Allegato A
Seduta n. 384 del 5/11/2003


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(A.C. 4233 - Sezione 15)

ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

Art. 30.
(Copertura finanziaria).

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata, a decorrere dall'anno 2005, la spesa di euro 392.999.573. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della difesa.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 30.
(Copertura finanziaria).

Al comma 1, dopo la parola: riduzione aggiungere le seguenti: delle proiezioni per l'anno 2005.
30. 1.
(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del regolamento).
(Approvato)