(Reclutamento, avanzamento e trattamento economico dei volontari).
1. L'ultimo concorso per il reclutamento dei volontari in ferma breve secondo le procedure stabilite dai capi I e II del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, è bandito entro il 31 dicembre 2004.
2. Nell'anno 2005, il 70 per cento dei posti disponibili per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno è riservato ai volontari in ferma annuale, in servizio o in congedo senza demerito, e al personale che abbia completato senza demerito il servizio di leva in qualità di ausiliario nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4. I posti eventualmente non coperti sono destinati ai cittadini in possesso dei predetti requisiti.
3. A decorrere dal 1o gennaio 2005, ai volontari in ferma breve è corrisposto il trattamento economico previsto dall'articolo 15, comma 1.
4. A decorrere dal 1o gennaio 2008 ai volontari in ferma breve trattenuti in servizio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 14, comma 3, e 15, comma 2.
5. Fino all'anno 2020 le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisio-psico-attitudinale dei volontari in ferma prefissata sono disciplinate con decreto del Ministro della difesa.