato già affrontato nella precedente valutazione data dalla Presidenza. Prendo atto delle sue osservazioni, abbastanza significative sia dal punto di vista logico, sia da quello argomentativo; tuttavia, da questo punto di vista, il problema è stato già affrontato dalla Presidenza: ciò vuol dire che la posizione potrà essere rivista non dico da me, ma dal Presidente Casini in sede di Giunta per il regolamento. Le sue osservazioni sono comunque state messe agli atti e non sono prive di significato.
Vorrei, inoltre, rispondere al presidente Elio Vito ed anche agli onorevoli Boccia ed Innocenti in ordine alla questione della non sottoponibilità allo scrutinio segreto del progetto di legge nel suo complesso e, dunque, della votazione sulla questione pregiudiziale, alla luce della disposizione di cui all'articolo 49, comma 1-bis, del regolamento, in base alla quale non è consentito lo scrutinio segreto «nelle votazioni concernenti (...) tutte le deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie». Ciò con riferimento al fatto che il provvedimento in esame reca conseguenze finanziarie.
Ricordo che la Presidenza della Camera aveva già affrontato tale questione nelle sedute della Giunta per il regolamento del 7 febbraio e del 7 marzo 2002, nelle quali il Presidente aveva delineato i criteri generali ai quali la Presidenza si sarebbe attenuta in materia di applicazione


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dell'articolo 49 del regolamento per quanto riguarda l'ammissibilità dello scrutinio segreto.
Sul punto, nella seduta del 7 marzo 2002, il Presidente si era dichiarato disponibile ad un ulteriore approfondimento alla luce dei precedenti in materia.
In effetti, per questa parte, l'articolo 49 presenta evidenti aspetti problematici (quindi, gli interventi hanno un significato non privo di valore): da un lato, infatti, il comma 1-bis fa riferimento ad alcune leggi espressamente indicate, per le quali il voto segreto è escluso in tutte le fasi dell'iter; dall'altro, per gli altri casi, esso fa riferimento alle «deliberazioni che abbiano comunque conseguenze finanziarie», senza ulteriori specificazioni.
D'altro canto, il comma 1-quater, nel disciplinare la votazione finale dei provvedimenti, prevede che il voto segreto possa aver luogo nelle fattispecie previste dal comma 1 senza richiamare il successivo comma 1-bis.
La Presidenza ha, pertanto, considerato attentamente i precedenti, dai quali si rileva che, al di là dei casi delle leggi finanziarie o di bilancio o delle leggi collegate, espressamente menzionati nell'articolo 49, comma 1-bis, il voto segreto non è stato ammesso - in applicazione di tale norma regolamentare - quando la richiesta verteva su singoli articoli od emendamenti aventi conseguenze finanziarie.
Non vi sono, invece, precedenti che ciò sia avvenuto sulle votazioni finali delle leggi.
Si registrano, invece, casi in cui è stato ammesso lo scrutinio segreto sul voto finale di leggi recanti oneri finanziari ovvero su pregiudiziali riferite alle medesime leggi (ad esempio, mi riferisco alla legge Mammì del 1990 e così via).
Pertanto, i precedenti portano ad ammettere la richiesta di voto segreto con riferimento alla votazione finale dei provvedimenti vertenti nel loro complesso in una delle materie previste dall'articolo 49, anche se questi ultimi contengano singole norme recanti conseguenze finanziarie.
All'onorevole Vito vorrei dire che il criterio di prevalenza è sempre molto elastico, nel senso che la valutazione della prevalenza o della non prevalenza si articola in relazione alla natura del provvedimento. Non vi è dubbio che, in questo caso, la prevalenza non verte su questioni finanziarie, bensì su questioni di principio per le quali già la Presidenza si è espressa in senso positivo in relazione alla possibilità di votazione segreta sul provvedimento.
Ciò premesso, passiamo ai voti.
Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulle questioni pregiudiziali Violante ed altri n. 1 e Castagnetti ed altri n. 2.
(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (Vedi votazioni - Vivi prolungati applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-l'Ulivo, della Margherita, DL-l'Ulivo, di Rifondazione comunista, Misto-Comunisti italiani, Misto-Socialisti democratici italiani e Misto-Verdi-l'Ulivo che si levano in piedi).
(Presenti e Votanti 473
Maggioranza 237
Voti favorevoli 252
Voti contrari 221).

Prendo atto che l'onorevole Olivieri non è riuscito ad esprimere il proprio voto.
Onorevoli colleghi, vi prego di contenere gli entusiasmi... il provvedimento è sospeso. Scusatemi, ho sbagliato espressione: il provvedimento è respinto.
Sospendo brevemente la seduta.

La seduta, sospesa alle 18, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, dopo l'approvazione delle questioni pregiudiziali sul disegno di legge atto Camera n. 2517,


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l'ordine del giorno prevede: il seguito della discussione del testo unificato delle proposte di legge Guido Dussin ed altri e Volontè ed altri, sul finanziamento di interventi per opere pubbliche; il seguito della discussione della proposta di legge Cirielli ed altri, recante modifiche al codice penale; il seguito della discussione della proposta di legge Bonito ed altri, recante norme in materia di incompatibilità dell'esercizio della professione di avvocato ed infine il seguito della discussione delle mozioni sulla moratoria universale delle esecuzioni capitali.

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