...
D) Interrogazioni
Molise e dall'eruzione dell'Etna) risultano essere poche decine, i comuni del Nord appartenenti a sei regioni (Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna), colpiti dalle alluvioni del novembre 2002 e beneficiari di tale disposizione, risultano essere 1.643, cioè il 40 per cento dei comuni di queste regioni;
costi in termini di minori entrate fiscali di tale misura e quali siano le categorie professionali e produttive ripartiti per aree geografiche ad averne maggiormente tratto beneficio;
comuni ai quali è stata prorogata la cosiddetta «Tremonti-bis»;
l'articolo 5-sexies (Investimenti effettuati in comuni colpiti da eventi calamitosi) della legge 21 febbraio 2003, n. 27, conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, proroga agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 (per gli investimenti immobiliari fino al 31 luglio 2004) le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta «Tremonti-bis») a favore delle sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
mentre tali comuni situati nelle regioni meridionali (colpiti dal terremoto in
dei predetti benefici usufruiranno non solo le aziende effettivamente danneggiate dagli eventi calamitosi (peraltro già rimborsate dei danni subiti tramite uno stanziamento di 700 milioni di euro), ma tutte le aziende dei territori comunali interessati;
la norma citata penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: basti pensare, infatti, che su 1.546 comuni della Lombardia, ben 731 usufruiranno di tale beneficio;
la penalizzazione degli investimenti nelle aree meridionali è tanto più significativa in quanto, mentre nel Mezzogiorno le agevolazioni previste da altre disposizioni sono assegnate con complesse graduatorie, al Nord esse saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;
l'intervento in oggetto potrebbe violare le regole europee della concorrenza; inoltre, non essendo il provvedimento stato notificato ai competenti servizi della Commissione europea, si potrebbe profilare un'infrazione alle norme del Trattato di Nizza, in particolare degli articoli 87 e 88;
il Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino, in una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, ha chiesto, anche al fine di garantire il rispetto delle norme europee, di estendere i benefici a tutte le aree del Paese -:
se il Ministro interrogato condivida tali preoccupazioni per gli investimenti nelle aree meridionali, nonché quelle relative al rispetto delle norme europee concernenti la concorrenza, e, in caso affermativo, quali iniziative normative intenda assumere per estendere i benefici della proroga della «Tremonti-bis» a tutto il territorio nazionale.
(3-02041)
(6 marzo 2003)
l'articolo 5-sexies del decreto-legge n. 282 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, dispone - a valere sulle maggiori entrate recate dalle disposizioni contenute nella medesima legge - la proroga delle misure agevolative di cui all'articolo 4, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (cosiddetta «legge Tremonti-bis»), fino al secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001;
la proroga opera limitatamente agli investimenti realizzati fino al 31 luglio 2003 in sedi operative ubicate nei comuni interessati dagli eventi calamitosi dichiarati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2002, del 31 ottobre 2002, dell'8 novembre 2002 e del 29 novembre 2002 e nei quali sono state emanate, entro il 31 dicembre 2002, ordinanze sindacali di sgombero ovvero ordinanze di interdizione al traffico delle principali vie di accesso al territorio comunale;
per gli investimenti immobiliari la proroga delle agevolazioni riguarda quelli realizzati fino al terzo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 25 ottobre 2001, comunque entro il 31 luglio 2004;
la cosiddetta «Tremonti-bis» è stata ed è una delle misure di incentivazioni fiscali che caratterizza la politica del Governo, a partire dalla manovra dei «cosiddetti 100 giorni»;
ancora oggi, purtroppo, a causa dell'inadempienza del Governo, non è possibile valutarne l'impatto sull'economia, i
la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con lo strumento del credito di imposta è uno degli impegni sottoscritti dal Governo con il Patto per l'Italia per sostenere i programmi di investimento delle piccole aziende;
il Governo disattende i propri impegni perché circoscrive il provvedimento ai territori colpiti dai recenti eventi calamitosi, che sono risultati essere in larga misura ubicati nelle zone del Centro-Nord;
il Patto per l'Italia, al contrario, inseriva la proroga della «Tremonti-bis» e la sua cumulabilità con il credito di imposta specificamente nel capitolo sul Mezzogiorno, in cui è indispensabile stimolare gli investimenti e l'occupazione dell'artigianato e delle piccole imprese;
la norma contenuta nel decreto-legge, al contrario, penalizzerà gli investimenti nel Mezzogiorno favorendo quelli nel Nord: infatti i comuni meridionali che soddisfano i requisiti per ottenere le risorse sono poche decine, mentre i comuni del Nord beneficiari delle disposizioni saranno circa 1.643;
tale penalizzazione per gli investimenti nelle aree meridionali è comunque in linea con la politica di questo Governo, che ha burocratizzato le agevolazioni previste da altre disposizioni, in primo luogo il credito d'imposta per le assunzioni e per gli investimenti, assoggettandole a complessi iter procedurali e a tetti di spesa;
al contrario, al Nord le risorse disposte dal decreto legge n. 282 del 2002 saranno erogate con un meccanismo automatico gestito direttamente dalle aziende stesse;
il medesimo decreto-legge prevede al comma 3 dell'articolo 5-bis che le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni contenute relative a concordati e condoni siano destinate prioritariamente ad interventi di ricostruzione per le calamità naturali verificatesi nel 2002;
la disposizione, in mancanza di indicazioni circa le modalità applicative e di indirizzo, potrebbe non trovare applicazione legislativa, anche in considerazione del fatto che le risorse a cui dovrebbe attingere sono le medesime messe a copertura della proroga della «Tremonti-bis»;
si profila, quindi, un duplice utilizzo delle maggiori entrate in questione: uno selettivo, riguardante, in particolare, il Nord che utilizza lo strumento della «Tremonti-bis», e un altro esteso a tutto il territorio nazionale, dunque più equo, che tuttavia potrebbe rimanere lettera morta -:
quali iniziative intenda assumere il Governo per evitare che, a seguito della citata disposizione e di altri provvedimenti di analoga impostazione, venga meno l'interesse delle imprese ad investire nel Sud, con la conseguenza che, mantenendo frenata l'economia meridionale, si rallenta la crescita dell'intero Paese;
quali iniziative normative il Minitro interrogato intenda assumere per estendere i benefici della proroga della «Tremonti-bis» a tutto il territorio nazionale;
con quali modalità applicative e con quali criteri distributivi i comuni danneggiati da calamità naturali verificatesi nel corso del 2002 potranno accedere alle risorse, così come stabilito dal comma 3 dell'articolo 5-bis del suddetto decreto.
