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1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma prefissata quadriennale è corrisposta una paga netta giornaliera determinata nelle misure percentuali, previste dalla tabella B allegata alla presente legge, riferite al valore giornaliero dello stipendio iniziale lordo e dell'indennità integrativa speciale costituenti la retribuzione mensile del grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Per compensare l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio, fatta salva la previsione di adeguati turni di riposo per il recupero psico-fisico disciplinati dalla normativa vigente in materia per le Forze armate, è corrisposta l'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2010 ai volontari di truppa in rafferma biennale sono attribuiti il parametro stipendiale e gli assegni a carattere fisso e continuativo spettanti al grado iniziale dei volontari di truppa in servizio permanente. Dalla data di attribuzione del predetto trattamento economico cessa la corresponsione dell'indennità di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.
Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:
1. Il Ministro della difesa, anche ricorrendo a finanziamenti privati, mediante l'utilizzo di aree demaniali, assegnate o in uso al Ministero della difesa, può realizzare, nell'ambito delle disponibilità di bilancio, in concorso con gli enti locali, piani di costruzione o acquisizione di alloggi di edilizia economica e popolare da assegnare in misura non inferiore al 60 per cento al personale militare, secondo le modalità previste dalla legge 18 agosto 1978, n. 497, e del relativo regolamento di attuazione.
15. 01. (Ulteriore formulazione) Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
(Approvato)