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1. Fermo restando quanto previsto dalla presente legge in materia di transito del personale in ferma prefissata quadriennale nei ruoli del servizio permanente, a decorrere dall'anno 2004, al fine di sopperire alle eventuali carenze organiche nei ruoli dei volontari in servizio permanente, possono essere banditi concorsi straordinari ai quali possono partecipare:
a) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda hanno compiuto almeno il secondo anno di servizio in ferma breve ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni;
b) i volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, che alla data di scadenza prevista dal bando di concorso per la presentazione della domanda sono risultati non utilmente collocati nelle graduatorie di cui agli articoli 9 e 10 del predetto regolamento ovvero che alla stessa data sono in congedo da non più di due anni.
2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 sono immessi nei ruoli dei volontari in servizio permanente non prima del compimento del terzo anno di servizio in qualità di volontari in ferma breve.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Profilo di carriera). - 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
2. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
3. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
4. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
26. 01. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Transito nel ruolo sergenti). - 1. I concorsi riservati ai volontari in servizio permanente per il transito nel ruolo dei sergenti sono banditi su base regionale.
26. 010. Minniti, Ruzzante, Angioni, Pisa, Pinotti, Lumia.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Profilo di carriera). - 1. Ai volontari che rivestono il grado di caporale-maggiore capo scelto e hanno tre anni di anzianità di grado è consentito il transito nel ruolo dei sergenti a domanda, previo giudizio di idoneità e il superamento di un corso di perfezionamento della durata di sessanta giorni. Gli idonei, al termine del corso, sono di norma reimpiegati nel reparto di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
2. I volontari in servizio permanente effettivo, che hanno rivestito il grado di sergente, previo giudizio di idoneità, sono immessi a domanda nel ruolo dei sergenti, con decorrenza dalla data in entrata in vigore della presente legge, con anzianità immediatamente successiva all'ultimo dei sergenti iscritto nel ruolo.
3. I volontari, all'atto del transito nel servizio permanente effettivo continuano, di norma, ad essere impiegati nell'ente di appartenenza, fatte salve diverse e particolari esigenze di servizio nonché le richieste di trasferimento a domanda dell'interessato.
26. 09. Minniti, Ruzzante, Pisa, Pinotti, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Borse di studio). - 1. Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, bandisce annualmente borse di studio per la frequenza gratuita dei corsi di scuola media superiore o di corsi universitari per il conseguimento di un diploma di laurea a favore di giovani che contraggono una ferma volontaria nelle Forze armate di durata almeno triennale e che ne fanno richiesta.
26. 02. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Fornitura di beni e servizi). - 1. Il Ministro della difesa è autorizzato ad affidare con trattativa privata, anche in deroga alle norme vigenti in materia, la fornitura di beni e servizi di natura tecnico-logistica a soggetti esterni, costituiti in forma di impresa o di cooperativa, che impiegano, in misura non inferiore ai due terzi del totale, personale costituito da volontari congedati senza demerito.
26. 03. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Valorizzazione del servizio prestato in ferma prefissata annuale). - 1. Il servizio prestato in ferma prefissata annuale è raddoppiato ai fini del computo della anzianità contributiva per il trattamento previdenziale.
2. Gli oneri contributivi relativi alla supervalutazione di cui al comma 1 sono a carico del Ministero della difesa.
26. 04. Minniti, Molinari, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Riorganizzazione della presenza delle caserme militari sul territorio nazionale). - 1. Il Ministro della difesa, entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, provvede alla riorganizzazione e alla ridefinizione delle competenze delle caserme militari presenti sul territorio nazionale con la presenza minima di una caserma militare per ciascuna regione.
26. 07. Molinari, Minniti, Ruzzante, Tanoni, Pisa, Pinotti, Santino Adamo Loddo, Angioni, Lucidi, Lumia, Luongo, Rotundo.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Adeguamento delle caserme). - 1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un piano per la realizzazione di progetti di ristrutturazione delle caserme e delle strutture logistiche ad esse pertinenti.
26. 08. Deiana.
Dopo l'articolo 26, aggiungere il seguente:
Art. 26-bis. (Adeguamento delle caserme). - 1. Il Ministro della difesa predispone, sentite le Commissioni parlamentari