(3-02097)
(20 marzo 2003)
la Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2003, n. 126, ha reso noto l'elenco dei
dei 1610 comuni agevolati, solamente una piccola manciata appartiene al Mezzogiorno del nostro Paese;
la stampa nazionale ha dedicato ampio spazio alle vicende relative alla cosiddetta «Tremonti-bis», la legge n. 383 del 2001, finalizzata ad agevolare gli investimenti effettuati tra il 1o luglio 2001 e il 31 dicembre 2002, ed alla sua proroga fino al 31 luglio 2004, avvenuta tramite decreto convertito in legge nel febbraio 2003 per oltre 1600 comuni danneggiati dalle calamità del 2002, tra le quali il terremoto del Molise e l'eruzione dell'Etna (legge n. 27 del 21 febbraio 2003);
motivo di tanto interesse e di vivace polemica è l'aver scoperto, ancora prima della pubblicazione, che dietro un burocratico elenco di decreti ministeriali, si celava un'agevolazione riservata a sei regioni del Nord: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna;
il ministero dell'economia e delle finanze sottolineava che le agevolazioni non andavano alle intere regioni, ma soltanto a piccoli comuni danneggiati dalle piogge insistenti del 2002;
l'elenco dei comuni non è stato reso noto fino al 3 giugno 2003, tanto che il Commissario europeo Monti aveva chiesto al Governo italiano di integrare la scarsa documentazione fornita, in risposta alla denuncia presentata dal Presidente della regione Campania, onorevole Antonio Bassolino;
i piccoli comuni che, secondo il Governo, nel 2002 hanno subito danni paragonabili al terremoto in Molise sono Milano, Torino, Genova e Venezia, tra i capoluoghi di regione, e poi Alessandria, Bergamo, Como, Cremona, Gorizia, La Spezia, Lecco, Mantova, Pordenone, Ravenna, Rimini, Savona, Sondrio, Varese e Verbania, tra i capoluoghi di provincia;
la Lombardia vede agevolati 852 comuni, il Piemonte 347, la Liguria 162, il Friuli 102, l'Emilia-Romagna 76, il Veneto 71;
nel resto d'Italia sono agevolati soltanto alcuni comuni nelle province di Campobasso, Catania, Foggia, Lucca, Pistoia, Ragusa e Vibo Valentia;
le agevolazioni non vanno ad imprese danneggiate, ma ad aziende, artigiani e professionisti che decidono di fare nuovi investimenti in quelle aree e non in altre;
oltre al Presidente della regione Campania, hanno fatto sentire la loro protesta anche quasi tutti i presidenti regionali della Confapi del Centro-Sud, guidati da Dario Scalella, e il presidente di Confindustria, Antonio D'Amato, che ha sottolineato l'iniquità del provvedimento ed ha fatto notare che i suoi stabilimenti si trovano tutti, sia al Nord che al Sud, in comuni non agevolati;
l'agevolazione consiste nella possibilità di scaricare dalle imposte il 50 per cento degli investimenti realizzati per la quota in aumento rispetto alla media dei precedenti cinque anni;
dal momento che i comuni agevolati sono quasi tutti del Nord, si configura un trattamento fiscale differenziato nel territorio nazionale che è vietato dalle norme comunitarie, perché porta una distorsione della concorrenza, in questo caso a favore delle zone più ricche del Paese;
all'inganno derivante dalle violazioni delle disposizioni europee si è aggiunta la beffa per i cittadini meridionali di vedersi definire razzisti da un esponente del Governo italiano, il Ministro Castelli -:
se i Ministri interrogati vogliano garantire che il Governo correggerà quella che, ad avviso dell'interrogante, appare una palese violazione normativa, prima che l'Italia abbia un'ulteriore bocciatura dalla Commissione europea Monti.
(3-02819)
(3 novembre 2003)
(ex 5-02073 del 10 giugno 2003)