Allegato A
Seduta n. 384 del 5/11/2003


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(A.C. 4233 - Sezione 4)

ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4233 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 19.
(Perdita del grado).

1. I vincitori dei concorsi di cui al presente capo, all'atto dell'immissione nelle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce Rossa, perdono il grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 19 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 19.
(Perdita del grado).

Sopprimerlo.
19. 1. Bricolo.

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. (Modifica al decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77). - 1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, le parole: «1o giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «1o gennaio 2005».
19. 01. Governo.
(Approvato).